Aggiornamento - Civile

 

Cass. Civ., 21 gennaio 2005, n. 1273, sul sale and lease back e patto commissorio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 14 dicembre 1995, la s.a.s. "Il Glicine", in persona del socio accomandatario Ernesto Felicissimo, propose opposizione avverso un decreto del Presidente del tribunale di Napoli con il quale veniva ingiunto il pagamento di oltre 500 milioni di lire in favore della s.p.a. Fime Leasing.
Espose la società opponente:
- che il 4 agosto 1992 era stato stipulato un contratto di locazione finanziaria in forza del quale la locatrice Fime leasing aveva ceduto alla Glicine s.a.s. un immobile ubicato in Sorrento (NA) - da destinare all'attività ricreativa di esercizio di bowling - per la complessiva somma di oltre 2 miliardi ed ottocento milioni di lire;
- che, contestualmente alla stipula del negozio di leasing, la società finanziaria (e non la società il Glicine, come erroneamente indicato nella narrativa della sentenza di appello, per un evidente lapsus calami) aveva acquistato l'immobile dalla proprietaria, Mariangela Russo (madre del socio accomandatario della Glicine s.a.s.), la quale risultava altresì fideiussore, insieme agli altri suoi figli (soci, a loro volta, della Glicine), del contratto di leasing, per l'importo di 750 milioni di lire;
- che il corrispettivo della locazione finanziaria sarebbe dovuto essere pagato in 96 canoni, il primo pari a 175 milioni di lire, già versato al momento della consegna, i successivi, con cadenza mensile, dell'importo di circa 28 milioni cadauno;
- che era stato pattuito l'obbligo per l'utilizzatore (e non per il concedente, come, invece, normalmente prassi contrattuale in analoghe vicende negoziali) di garantire la consegna del bene entro la data del 31.10.1992;
- che Mariangela Russo aveva dovuto altresì iscrivere ipoteca su di un altro immobile di sua proprietà, sempre al fine di garantire il pagamento dell'importo della locazione finanziaria, nonostante la contestuale esistenza di garanzie personali di tipo fideiussorio che vedeva obbligato l'intero nucleo familiare Russo Felicissimo;
- che la Fime leasing aveva ulteriormente preteso che Mariangela Russo corrispondesse una parte del prezzo ricevuto per la vendita dell'immobile (circa 200 milioni) alla s.a.s. Glicine nella qualità di mandataria irrevocabile all'incasso affinché, a sua volta, quest'ultima versasse tale somma alla stessa Fime a titolo di pagamento delle spese di prelocazione e del primo maxicanone del contratto di leasing;
- che, in sintesi, a fronte di un esborso di circa 550 milioni (750 - 200), cui andava aggiunta l'ulteriore somma di circa 900 milioni impiegati dalla Fime per la ristrutturazione dell'immobile, il gruppo familiare Russo - Felicissimo si era trovato a dover restituire la somma di oltre 2 miliardi ed ottocento milioni di lire, di talché l'intera operazione finanziaria, benché esplicantesi in atti separati, non poteva che configurare, nel suo complesso e nella sua interdipendenza, un unico contratto di sale & lease back, avente la funzione, per l'imprenditore - utilizzatore, di procurarsi liquidità (ovvero, in subordine, un contratto di mutuo assistito da garanzia atipica), nullo perché viziato, comunque, dalla finalità illecita di aggirare il divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c.;
Il tribunale di Napoli rigetterà l'opposizione, osservando che la configurabilità di un contratto di leasing elusivo del divieto di cui all'art. 2744 c.c., tutte le volte in cui l'interprete si trovava al cospetto di una struttura negoziali trilaterali, postulava indefettibilmente che detto schema trilatero avesse carattere solo formale e apparente (come nel caso di alienazione di immobili ad una società di leasing da parte dei membri di una società di persone e di conseguente concessione in locazione ad una società di capitali di cui gli alienanti fossero gli unici soci), mentre, nella specie, la Russo era terza rispetto alla società il Glicine, né il bene venduto era stato utilizzato da quest'ultima anteriormente alla concessione del leasing (sicché andava esclusa tanto la possibilità che essa ne vantasse una disponibilità anche meramente attuale in epoca anteriore alla stipula del contratto, quanto la configurabilità dell'alienazione in termini di preordinazione alla costituzione di liquidità in favore dell'impresa), mentre la circostanza per cui parte del corrispettivo della vendita risultava vincolato a garanzia del pagamento del primo maxicanone da parte della Glicine trovava giustificazione nella qualità di fideiussore assunta dalla Russo (che aveva pur sempre incassato l'importo residuo). Difettava, inoltre, secondo il tribunale partenopeo, l'identità tra il bene alienato e quello concesso in leasing, oggetto del quale non era, difatti, l'immobile stesso in sé considerato, bensì "un mix di beni e di immobili da realizzare secondo le esigenze e le indicazioni prospettate dall'utilizzatore", sicché l'intera vicenda era, nel suo complesso, giuridicamente inquadrabile nell'ambito del "sottotipo" contrattuale del leasing di impianto completo (avente ad oggetto un impianto personalizzato ancora da costruire). "Pur essendo astrattamente configurabile una violazione del divieto del patto commissorio in relazione a beni di proprietà di terzi (che alienino beni propri a garanzia di un debito altrui)", proseguiva il tribunale, "nel caso di specie non è possibile individuare il debito garantito, essendo il bene definitivamente uscito dal patrimonio della Russo senza possibilità di farvi ritorno neppure in ipotesi di puntuale adempimento del contratto di leasing, essendo il relativo diritto di opzione riservato non all'alienante ma alla s.a.s. il Glicine".
La Corte d'appello partenopea, adita dai soccombenti soci dell'accomandita e dalla Russo, ribalterà in toto il giudizio del tribunale, dichiarando la nullità del contratto di compravendita stipulato tra Mariangela Russo e la Fime leasing, la nullità del contratto di locazione finanziaria intercorso tra quest'ultima e la s.a.s. il Glicine, la nullità delle fideiussioni prestate dal gruppo familiare Russo - Felicissimo, la nullità, infine, dell'atto di costituzione di ipoteca prestata dalla Russo.
Queste le motivazioni della Corte napoletana, per quanto ancora di rilievo in seno al presente giudizio di legittimità:
- la natura trilatera del contratto di leasing (natura che, secondo il giudice di prime cure, ne impediva la configurabilità in termini di sale & lease back) era "soltanto formale", atteso che, all'atto della vendita alla società finanziaria, l'immobile era già nella disponibilità di fatto non più della alienante Russo, ma della società il Glicine (che, per aver ottenuto dal Comune l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di bowling, doveva necessariamente essere in possesso di un titolo idoneo alla presentazione della relativa richiesta), disponibilità di cui la stessa locatrice finanziaria era a conoscenza, come risultante dalla premessa del contratto di leasing;
- l'interesse economico sotteso alla complessa operazione attuata attraverso i due contratti, di compravendita e di successivo leasing, era evidentemente comune alla Russo ed alla società dei figli, atteso che la prima, nell'alienare l'immobile già nella disponibilità dei medesimi, era a conoscenza del debito nei confronti della Fime, tanto da rinunciare a poco meno di un terzo del prezzo di vendita (oltre 200 milioni) per pagare le spese di prelocazione ed il primo canone;
- la prestazione della fideiussione da parte della Russo non giustificava tale circostanza, avendo quest'ultima effettuato il pagamento prima della scadenza del debito della società senza che la Fime ne effettuasse richiesta scritta (come pure stabilito dalla clausola n. 2 del contratto di fideiussione), mentre la costituzione di ipoteca a garanzia del pagamento dei canoni di leasing su altro immobile di sua proprietà avveniva contestualmente alla sottoscrizione del contratto di fideiussione e sempre presso la sede della società finanziaria;
- complessivamente considerati, tutti tali elementi indicevano a ritenere che i due contratti, di vendita e di sale & lease back, apparivano manifestamente concepiti e posti in essere in stretta connessione tra loro, in funzione dell'unico scopo di garanzia (di restituzione) della somma mutuata. Il collegamento negoziale, difatti, era ben ipotizzabile anche in caso di stipula dei contratti collegati tra soggetti diversi, purché funzionalmente connessi e interdipendenti;
- la realizzazione di un scopo pratico unitario di garanzia era legittimamente predicabile, in relazione all'intera operazione negoziale, avuto riguardo alle conseguenze connesse alla mancata restituzione della somma da parte del debitore - mutuatario, dacché l'acquisto del bene e la sua successiva concessione in leasing consentivano, difatti, il recupero della somma mutuata attraverso il pagamento dei canoni della locazione finanziaria, mentre, in caso di inadempimento, il mancato ritrasferimento del bene in capo al debitore e la sua conseguente, definitiva permanenza nel patrimonio del creditore consentivano di garantire il debito;
- irrilevante era a dirsi la circostanza della fuoriuscita del bene dal patrimonio della Russo, per essere il patto di opzione previsto solo in favore della società il Glicine, in quanto lo stretto rapporto di parentela tra l'alienante (madre) gli unici soci della società (i suoi figli) e la disponibilità di fatto dell'immobile - con destinazione all'attività ricreativa convenuta - in capo alla società medesima prima che esso fosse concesso in leasing in funzione della detta attività apparivano inequivoci indici della compartecipazione di fatto dell'alienante all'attività economica della società utilizzatrice già prima dell'operazione conclusa con la società finanziaria;
- erano, pertanto, presenti nella fattispecie tutti gli elementi comunemente individuati dalla stessa giurisprudenza di legittimità come indici di riconoscibilità di un lease back vietato: la presenza di una situazione credito - debitoria contestuale alla vendita, la sproporzione tra entità del prezzo e valore del bene alienato e, più in generale, tra le reciproche obbligazioni nascenti dal rapporto, significative della circostanza che la predetta vendita, nel quadro del rapporto diretto ad assicurare liquidità all'impresa alienante, era stata piegata al rafforzamento della posizione del creditore - finanziatore, il quale, in tal modo, tentava di acquisire l'eccedenza del valore abusando della debolezza del debitore;
- era conseguentemente predicabile, nella specie, l'esistenza di una vendita con funzione di garanzia, illecita ex art. 2744 c.c., e non di una vendita a scopo di leasing, attese, ancora, le circostanze della detrazione parziale di prezzo dovuto alla venditrice da parte della società di leasing; della considerevole inferiorità del prezzo versato a quello corrente; dell’assoluta simbolicità del prezzo di opzione (previsto nella misura dell'1% rispetto al valore dell'immobile alienato); della complessiva e grave sproporzione tra le reciproche obbligazioni.
Impugna la sentenza della Corte partenopea la Fime leasing, con ricorso affidato a due complessi motivi di doglianza.
Resistono con controricorso la società il Glicine, nonché, singolarmente, Ernesto, Amalia, Carla e Massimiliano Felicissimo, nonché Mariangela Russo.
La Fime leasing ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato, anche se la motivazione della sentenza d'appello deve essere per un verso corretta, per l'altro integrata.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme che caratterizzano il contratto atipico di sale & lease back, che non é ravvisabile in presenza di rapporto trilatero; violazione e falsa applicazione dell'art. 2744 c.c. e dei principi che disciplinano il divieto del patto commissorio; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi che disciplinano l'onere della prova, in particolare dell'art. 2729 c.c. e dei principi che disciplinano le presunzioni; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e, in particolare, sull'esclusione, nella fattispecie, del requisito della trilateralità, che esclude l'operazione di sale & lease back.
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole di un'ulteriore violazione e falsa applicazione dei principi che richiedono l'identificazione di due autonomi patrimoni e di due persone in ipotesi di persona giuridica e persona fisica; violazione del principio che esclude la società di fatto tra persona giuridica e persona fisica; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi che disciplinano la prova, in particolare l'istituto delle presunzioni di cui all'art. 2729 c.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. in relazione all'interpretazione di contratti dichiarati nulli; violazione e falsa applicazione dei principi che caratterizzano il contratto atipico di sale & lease back; violazione e falsa applicazione dell'art. 2744 c.c..
Alla soluzione del caso di specie vanno premesse alcune considerazioni, di carattere più generale, funzionali al compimento di una ineludibile actio finium regundorum tra gli istituti del leasing puro, del sale & lease back, della vendita a scopo di garanzia, del collegamento negoziale, del patto commissorio.
1. - E' noto come la giurisprudenza di questa Corte abbia avuto a più riprese modo di occuparsi delle fattispecie negoziali del leasing e del lease & sale back con riferimento alla fattispecie chi cui all'art. 2744 c.c. (il cd. patto commissorio). In particolare, con la sentenza 16 ottobre 1995, n. 10805 di questa stessa sezione, sono stati affermati i principi di diritto secondo i quali nel contratto di sale and lease back, con il quale una impresa commerciale o industriale vende un bene immobile di sua proprietà ad un imprenditore finanziario che ne paga il corrispettivo, diventandone proprietario, e contestualmente lo cede in locazione finanziaria alla stessa venditrice, che versa periodicamente dei canoni di leasing per una certa durata, con facoltà di riacquistare la proprietà del bene venduto, corrispondendo al termine di durata del contratto il prezzo stabilito per il riscatto, la vendita ha scopo di leasing e non di garanzia perché, nella configurazione socialmente tipica del rapporto, (essa) costituisce solo il presupposto necessario della locazione finanziaria, inserendosi nella operazione economica secondo la funzione specifica di questa, che é quella di procurare all'imprenditore, nel quadro di un determinato disegno economico di potenziamento dei fattori produttivi, liquidità immediata mediante l'alienazione di un suo bene strumentale, conservandone l'uso con facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto.
Tale vendita - recita, ancora, la massima estratta dalla sentenza -, ed il complesso rapporto atipico nel quale si inserisce, non è, quindi, di per sé, in frode al divieto di patto commissorio che - essendo diretto ad impedire al creditore l'esercizio di una coazione morale sul debitore spinto alla ricerca di un mutuo (o alla richiesta di una dilazione, nel caso di patto commissorio ab intervallo) da ristrettezze finanziarie, ed a precludere, quindi, al predetto creditore la possibilità di fare proprio il bene attraverso un meccanismo che lo sottrarrebbe alla regola della par condicio creditorium -, deve, invece, ritenersi violato ogni qualvolta lo scopo di garanzia non costituisca solo motivo, ma assurga a causa del contratto di vendita con patto di riscatto o di retrovendita, a meno che non risulti in concreto, da dati sintomatici ed obiettivi, quali la presenza di una situazione credito - debitoria preesistente o contestuale alla vendita, o la sproporzione tra entità del prezzo e valore del bene alienato (e, in altri termini, delle reciproche obbligazioni nascenti dal rapporto), che la predetta vendita, nel quadro del rapporto diretto ad assicurare una liquidità all'impresa alienante, é stato piegato al rafforzamento della posizione del creditore - finanziatore, che in tal modo tenta di acquisire l'eccedenza del valore, abusando della debolezza del debitore (nella specie, la Corte ha peraltro ritenuto la nullità di un contratto di sale and lease back nel quale il finanziatore acquirente del bene aveva versato solo la metà del prezzo concordato, depositando la rimanente somma presso un notaio a garanzia del corrispettivo del leasing dovuto dall'imprenditore venditore).
2. - La sentenza contiene, in limine, un'ampia ricognizione dei principi regolatori dell'istituto di cui all'art. 2744 c. c. (cd. patto commissorio), norma che, come noto, dispone la nullità dell'accordo "con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno". Si legge, in seno all'ampia motivazione della pronuncia predetta, che, avendo l'espressa comminatoria di nullità espunto dalla pratica degli affari la fattispecie legale illecita concernente il patto commissorio aggiunto ad ipoteca, pegno o anticresi, "è sorta questione se la nullità riguardasse, o meno, anche il patto commissorio autonomo, e cioè l'operazione contrattuale, di regola integrata da una alienazione in funzione di garanzia, che di per sé preveda che la proprietà della cosa alienata in garanzia passi al creditore in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato. E la risposta della giurisprudenza della S.C. (sent. n. 282/74) e della dottrina è stata concordemente positiva, sul rilievo, tra l'altro, che il risultato giuridico - economico dell'operazione è equivalente a quello espressamente sanzionato, mentre meno omogenea è apparsa l'individuazione della ragione giustificatrice della ritenuta nullità del patto commissorio (sia accessorio che autonomo): le tesi tradizionali hanno individuato il fondamento del divieto nell'esigenza di tutela dei debitori - esposti, a causa del bisogno, a subire il rischio di un approfittamento da parte dei creditori -, ovvero di tutela dei creditori - risultando leso il principio della par condicio -, o di entrambe le categorie, mentre, su un piano diverso, é stato sottolineato il contrasto del potere di autosoddisfacimento del creditore con l'esclusiva statale della funzione esecutiva, ed ancora, secondo altra tesi, il divieto si giustificherebbe con l'esigenza di evitare che il patto, quale clausola di stile, determini l'instaurarsi di un sistema di garanzia inidoneo ad esprimere un assoggettamento del patrimonio del debitore esattamente adeguato alla funzione di garanzia. A sua volta, la giurisprudenza di questa S.C., dopo avere per lungo tempo affrontato la questione della liceità o illiceità del patto commissorio autonomo con riferimento alla decorrenza degli effetti del trasferimento della cosa alienata in garanzia (si predicava, difatti, costantemente la liceità della vendita fiduciaria a scopo di garanzia, accompagnata dal patto di riscatto o di ritrasferimento, se caratterizzata da un trasferimento effettivo ed immediato della proprietà al creditore, ritenendo viceversa nulla, ai sensi dell'art. 2744 c.c., la vendita dissimulante un mutuo con patto commissorio ricorrente nell'ipotesi in cui le parti, pur dichiarando formalmente di voler vendere ed acquistare, concordano in sostanza che il creditore acquirente diventerà proprietario soltanto se il debitore ed alienante non estinguerà il debito nel termine pattuito, attuando così una vendita sottoposta a condizione sospensiva; ex multis, Cass. nn. 1004/62 e 642/80), abbandonò tale, discutibile criterio distintivo, rilevando come anche nella vendita con patto di riscatto o di retrovendita, se conclusa a scopo di garanzia, l'effetto traslativo diviene definitivo ed irrevocabile soltanto a seguito dell'inadempimento del mutuatario, così che, ove risulti l'intento primario delle parti di vincolare il bene a garanzia ed in funzione del rapporto di mutuo, la complessa convenzione - in quanto produttiva degli stessi effetti di una alienazione sottoposta a condizione sospensiva e caratterizzata da un nesso teleologico e strumentale tra i due negozi di mutuo e di compravendita - presenta una causa effettiva divergente da quella tipica della compravendita, di natura sicuramente illecita, in quanto volta a frodare il divieto del patto commissorio attraverso il ricorso ad un procedimento simulatorio: tale, nuovo orientamento venne fatto proprio, come noto, dalle Sezioni unite, con due sentenze (1611 e 1907 del 1989) le quali, premesso, in adesione alla tesi tradizionale, che il divieto di patto commissorio è diretto ad impedire al creditore l'esercizio di una coazione morale sul debitore, spesso spinto alla ricerca di un mutuo (o alla richiesta di una dilazione, nel caso di patto commissario ex intervallo) da ristrettezze finanziarie, con facoltà di far proprio il bene, attraverso un meccanismo che gli consenta di sottrarsi alla regola della par condicio creditorum, affermeranno poi, con radicale revirement rispetto alla giurisprudenza precedente, che, nella vendita con patto di riscatto o di retrovendita a scopo di garanzia, questa non costituisce soltanto motivo, ma assurge a dignità di vera e propria causa del negozio, in quanto il trasferimento della proprietà trova obiettiva giustificazione nel fine di garanzia, e tale causa è inconciliabile con quella della vendita, posto che il versamento del denaro non costituisce pagamento del prezzo, ma esecuzione di un mutuo, mentre il trasferimento del bene non integra l'attribuzione al compratore, bensì l'atto costitutivo di una posizione di garanzia innegabilmente provvisoria, in quanto suscettibile di evolversi a seconda che il debitore adempia o meno. E', dunque, proprio la provvisorietà che costituisce l'indice rivelatore della causa di garanzia, e quindi della divergenza tra causa tipica del negozio prescelto e determinazione causale concreta, funzionale alla elusione di una norma imperativa, quale l'art. 2744 c.c.: le parti, invero, adottando uno schema negoziale astrattamente lecito per conseguire un risultato vietato dalla legge, realizzano un'ipotesi di contratto in frode alla legge (art. 1344 c.c.) va quindi ribadito la sanzionabilità in termini di nullità della vendita con patto di riscatto (o di retrovendita, o, più in generale, di tutte quelle alienazioni che, funga l'adempimento del sottostante debito da condizione sospensiva ovvero risolutiva) che, risultando inserite in un più complesso tessuto negoziale, caratterizzato dalla preesistenza/sussistenza di un rapporto credito-debito tra venditore ed acquirente, siano "piegate" al perseguimento non già di un trasferimento di proprietà, bensì di un rafforzamento, in funzione di subordinazione e di accessorietà rispetto al mutuo, della posizione del creditore, suscettibile di determinare la (definitiva) acquisizione della proprietà stessa sul bene in caso di inadempimento del debito garantito (così realizzando il risultato giuridico ed economico vietato dall'art. 2744 c.c.). Quanto agli elementi sintomatici idonei a disvelare la consumazione di una siffatta operazione fraudolenta, più che l'indagine sull'atteggiamento soggettivo delle parti (valorizzata dalla sentenza di questa Corte n. 3800/83, non seguita, peraltro, sul punto, dalle Sezioni Unite), va piuttosto predicata la necessità di accertamento di dati obiettivi (riportati puntualmente dalla sentenza d'appello oggi impugnata), quali la presenza di un rapporto credito-debito preesistente o contestuale alla vendita e, soprattutto, la sproporzione tra entità del debito e valore del bene allenato in garanzia (significativo indice della presenza di un illegittimo vulnus alla libera determinazione volontaristica del debitore. Ogni profilo di illiceità é invece escluso, pur in presenza di costituzioni di garanzie che presuppongano un trasferimento di proprietà, qualora queste risultino integrate entro schemi negoziali che tale abuso escludono in radice, come nel caso del pegno irregolare, del riporto finanziario e del c.d. patto marciano - in virtù del quale, come è noto, al termine del rapporto si procede alla stima, ed il creditore, per acquisire il bene, è tenuto al pagamento dell'importo eccedente l'entità del credito-)”.
3. - Quanto alla fattispecie negoziale dal sale & lease back, essa, secondo un'opinione largamente diffusa in dottrina, si struttura secondo uno schema negoziale, socialmente tipico (in quanto frequentemente applicato, sia in Italia che all'estero, nella pratica degli affari), contrassegnato da specificità di struttura e di funzione (e quindi da originalità ed autonomia rispetto ai "tipi" negoziali codificati dal legislatore del '42), ascrivibile, in definitiva, ai c.d. "contratti di impresa". Con il sale & leale back (in definitiva, una vendita con leasing di ritorno), un'impresa (o un lavoratore autonomo) vende un proprio bene (mobile o immobile), di natura strumentale per l'esercizio dell'impresa o dell'attività, ad una società di finanziamento la quale, a sua volta, lo concede contestualmente in leasinq all'alienante, che corrisponde, per la relativa utilizzazione, un canone, con facoltà, alla scadenza del contratto, di riacquistarne la proprietà esercitando un diritto di opzione per un predeterminato prezzo.
Sotto l'aspetto strutturale, dunque, la fattispecie si colloca nella più vasta orbita del leasing - istituto che, come noto, a seguito delle agevolazioni fiscali per esso previste, ha avuto un notevole sviluppo nella prassi, e del quale è prevalentemente predicata, in dottrina, la atipicità contrattuale (anche se non ne sono mancano ricostruzioni in termini di negozio misto, ovvero assimilazioni funzionali a contratti tipici quali locazione, affitto, vendita con riserva di proprietà). Manca, peraltro, nel sale and lease back, quella trilateralità propria del leasing, (sicché in tal senso va interpretato e corretto l'incipit della massima estratta dalla sentenza 6663/1997 di questa stessa sezione, secondo la quale "poiché il contratto di sale & lease back é trilaterale.... per l'ipotizzabilità del patto commissorio é necessario dedurre l'interposizione fittizia dell'utilizzatrice: la motivazione della sentenza stessa chiarisce, difatti, la natura evidentemente bilaterale della fattispecie, e l'erroneità della proposizione inizialmente predicata in terna di trilateralità del sale & lease back) perché due soltanto sono, e possono essere, i soggetti dell'operazione, ovvero della "relazione bilaterale", non ricorrendo, nella peculiare fattispecie, la figura del terzo da cui il lessor si procuri la disponibilità del bene da concedere all'utilizzatore. Trilateralità esclusa, dunque, in quanto l'utilizzatore assume il duplice ruolo (divenendo parte di due distinti anche se connessi contratti), del fornitore-venditore e dell'utilizzatore vero e proprio. Entrambe le convenzioni negoziali divisate dalle parti (di vendita e di leasing) si realizzano, dunque, tra gli stessi soggetti, secondo un procedimento non diverso da quello dell'antico costituto possessorio, e la vicenda contrattuale, al pari di qualunque altra fattispecie di collegamento negoziale, viola la suddetta ratio del patto commissorio sol che (e tutte le volte che) il debitore, allo scopo di garantire al creditore l'adempimento dell'obbligazione, trasferisca a garanzia del creditore un proprio bene, riservandosi la possibilità di riottenerne la proprietà all'esito dell'adempimento dell'obbligazione, senza, però riservarsi alcuna facoltà, in caso di inadempimento, di recuperare l'eventuale eccedenza di valore del bene rispetto all'ammontare del credito, con un adattamento funzionale dello scopo di garanzia incompatibile con la struttura e con la ratio del contratto di compravendita, mentre l'esistenza di una concreta causa negoziale di scambio (che può riguardare o meno tanto il lease & sale back quanto lo stesso lo stesso leasing finanziario) esclude in radice la configurabilità del patto vietato.
Sotto l'aspetto funzionale, come tutti i contratti atipici, anche il lease & sale back presenta non poche analogie con figure negoziali tipiche, tanto da poterne astrattamente ascrivere i caratteri salienti a "tipi" coritrattuali predeterminati ex lege (vendita; mutuo; locazione; opzione), secondo un'operazione ermeneutica, peraltro, affatto riduttiva e non rispettosa della funzione integratrice dell'ordinamento svolta dall'autonomia contrattuale nel settore dei traffici commerciali. Autonomamente considerato, difatti, il lease back si configura come operazione economica complessa, funzionale ad una esigenza tipicamente ricorrente nell'attività imprenditoriale, e cioè quella del venditore-utilizzatore, nel quadro di un determinato disegno economico di potenziamento dei fattori produttivi di natura finanziaria, di ottenere con immediatezza liquidità mediante l'alienazione di un suo bene strumentale - di norma inserito entro un determinato assetto produttivo, non sempre agevolmente collocabile sul mercato -, conservandone l'uso senza soluzione di continuità, e con facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto. E' innegabile che, nella vita di un'impresa, siffatta esigenza possa fisiologicamente manifestarsi ove ricorra l'opportunità di smobilizzare precedenti investimenti sfruttando il valore di scambio degli strumenti di impresa onde avvalersi della liquidità così ottenuta per finanziare riconversioni o acquisizioni di nuovi impianti tecnologici, continuando ad utilizzare, in leasing, il bene strumentale alienato, con i relativi benefici fiscali, e riservando alla cessazione del rapporto la scelta tra il riacquisto del bene o la sua restituzione. Nell'ambito di tale schema, caratterizzantesi come momento di normale svolgimento dell'attività di impresa, la vendita alla società di leasing non risulta quindi "normalmente" o "necessariamente" piegata allo scopo di garanzia, quale accessorio di un preesistente o concomitante mutuo, ma costituisce il necessario presupposto per la concessione del bene in leasing; non, dunque, come si è avuto modo di rilevare, vendita a scopo (necessariamente) di garanzia, bensì vendita a scopo di leasing. In conclusione, lo schema negoziale socialmente tipico del lease back presenta autonomia strutturale e funzionale, quale contratto d'impresa, e caratteri peculiari, di natura soggettiva ed oggettiva, che non consentono di ritenere che esso integri, per sua natura, e nel suo fisiologico operare, una fattispecie negoziale fraudolenta sanzionabile ai sensi degli artt. 1344 e 2744 c.c. (ovvero, quale negozio atipico, affetto da illiceità della causa concreta, ex art. 1343 c.c., per violazione di norma imperativa, e cioè dell'art. 2744 c.c.). Ciò non esclude, ovviamente, che anche il lease back, come qualsiasi altro contratto, possa essere impiegato per scopi illeciti o fraudolenti, ed in particolare, in ragione della già ricordata indubbia assonanza tra schemi negoziali, a fini di violazione o di elusione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c.: a tal fine, dovrà procedersi a riscontrare l'eventuale sussistenza di alterazioni dello schema negoziale socialmente tipico, idonee a denunciare che l'operazione non tende al perseguimento dell'assetto di interessi proprio del lease back come contratto di impresa, bensì al perseguimento di uno scopo di garanzia con caratteristiche integranti la realizzazione del risultato materiale vietato dall'art. 2744. Oltre all'assenza di uno o più degli elementi caratterizzanti di tipo soggettivo ed oggettivo sopra menzionati, il perseguimento di uno scopo di garanzia in violazione dell'art. 2744 c.c. potrà, quindi, essere denunciato dalle difficoltà economiche dell'impresa venditrice, legittimante il sospetto di un approfittamento della sua condizione di debolezza, nonché della concreta valutazione economica dell'affare, in termini di adeguata proporzionalità delle prestazioni corrispettive. Valutazione, questa, da condursi avuto riguardo ai criteri adottati per la stima del prezzo di vendita del bene strumentale (onde accertarne la corrispondenza a correnti valori di mercato, correlati, peraltro, alle peculiarità del bene strumentale ed alla sua eventuale ridotta commerciabilità), per la determinazione dei canoni del leasing (se in conformità alle tecniche proprie di siffatta figura contrattuale), e per la quantificazione del prezzo di opzione (se coerenti con il complessivo disegno economico perseguito).
4. - Quanto alla fattispecie "madre" del leasing finanziario, è noto come la legittimità della nuova figura contrattuale sia stata riconosciuta dalla prima sezione civile di questa Corte con sei sentenze (del 13 dicembre 1989, dalla n. 5569 alla n. 5574). Tale, importante arret giurisprudenziale ebbe a individuare, nell'ambito del leasing finanziario, due distinte figure contrattuali, una delle quali, in particolare, si connota di un profilo traslativo, perché le parti, al momento della formazione del contratto, hanno previsto che il trasferimento del bene all'utilizzatore non costituisce, come nel leasing tradizionale, un'eventualità del tutto marginale ed accessoria, ma rientra nella funzione assegnata dalle parti al leasing (sicché proprio la riconosciuta funzione di scambio ha consentito l'applicazione a questa individuata figura di leasing della disposizione dell'art. 1526 c.c.).
5. - La fattispecie del collegamento negoziale (di elaborazione prevalentemente teorica, frutto di costante riflessione e rimeditazione da parte della dottrina e della giurisprudenza) ha ricevuto, di recente, anche un espresso riconoscimento normativo (si pensi all'art. 7 del DLGS 358/97, secondo il quale sono inopponibili all'Amministrazione finanzaria gli atti ed i negozi, anche collegati, privi di valide ragioni economiche diretti ad aggirare obblighi previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d'imposta o rimborsi altrimenti indebiti, ovvero all'art. 1469 ter, I comma c.c., introdotto con legge 52/96, secondo cui la vessatorietà di una clausola è valutata facendo riferimento alle altre clausole del contratto medesimo o di un altre collegato o da cui dipende). Altri ordinamenti continentali avevano, invero, già da tempo disciplinato giuridicamente la fattispecie (in Germania, in tema di tutela di credito al consumo, con la Verbraucherkre-ditsgesetz del 17.12. 1990 - la cui rubrica è inequivocabilmente intitolata Verbundene Geschaefte - lett. negozi collegati -, e fa esplicito riferimento alla Wirtschaftliche Einheit, e cioè all'unitarietà economica della vicenda negoziale -, che non è altro, in tema di opponibilità delle eccezioni relative al contratto di compravendita direttamente al finanziatore, che la riproduzione del risalente Abzhalungsgesetz, disciplinante la vendita rateale, del 1894: secondo tradizione, l'opponibilità delle eccezioni relative al contratto di vendita viene spiegato con il ricorso al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto. Del pari, l'ordinamento francese, individuata la stretta relazione causale tra contratti - contrat principal, contrat de pret -, parla di nuovo tipo contrattuale, il "contratto di credito", operando, altresì, un ricorso allo schema della delegazione).
I canoni ermeneutici enucleati da dottrina e giurisprudenza (non sempre consonanti) in subiecta materna hanno da sempre affrontato la peculiare problematica dell'armonizzazione di un dato socio-economico unitario e di un dato giuridico plurimo. Anche in tema di negozi collegati, si è riproposto l'antico schema dualistico tra criterio soggettivo d'interpretazione (i negozi collegati in base alla ricostruzione della volontà delle parti) e criterio oggettivo (il collegamento negoziale ricostruito in funzione del legame tra le varie funzioni economico-sociali dei diversi negozi), senza che sia mancata la proposta, secondo altra parte della dottrina, di sorta di criterio sintetico tra i due orientamenti, che tenga conto sia dell'elemento soggettivo che di quello oggettivo (orientamento accolto, peraltro, da parte della giurisprudenza più recente della S.C.: Cass. 12401/92). La giurisprudenza di legittimità si mostra per lo più concorde nel tener distinti i piani economico e giuridico del fenomeno del collegamento: pur essendo sostanzialmente unitario l'aspetto e l'interesse economico sotteso all'intera operazione, i singoli negozi restano, dunque, pur sempre autonomi, ed autonomamente forniti della propria rispettiva causa, il che induce una dottrina più recente a sostenere che, nei contratti collegati, vada necessariamente identificata tanto la causa parziale dei singoli contratti, quanto la causa complessiva dell'operazione, ciò che sposta il problema del collegamento dal piano strutturale a quello effettuale, sotto il profilo dell'applicabilità delle regole della nullità parziale e dell'eccezione di inadempimento. Criterio guida della giurisprudenza di questa Corte può, ad ogni buon conto, dirsi quello del simul stabunt, simul cadent, ed oggi, con ogni probabilità, proprio l'art. 1469 ter fornisce la base normativa sinora mancante per il definitivo riconoscimento del fenomeno del collegamento negoziale come istituto giuridico e non soltanto fenomeno economico, poiché, con riferimento alla clausola vessatoria, il "significativo squilibrio di una clausola" va valutato avuto riguardo "all'operazione complessiva" il che consente l'estensione della regola ermeneutica di cui all'art. 1363 a tutte le fattispecie di collegamento ritenute tali dall'interprete.
Sulla scorta di tali premesse metodologiche, deve concludersi, quanto alla specifica vicenda processuale oggi sottoposta all'esame di questa Corte:
1) per la certa predicabilità di una fattispecie di collegamento negoziale tra gli atti di compravendita, di fideiussione, di accensione di ipoteca e di locazione finanziaria di immobile ristrutturato intercorsi tra la società di finanziamento ed il gruppo familiare Russo-Felicissimo, secondo la corretta ed analitica ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito, affatto incensurabile in questa sede;
2) per l'assoluta impredicabilità dell'esistenza di un contratto di sale&lease back (come condivisibilmente evidenziato dal ricorrente nel primo dei suoi motivi di doglianza), atteso che, nella realtà, l'operazione economica-giuridica ideata e realizzata dalle parti aveva, sotto il profilo soggettivo, indubbio carattere trilaterale, senza che, peraltro, in seno alla più complessa vicenda negoziale, fossero in alcun modo riscontrabili gli estremi dell'interposizione fittizia di persona. La indiscussa "distinzione soggettiva tra fornitore ed utilizzatore del bene", correttamente sottolineata dal ricorrente (folio 7 del ricorso) non comporta, peraltro, come pure auspicato dal ricorrente stesso, la conseguente "impossibilità, sul piano onto-logico, di ravvisare, nell'operazione, la sussistenza di un contratto di leasing elusivo del divieto di cui all'art. 2744 c.c.", e ciò per il motivo, dianzi illustrato in sede di premesse metodologiche, secondo cui qualsiasi struttura contrattuale (e, dunque, anche un leasing finanziario "puro") è astrattamente idonea, in sede di adattamento funzionale (specie se tale adattamento sia frutto di un più articolato procedimento di collegamento negoziale), a violare il divieto di patto commissorio;
3) per la conseguente, indiscutibile esclusione di qualsiasi ipotesi di interposizione fittizia dell'alienante (essendo la Russo indiscutibilmente "terza" rispetto alla società utilizzatrice, atteso che il suo vincolo parentale con i soci di quest'ultima non consente, in mancanza di qualsivoglia prova di un'intestazione di tipo soltanto fittizia del bene venduto, di predicare l'esistenza di un atto di alienazione relativamente simulato sotto il profilo soggettivo, attesa l'autonomia patrimoniale dei soggetti protagonisti della vicenda, e la non identificabilità dell'alienante con l'utilizzatore);
4) per l'altrettanto certa predicabilità, con riguardo all'intera operazione negoziale funzionalmente collegata (si come correttamente ritenuto dal giudice del merito), della violazione del patto commissorio, avendo le parti stipulato, da un canto, un leasing finanziario puro (e non, dunque, un sale & lease back), dall'altro, atti negoziali ad esso collegati (compravendita, fideiussioni, patto di opzione, accensione di ipoteca) che, al di là delle disarmonie soggettive, conducano inevitabilmente a concludere per la realizzazione di una fattispecie rientrante tra quelle vietate dall'art. 2744 c.c..
Tale, dunque, la soluzione (corretta, quanto al dispositivo adottato, ma inesatta quanto alla ricostruzione degli istituti giuridici analizzati dalla Corte partenopea) cui le vicende processuali oggi sottoposte all'esame di questa Corte regolatrice impongono di pervenire, atteso, in particolare, che i due contratti, di leasing finanziario e di compravendita, appaiono, proprio in virtù di quegli indici rivelatori che il giudice di merito ha, con insindacabile apprezzamento (trattandosi di argomentazioni pienamente legittime sotto il profilo logico-giuridico) ritenuto di dovere evidenziare (in particolare, nelle pagine da 12 a 16 della motivazione della sua sentenza), indiscutibilmente concepiti e stipulati in stretta connessione ed in funzione dell'unico scopo di garantire la restituzione della somma mutuata. E va ancora ricordato, difatti, che il collegamento negoziale (come più volte affermato da questa stessa Corte regolatrice, da ultimo con la sentenza 21.6.2004, n. sez. 861 della seconda sezione) è fattispecie configurabile anche quando i singoli atti siano stipulati tra soggetti diversi, purché essi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo divisato dalle parti.
Il ricorso é, pertanto, rigettato.
La complessità dei temi trattati consente l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, addì 22 settembre 2004.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 21 GENNAIO 2005

 

 


 

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