Nuovo orientamento
sulla natura della presupposizione
La giurisprudenza
costantemente definisce la
presupposizione come obiettiva situazione di fatto o di diritto
(passata,
presente o futura) tenuta in
considerazione - pur in mancanza di un espresso riferimento
nelle
clausole contrattuali – dai contraenti
nella formazione del loro consenso come presupposto condizionante la
validità
e l'efficacia del negozio (cd.
condizione non sviluppata o inespressa), il cui venir meno o verificarsi è del tutto indipendente
dall'attività e volontà dei contraenti, e non corrisponde
- integrandolo - all'oggetto di una
specifica
obbligazione dell'uno o dell'altro.
Secondo questo
orientamento deve tuttavia escludersi che possano essere
ricondotti alla presupposizione fatti e
circostanze ascrivibili alla causa, nel
senso cioè di condizionarne la realizzazione nel suo proprio significato di causa concreta, quale
interesse che l'operazione contrattuale è diretta a
soddisfare (cfr. Cass., 8/5/2006, n. 10490).
I cd. presupposti causali assumono infatti rilievo
già sul piano dell'interesse che giustifica
l'impegno contrattuale, e pertanto appunto la causa
dello stesso.
Alla presupposizione non possono essere propriamente ricondotti nemmeno i cd. risultati dovuti, ed in particolare la qualità del bene, giacché in tal caso gli stessi vengono a rientrare nel contenuto del contratto, il relativo difetto conseguentemente ridondando sul diverso piano dell'inadempimento.
Del pari distinta va
tenuta l'ipotesi in cui i fatti e le circostanze presi in considerazione
dalle
parti vengano specificamente dedotti in
contratto come condizione di efficacia, giacché a
parte il
rilievo che non vi sarebbe altrimenti
ragione di enucleare un'autonoma e differente
figura, la
presupposizione costituisce
fenomeno oggettivamente diverso, trattandosi di ipotesi in
cui i fatti e le circostanze giustappunto non
vengono dalle parti specificamente dedotti in una clausola
condizionale.
Estranei alla presupposizione vanno a fortioriri tenuti i motivi, quali meri impulsi psichici alla stipulazione concernenti interessi che, rimasti nella sfera volitiva interna della parte, esulano dal contenuto del contratto, laddove se obiettivati divengono viceversa interessi che il contratto è funzionailizzato a realizzare, concorrendo pertanto ad integrarne la causa concreta. Ed anche se essi sono comuni ad entrambe le parti, non viene comunque al riguardo in rilievo l'istituto della presupposizione, giacché l'interesse comune integra appunto la causa concreta del contratto.
Alla presupposizione
può allora riconoscersi autonomo rilievo di categoria unificante
assumente
specifico significato laddove nell'ambito delle circostanze giuridicamente influenti sul contratto ad
essa si riconducano, quali presupposti oggettivi, fatti
e circostanze che, pur non attenendo alla
causa del contratto o al contenuto della prestazione,
assumono (per entrambe le parti ovvero per
una sola di esse, ma con relativo riconoscimento da
parte dell'altra) un'importanza determinante
ai fini della conservazione del vincolo contrattuale.
Circostanze
che, pur senza essere - come detto
- dedotte specificamente quale condizione del
contratto,
e pertanto rispetto ad esso
"esterne", ne costituiscano specifico ed oggettivo
presupposto
di efficacia in base al
significato proprio del negozio determinato alla stregua dei
criteri
legali d'interpretazione, assumenti
valore determinante per il mantenimento del vincolo
contrattuale (es. l'ottenimento dello sperato
finanziamento).
Il
relativo difetto legittima allora le parti
non già a domandare una declaratoria di invalidità o di inefficacia del contratto, ne' a chiederne
la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art.
1256 c.c., art. 1463 c.c. e ss.) della
prestazione (contra. v. peraltro Cass., 22/9/1981, n. 5168
), bensì all'esercizio del potere di recesso
( anche qualora il presupposto obiettivo del
contratto sia già in origine inesistente o impossibile a verificarsi).
Cass. civ., sez. III,
Sentenza n. 12235 del 2007,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato nel 1992 il Comune di Genova conveniva le Acciaierie
di Cornigliano s.p.a. (poi Ilva s.p.a.) e la Ilva s.p.a. (poi Iritecna s.p.a. e quindi Fintecna
s.p.a.) avanti al Tribunale di Genova per ivi sentir pronunziare la risoluzione per eccessiva
onerosità sopravvenuta o per presupposizione del contratto stipulato il 7/5/1976 con la società
Italsider s.p.a. (poi Fintecna s.p.a.), cui dal maggio 1985 era subentrata la società Cogea s.p.a.
(poi Acciaierie di Cornigliano s.p.a.), di permuta dell'area di mq. 13.326 in Genova - Cornigliano
(con accesso dalla via Francesco Rolla) di proprietà Italsider con un quantitativo di mc. 200
milioni di acqua trattata da costruendo depuratore di acque nere, o proveniente da altre fonti
sostitutive, da fornirsi con consegne uniformemente ripartite in 20 anni a decorrere dal settembre
1977.
Esponeva al riguardo che sin dall'entrata in funzione il depuratore in questione non aveva potuto
rifornire come pattuito lo stabilimento siderurgico Oscar Senigaglia, a causa di imprevisti ed
imprevedibili scarichi abusivi di portata tale da determinare l'impossibilità per il medesimo di
erogare acqua industriale con le stabilite caratteristiche.
Nella resistenza delle convenute società, che in via riconvenzionale chiedevano accertarsi e
dichiararsi l'inadempimento dell'Amministrazione comunale, con conseguente condanna della medesima
al pagamento degli importi corrisposti agli acquedotti privati per la fornitura sostitutiva nonché
a rifornire lo stabilimento siderurgico della quantità d'acqua pattuita e al risarcimento dei
danni; riunito il procedimento con altri (due) avanti al medesimo tribunale instaurati nel 1993
dall'A.M.G.A. (Azienda Mediterranea Gas e Acqua s.p.a., già Azienda Municipalizzata Gas ed Acqua)
nei confronti della società Ilva s.p.a. e della società Acciaierie di Cornigliano s.p.a., per ivi
sentirle condannare al pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo per la fornitura di
acqua effettuata in loro favore nei periodi di rispettiva competenza, con sentenza emessa nel 1998
l'adito giudice rigettava le domande del Comune e dell'A.M.G.A., nonché quelle di A risarcimento
danni proposte in via riconvenzionale dalle convenute, e dichiarava inammissibile la domanda di
manleva, condannando il Comune a rimborsare alla società Acciaierie di Cornigliano s.p.a. e
all'Uva s.p.a. gli importi già corrisposti agli acquedotti privati per le forniture sostitutive,
con le conseguenti disposizioni in ordine alla regolazione delle spese. I gravami, interposti con
separati atti dal Comune e dall'A.M.G.A. e poi riuniti all'esito della riassunzione del processo
successivamente all'interruzione disposta in ragione della fusione per incorporazione della
Iritecna s.p.a. nella Fintecna s.p.a., con costituzione di quest'ultima, venivano dalla Corte
d'Appello di Genova rigettati con sentenza del 20/9/2002.
Avverso la detta sentenza della corte di merito il Comune di Genova propone ora ricorso per
cassazione affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso le società Uva s.p.a. e Fintecna s.p.a., che hanno anch'esse
presentato memoria.
La società A.M.G.A. non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo l'Amministrazione ricorrente de- ( nunzia violazione e falsa applicazione degli
artt. 1467, 1552, 1362, 1363, 1366, 1374 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,
nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, in relazione all'art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 5.
Lamenta che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto non applicabile l'istituto della
presupposizione, nel caso concernente il presupposto implicito del contratto determinante la
volontà negoziale che, salvo i casi eccezionali specificamente previsti, l'impianto di depurazione
de quo fosse in grado di produrre acqua trattata della qualità convenuta rispondente a determinate
caratteristiche chimico-fisiche, argomentando dalla circostanza che l'eventualità della mancata
produzione di acqua depurata era stata specificamente ed espressamente prevista in contratto
laddove si era indicato che in relazione alle eventuali fonti sostitutive "nessuna alea dovesse
gravare su Italsider", non essendovi pertanto alcuno "spazio per l'integrazione del contratto
nell'ottica del bilanciamento delle prestazioni secondo l'economia interna dello stesso".
Deduce essere non revocabile in dubbio, considerando correttamente quale scopo dello stipulato
contratto de quo il risparmio di acqua potabile a favore di usi civili per preservare le già
carenti risorse idriche (per il Comune) e l'utilizzazione dell'acqua depurata per evitare il
rischio di contingentamento in caso di siccità (per l'Italsider), che la circostanza disattesa dai
giudici di merito costituisce presupposto implicito del contratto, non risultando invero
spiegabile "per quale ragione il Comune - che ben avrebbe potuto espropriare l'area per un costo
irrisorio (a quel tempo determinabile secondo i criteri di cui alla L. n. 865 del 1971) - avrebbe
dovuto assumersi il rischio di vedersi esposto ad un totale stravolgimento delle prestazioni
contrattuali, rappresentato dall'obbligo di fornitura di acqua potabile in luogo dell'acqua per
mero uso industriale, con aumento dell'onere per la P.A. dagli originari L. 600 milioni (valore di
permuta), a L. 26 miliardi (per capitale e interessi)".
In considerazione della causa (di permuta), della durata (ventennale) e della natura (ad
esecuzione differita) del contratto, il corretto funzionamento dell'impianto costituisce
ineludibile presupposto dell'accordo in questione, invero non escluso dalla previsione
dell'eventuale - limitato e temporaneo - malfunzionamento dell'impianto, giacché laddove le parti
si fossero rappresentate, avuto riguardo anche alla lunga durata del contratto, la situazione di
"impossibilità assoluta di effettuare la depurazione dell'acqua con le pattuite caratteristiche"
non si sarebbero invero indotte a stipulare un contratto "il cui sinallagma era fondato
sull'equivalenza economica delle prestazioni (trattandosi appunto di permuta) e la cui
distribuzione dei rischi era necessariamente da ricondurre e da riportare a quel determinato tipo
contrattuale". Con il 2^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1467, 1552,
1362, 1363, 1366, 1374 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato
dalle parti o rilevabile d'ufficio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che nell'interpretare il contratto la corte di merito abbia erroneamente escluso che il
mancato funzionamento del depuratore sia da considerarsi circostanza straordinaria ed
imprevedibile ai sensi dell'art. 1467 c.c., il fenomeno dell'enorme quantità di scarichi abusivi
essendosi verificato solamente in epoca successiva alla stipulazione del contratto, una prima
volta nel 1985 e poi nel 1989, vanamente avendo tentato di ovviarvi, anche con una denuncia alla
locale Procura della Repubblica.
Lamenta non potersi considerare al riguardo in qualche modo rilevante la circostanza che il
controllo sull'inquinamento delle acque rientra nelle proprie competenze amministrative, venendo
altrimenti a sovrapporsi il suo ruolo di autorità di controllo con quello di parte del contratto
di permuta in oggetto, laddove l'esercizio dei poteri pubblicistici non può invero riverberare in
chiave d'interpretazione di un contratto di diritto comune. Lamenta la contraddittorietà della
motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui, dopo essersi ritenuto rientrare nell'alea
normale del contratto il rischio dell'immissione di scarichi abusivi nelle condotte adducenti al
depuratore, risulta alle parti di contratti commutativi attribuito il potere di assumere,
reciprocamente o unilateralmente, un determinato rischio, rendendo eonseguentemente per tale
aspetto aleatorio il negozio. Deduce altresì che il rischio di fornire comunque l'acqua, anche in
caso di guasti e/o fermate dell'impianto, contrattualmente posto a suo carico, costitusce
questione altra e diversa da quella relativa. ad un "assoluto ed indefinito stravolgimento delle
prestazioni originariamente previste a titolo di permuta in conseguenza di un evento fuori
dall'ordinario", giacché il ricorso alle "fonti sostitutive" era stato nella specie concepito come
rimedio "eccezionale", tendente a riparare circostanze contingenti e necessariamente limitate nel
tempo che avessero inciso sulla regolare attività dell'impianto.
Si duole non essersi nell'impugnata sentenza tenuto conto che il valore delle prestazioni dedotte
in contratto (e cioè il costo a me. dell'acqua, da un canto, e il valore di mercato dell'area
all'epoca determinato in L. 600 milioni, da altro canto) era successivamente venuto a risultare
fortemente squilibrato, giacché la prestazione a suo carico era ascesa ad un valore di più di L.
26 miliardi (per capitale ed interessi). E l'imprevedibilità deve essere valutata anche con
riferimento ad un evento che ecceda la normale distribuzione dei rischi in relazione alla
"dimensione" assunta da evento già esistente al momento della conclusione del contratto. Si duole,
ancora, che nel considerare contrattualmente previsto un concorso della controparte (nella misura
del 30% del prezzo dell'acqua) solamente in caso di eventi di forza maggiore, la corte di merito
abbia violato le norme in tema di obbligazioni alternative, "risultando evidente che le
prestazioni di fornitura di acqua potabile aveva natura necessariamente sostitutiva e non
alternativa rispetto alla fornitura di acqua depurata per uso industriale". Con il 3^ motivo
denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1366, 1374 e 1375 c.c. in relazione
all'art. 1467 c.c. in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché omessa, insufficiente
o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o
rilevabile d'ufficio, in relazione all'art. 360 .p.c., comma 1, n. 5.
Lamenta che l'interpretazione del contratto da parte della corte di inerito disattende il criterio
della buona fede contrattuale, cui occorre fare ricorso a fini interpretativi (art. 1366 c.c.) per
valutare il comportamento delle parti anche in fase esecutiva (art. 1375 c.c.), "non solo per dare
significato al regolamento, ma anche per bilanciare le prestazioni secondo l'economì a interna del
contratto", laddove nell'impugnata sentenza si perviene ad affermare che "tutto il rischio sarebbe
stato da addossarsi alla sola parte pubblica, mentre la parte privata sarebbe stata in ogni caso
garantita di ogni e qualunque evento che avesse inciso sull'equilibrio delle prestazioni.
Con il 4^ motivo l'Amministrazione ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.
1559, 1562, 1563, 1564, 1569, 1570 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia
prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che "Con riguardo alla posizione AMGA (ed alle conseguenze che se ne traggono a suffragio
dell'intepretazione propugnata dal Giudicante)", la corte di merito abbia affermato che "avrebbe
dovuto competere all'acquedotto comunale dimostrare che furono Italsider, poi Ilva e poi
Acciaierie di Cornigliano a richiedere la fornitura di acqua sostitutiva, non essendo sufficiente
la circostanza che l'acqua sia di fatto pervenuta allo stabilimento siderurgico", ingiustificato
ravvisando "in assenza di un impegno di Amga in proposito" il fatto della "prosecuzione delle
forniture per anni senza alcuna interruzione, nonostante i mancati pagamenti" e conseguentemente
ritenendo "suffragata la tesi secondo cui la fornitura di acqua sostitutiva da parte di AMGA sia
avvenuta in adempimento degli accordi contrattuali assunti dal Comune, che sarebbe quindi tenuto
al relativo pagamento".
Lamenta l'illogicità e la contraddittorietà di tale argomentare, giacché la corte di merito ha
"posto a premessa del proprio ragionamento quella che in realtà avrebbe dovuto esserne la
conseguenza".
Sostiene al riguardo che "prima avrebbe dovuto accertarsi l'obbligo del Comune di fornire acqua
sostitutiva in ogni caso di malfunzionamento dell'impianto - qualunque ne fosse la causa - e solo
successivamente stabilirsi che per tale ragione la fornitura dell'Amga andava riguardata come
esecuzione di tale obbligo". Deduce che la somministrazione può trovare fonte anche in fatti
concludenti, e che non è al riguardo significativa la circostanza che l'Amga non abbia mai
richiesto il pagamento della fornitura somministrata, atteso che ai sensi dell'art. 1562 c.c. solo
nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto delle singole
prestazioni, laddove nel caso si tratta viceversa di somministrazione "continuativa", senza cioè
soluzione di continuità.
Lamenta che, formulata dall'A.M.G.A. la richiesta di pagamento, in unica soluzione, alle due
società somministrate con la domanda introduttiva dei giudizi oggetto di successiva riunione, la
corte di merito "non si è peritata, sul punto, di argomentare la propria posizione se non sulla
base di una precostituita supposizione, la quale ... avrebbe dovuto seguire (e non precedere) il
positivo accertamento che la prestazione di A.M.G.A. fosse effettuata su incarico del Comune".
I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati.
Il ricorrente si duole della erronea considerazione "del presupposto implicito del contratto,
determinante la volontà di entrambi i contraenti" in questione, e quindi del "corretto esercizio
del depuratore e la conseguente fornitura di acqua con le pattuite caratteristiche
chimico-fisiche", riguardato sia sotto il profilo della presupposizione che dell'eccessiva
onerosità sopravvenuta del contratto de quo.
Contratto che nell'impugnata sentenza risulta qualificato in termini di permuta, tale venendo
anche dall'odierno ricorrente considerato nell'articolazione logico-giuridica delle proprie
doglianze. Sotto
il primo profilo il ricorrente in
particolare si duole che la corte di merito
abbia escluso, violando la legge ed illogicamente motivando, la ricorrenza nel caso della figura della presupposizione, da rinvenirsi allorquando "una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso - pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali - come presupposto condizionante il negozio (cd. condizione non sviluppata o inespressa), richiedendosi pertanto a tal fine: 1) che la presupposizione sia comune a tutti i contraenti; 2) che l'evento supposto sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti (e in ciò la presupposizione differisce dalla condizione); 3) che si tratti di un presupposto obiettivo, consistente cioè in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione (Cass. 31.10.1989, n. 4554; tra le più recenti, Cass. 21.11.2001 n. 14629). Sicché la "presupposizione è ... configurabile quando dal contenuto del contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlo soltanto subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fatto che assurga a presupposto comune e determinante della volontà negoziale, la mancanza del quale comporta la caducazione del contratto stesso, ancorché a tale situazione, comune ad entrambi i contraenti, non si sia fatto espresso riferimento" (Cass. 9.11.1994, n. 9304)".
Orbene, la presupposizione - vale anzitutto osservare - non è invero prevista da alcuna norma di
legge, ma costituisce un principio dogmatico (di matrice tedesca) contestato da gran parte della
dottrina, che vi ravvisa una condizione non sviluppata del negozio o un motivo non assurto a
clausola condizionale, ma accolto in giurisprudenza anche di legittimità, ove viene costantemente definita come obiettiva situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) tenuta in considerazione - pur in mancanza di un espresso riferimento nelle clausole contrattuali – dai contraenti nella formazione del loro consenso come presupposto condizionante la validità e l'efficacia del negozio (cd. condizione non sviluppata o inespressa), il cui venir meno o verificarsi è del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti, e non corrisponde - integrandolo - all'oggetto di una specifica obbligazione dell'uno o dell'altro (v. Cass.,
23/9/2004, n. 19144; Cass.,
4/3/2002, n. 3052; Cass., 21/11/2001, n.
14629; Cass., 8/8/1995, n. 8689).
Va al riguardo ulteriormente precisato che, come posto in rilievo da una parte della dottrina, la
presupposizione costituisce in realtà un fenomeno articolato, cui vengono ricondotti fatti e
circostanze sia di carattere obiettivo che valorizzati dalla volontà delle parti.
A tale figura può riconoscersi invero significato pregnante solamente laddove se ne individui un
autonomo e specifico rilievo, che valga a distinguerla dagli elementi - essenziali o accidentali -
del contratto.
A tale
stregua deve pertanto escludersi che possano ad essa ricondursi
fatti e circostanze
ascrivibili
alla causa, nel senso cioè di
condizionarne la realizzazione nel suo proprio
significato
di causa concreta, quale interesse
che l'operazione contrattuale è diretta a
soddisfare
(cfr. Cass., 8/5/2006, n. 10490). I
cd. presupposti causali assumono infatti rilievo
già
sul piano dell'interesse che giustifica
l'impegno contrattuale, e pertanto appunto la causa
dello
stesso.
Ne consegue che il relativo difetto rileva in termini di invalidità del contratto (e su tale
piano, diversamente che in passato, da una parte della dottrina viene ora propriamente ricondotto
il classico esempio del balcone affittato per assistere alla sfilata del corteo, evento
riconducibile all'interesse dalle parti concretamente inteso realizzare con la stipulazione del
contratto e pertanto alla causa del medesimo, il cui mancato verificarsi depone, con la venuta
meno della medesima, per la conseguente invalidità del negozio ). Alla presupposizione non possono essere propriamente ricondotti nemmeno i cd. risultati dovuti, ed in particolare la qualità del bene, giacché in tal caso gli stessi vengono a rientrare nel contenuto del contratto, il relativo difetto conseguentemente ridondando sul diverso piano dell'inadempimento.
La
circostanza che il bene sia idoneo all'uso previsto dall'acquirente
costituisce invero una
gualità
giuridica dell'oggetto, la cui
mancanza se del caso (in quanto cioè trattisi di qualità
dovuta)
rileva sul piano dell'inesattezza
della prestazione, e pertanto in termini di
inadempimento
(ad es. la perdita della qualità
di edificabilità del terreno promesso in vendita
per atto
della P.A., con conseguente
impossibilità della prestazione legittimante la risoluzione
del
contratto: cfr. Cass., 19/3/1981, n.
1635).
Del pari
distinta va tenuta l'ipotesi in cui i fatti e le circostanze
presi in considerazione
dalle
parti vengano specificamente dedotti in
contratto come condizione di efficacia, giacché a
parte il
rilievo che non vi sarebbe altrimenti
ragione di enucleare un'autonoma e differente
figura, la
presupposizione costituisce
fenomeno oggettivamente diverso, trattandosi di ipotesi in
cui i fatti e le circostanze giustappunto non
vengono dalle parti specificamente dedotti in una clausola
condizionale.
Estranei alla presupposizione vanno a fortioriri tenuti i motivi, quali meri impulsi psichici alla stipulazione concernenti interessi che, rimasti nella sfera volitiva interna della parte, esulano dal contenuto del contratto, laddove se obiettivati divengono viceversa interessi che il contratto è funzionailizzato a realizzare, concorrendo pertanto ad integrarne la causa concreta. Ed anche se essi sono comuni ad entrambe le parti, non viene comunque al riguardo in rilievo l'istituto della presupposizione, giacché l'interesse comune integra appunto la causa concreta del contratto.
Come correttamente osservato in dottrina, alla presupposizione può allora
riconoscersi autonomo rilievo di categoria unificante assumente
specifico
significato laddove nell'ambito delle circostanze giuridicamente
influenti sul contratto ad
essa si riconducano, quali presupposti oggettivi, fatti
e circostanze che, pur non attenendo alla
causa del contratto o al contenuto della prestazione,
assumono (per entrambe le parti ovvero per
una sola di esse, ma con relativo riconoscimento da
parte dell'altra) un'importanza determinante
ai fini della conservazione del vincolo contrattuale.
Circostanze
che, pur senza essere - come detto
- dedotte specificamente quale condizione del
contratto,
e pertanto rispetto ad esso
"esterne", ne costituiscano specifico ed oggettivo
presupposto
di efficacia in base al
significato proprio del negozio determinato alla stregua dei
criteri
legali d'interpretazione, assumenti
valore determinante per il mantenimento del vincolo
contrattuale (es. l'ottenimento dello sperato
finanziamento).
Il
relativo difetto legittima allora le parti
non già a domandare una declaratoria di invalidità o di inefficacia del contratto, ne' a chiederne
la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art.
1256 c.c., art. 1463 c.c. e ss.) della
prestazione (contra. v. peraltro Cass., 22/9/1981, n. 5168
), bensì all'esercizio del potere di recesso
( anche qualora il presupposto obiettivo del
contratto sia già in origine inesistente o impossibile a verificarsi). Nel caso di specie il
ricorrente, che non ha esercitato il recesso, non deduce la violazione della causa o dell'oggetto
o della condizione del contratto, ma lamenta invero l'erroneità della ravvisata esclusione di
rilevanza nel caso proprio della specifica figura della presupposizione, dolendosi che la corte di
merito non abbia accolto il prospettato riverberarsi sul relativo profilo causale.
Sul piano della validità del contratto,dunque. Ovvero, secondo ulteriore ed alternativa
impostazione, su quello della inefficacia del contratto laddove i fatti e le circostanze che la
integrano determinano l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. Orbene, va al riguardo
affermato che in base al significato del contratto - accertato facendo esercizio dei poteri loro
spettanti - i giudici del merito hanno invero escluso, dandone congrua motivazione, che nel caso
le parti abbiano assegnato rilievo, quale specifico presupposto oggettivo, all'idoneità al normale
funzionamento dell'impianto di depurazione in questione.
A fronte della questione già in sede di gravame di merito oggetto di censura da parte dell'allora
appellante Comune, la corte d'appello ha infatti al riguardo posto in rilievo che "la semplice
lettura delle premesse e dell'art. 2 del contratto evidenzia come, a fronte dell'impegno dell'Ilva
spa di trasferire al Comune la proprietà di un consistente appezzamento di terreno di sua
proprietà e di garantirne il funzionamento, l'Ente locale avesse assunto l'obbligo di fornire alla
società, ripartiti uniformementente in un ventennio, duecento milioni di metri cubi di acqua
trattata e depurata nell'impianto realizzando "o eventualmente proveniente in tutto o in parte da
altre fonti sostitutive" con le modalità ed alle condizioni nel contratto in seguito elencate".
Altresì sottolineando essere "evidente come una tale prospettazione dei reciproci obblighi, con
l'aggiunta nel quadro complessivo della fornitura costante di ossigeno al depuratore a prezzo di
costo, accollasse al Comune il rischio di avvenimenti successivi che per malfunzionamento
dell'impianto determinassero il ricorso per la fornitura di acqua a risorse esterne a quelle
offerte dal depuratore e, quindi, in realtà attribuissero al Comune l'onere di apprestare e
realizzare un impianto idoneo ad evitare il verificarsi di una tale onerosa eventualità ...
infatti, sebbene alle condizioni che saranno in seguito meglio illustrate, la fornitura di acqua
sostitutiva si presentava in contratto non come subordinata, ma, semplicemente, come alternativa a
quella depurata".
Se ne è quindi tratto che "l'impianto, nell'esclusivo interesse dello stesso Comune e nell'ambito
delle obbligazioni dedotte a suo carico, non potesse non essere realizzato anche in funzione di
prevedibili scarichi abusivi industriali che, per la zona in cui il medesimo era collocato e per
la rete di fognature che avrebbe dovuto fronteggiare, rientravano nell'ambito della previsione
diligente di chiunque avesse dovuto interessarsi alla sua realizzazione e tento più di un soggetto
come il Comune di Genova, incaricato per legge di fronteggiare e controllare il fenomeno notorio e
frequente degli scarichi abusivi ... cioè il Comune, accettando di fornire gratuitamente, ed anche
per la totalità, acqua sostitutiva in alternativa a quella depurata, dimostrava così di essere ben
consapevole che un qualunque evento, tra i quali quello degli scarichi abusivi era certamente uno
dei più semplici da prevedere, avesse determinato il malfunzionamento del depuratore impedendo
l'adeguato trattamento dell'acqua depurata, esso non avrebbe potuto impedire, ciò nonostante,
l'esecuzione del contratto, pur se ciò avesse determinato un notevole aggravio economico della sua
prestazione ... a questo fine appare significativo osservare come in un apposito paragrafo (punto
C dell'art. 5) fossero state precisamente determinate le caratteristiche chimico-fisiche minime
dell'acqua da fornire e come al punto A dello stesso articolo fosse stato posto a carico del
Comune l'obbligo di realizzare la tubatura idonea a permettere la consegna uniforme dell'acqua
proveniente da fonti sostitutive".
Il rischio della fornitura sostitutiva, si sottolinea nell'impugnata sentenza, era stato cioè
assunto come rischio ordinario del contratto, con la conseguenza che non poteva attribuirsi, in
ogni caso, alla società conferente il terreno, neppure una parte dell'onere economico derivante
dal malfunzionamento dell'impianto di depurazione. Tanto più che, comunque, "nulla prova la natura inusuale o meglio straordinaria ed imprevedibile degli scarichi in effetti verificatisi, ne' in se
stessi, come risultanti degli scarni rapportini in atti, riferibili agli anni 1990-1991, ne' nelle
loro dimensioni, mentre in tale contesto (tra l'altro i malfunzionamenti sembrano essere iniziati
nel 1985 e proseguiti a partire dal 1989) non vi sono in causa elementi minimi idonei che
consentano di affidare ad un tecnico l'incarico di verificare la possibilità di fronteggiare con
adeguata progettazione od opportuni aggiustamenti tecnici la predetta situazione continuando a
fornire acqua depurata idoena ad usi industriali.
Tale interpretazione della corte di merito risulta invero correttamente operata e congruamente
motivata, in conformità ai principi più sopra richiamati, da essa con tutta evidenza emergendo
come l'idoneità dell'impianto di depurazione al normale funzionamento nella specie in realtà
inerisca alla qualità giuridica del bene. A tale stregua, pertanto, quale presupposto intrinseco
della prestazione dall'Amministrazione comunale nel caso contrattualmente assunta, il cui difetto
se del caso diversamente rileva, alla stregua di quanto sopra esposto, sul piano
dell'inadempimento.
La censura del ricorrente non può trovare d'altro canto accoglimento nemmeno riguardando
l'inidoneità al normale funzionamento del depuratore de quo sotto il profilo dell'eccessiva
onerosità sopravvenuta della prestazione.
Va al riguardo anzitutto esclusa l'ammissibilità della prospettazione dell'eccessiva onerosità
sopravvenuta della prestazione quale conseguenza del venir meno della presupposizione. Pur se in
passato da questa Corte in effetti non sempre respinta (v. Cass., 17/5/1976, n. 1738), va al
riguardo osservato che - come in dottrina non si e invero mancato di porre in rilievo - il
riferimento alla presupposizione viene a far inammissibilmente ridondare l'eccessiva onerosità sul
piano dell'interpretazione del contratto, laddove essa viceversa rileva a prescindere dalla
volontà delle parti, quale rimedio dall'ordinamento concesso in reazione all'alterazione non già
dei presupposti specifici ( valorizzati appunto dalla presupposizione ) bensì dei presupposti
generici del contratto, subordinandone cioè il mantenimento alla persistenza delle normali
condizioni di mercato e di vita sociale su di esso incidenti.
L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (diversamente dalla più sopra evocata
impossibilità sopravvenuta della prestazione, quale rimedio all'alterazione del cd. sinallagma
funzionale che rende irrealizzabile la causa concreta ) non incide sulla causa del contratto, non
impedendo l'attuazione dell'interesse con esso concretamente perseguito, ma trova diversamente
fondamento nell'esigenza di contenere entro limiti di normalità l'alea dell'aggravio economico
della prestazione, salvaguardando cioè la parte dal rischio di un relativo eccezionale
aggravamento economico derivante da gravi cause di turbamento dei rapporti socio-economici. Mentre
nei contratti a titolo gratuito l'aggravio consiste nella sopravvenuta sproporzione tra il valore
originario della prestazione ed il valore successivo, trattandosi come nella specie di contratto
oneroso(pennuta), l'aggravio consiste nella sopravvenuta sproporzione tra i valori delle
prestazioni, laddove una prestazione non trova più sufficiente remunerazione in quella
corrispettiva (v. Cass., 13/2/1995, n. 1559).
Atteso un tanto, risponde invero a principio recepito che, per poter ai sensi dell'art. 1467 c.c.
determinare la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata o
periodica ovvero ad esecuzione differita, l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione
deve essere determinata dal verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili.
Il carattere della straordinarietà è di natura obiettiva, qualificando un evento in base
all'apprezzamento di elementi (come la frequenza, le dimensioni, l'intensità, ecc.) suscettibili
di misurazione, tali pertanto da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni
quantomeno di ordine statistico (v. Cass., 19/10/2006, n. 22396; Cass., 23/2/2001, n. 2661; Cass.,
9/4/1994, n. 3342).
Il carattere della imprevedibilità deve essere valutato secondo criteri obiettivi, riferiti ad una
normale capacità e diligenza media, avuto riguardo alle circostanze concrete del caso sussistenti
al momento della conclusione del contratto (v. Cass., 13/2/1995, n. 1559), non essendo invero
sufficiente l'astratta possibilità dell'accadimento.
L'accertamento da parte del giudice di merito della sussistenza o meno dei caratteri di
straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi che hanno determinato l'eccessiva onerosità di una
delle prestazioni corrispettive previste in contratti ad esecuzione differita spetta peraltro al
giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione
(v. Cass., 19/10/2006, n. 22396; Cass.,
23/2/2001, n. 2661).
Orbene, il Comune ricorrente basa la propria odierna impugnazione sulla distinzione tra meri "casi
eccezionali specificamente previsti" di variazione e "impossibilità assoluta di effettuare la
depurazione dell'acqua con le pattuite caratteristiche" quale fattore di alterazione
dell'"equivalenza economica delle prestazioni (trattandosi appunto di permuta)".
A parte il rilievo che nell'adombrare siffatta prospettazione omette di considerare che il
mutamento di valore concerne nel caso entrambe le prestazioni, laddove in presenza di contratto
come nella specie oneroso l'aggravio consiste - come sopra esposto- nella sopravvenuta
sproporzione tra i valori delle prestazioni corrispettive, e non già nella sopravvenuta
sproporzione tra il valore originario ed il valore successivo della singola prestazione (viceversa
rilevante per i contratti a titolo gratuito), dovendo pertanto considerarsi non solamente il
valore della pretazione a suo carico in ragione del diverso costo dell'acqua oggetto di fornitura
ma anche il valore dei beni immobili ricevuti in permuta con relativa valutazione comparativa in
ragione dei rispettivi attualizzati valori che non risulta nel caso invero compiuta, va osservato
che diversamente da quanto dal medesimo lamentato la corte di merito ha invero esaminato e
specificamente disatteso l'argomento secondo cui si sia nel caso trattato di un evento
imprevedibile.
Nel sottolineare che il fenomeno dell'allaccio abusivo di scarichi era al contrario senz'altro
prevedibile, a fortiori per chi - come appunto l'odierno ricorrente - è addirittura investito ex
lege della funzione pubblica di controllare e monitorare nonché regolare in concreto gli
interventi in materia, anche avvalendosi dei poteri di competenza quale soggetto di diritto
pubblico ("da ciò consegue come l'impianto, nell'esclusivo interesse dello stesso Comune e
nell'ambito delle obbligazioni dedotte a suo carico, non potesse non essere realizzato anche in
funzione di prevedibili scarichi abusivi industriali che, per la zona in cui il medesimo era
collocato e per la rete di fognature che avrebbe dovuto fronteggiare, rientravano nell'ambito
della previsione diligente di chiunque avesse dovuto interessarsi alla sua realizzazione e tento
più di un soggetto come il Comune di Genova, incaricato per legge di fronteggiare e controllare il
fenomeno notorio e frequente degli scarichi abusivi"), non configurandosi invero al riguardo il
pericolo di commistione di funzione e di ruoli paventato dal ricorrente, la corte di merito ha
invero posto in rilievo come nel caso le parti abbiano espressamente preso in considerazione
l'eventualità del non corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, specificamente
prevedendo in contratto una prestazione sostitutiva ("il Comune, consapevole che l'Italsider non
intendeva correre alcun rischio relativo a inadeguatezze dell'impianto di depurazione, circa
l'entità e la qualità dell'acqua da ricevere in contropartita della cessione del terreno, se ne è
accollato totalmente il carico anche economico, chiedendo un contributo del 30%, come subito dopo
nel contratto specificato, nel solo caso in cui il ricorso a fonti sostitutive fosse reso
necessario da cause di forza maggiore consistenti in eventi naturali, tra cui pacificamente non
rientrano gli scarichi abusivi di cui si tratta;
... dunque, non essendo indicati limiti al minor rendimento ed essendo anzi addirittura prevista
la continuità dell'erogazione anche per il caso di fermata del depuratore e per i casi di forza
maggiore dovuti ad eventi naturali, non sembra sostenibile, di fronte all'obbligo inderogabile di
rifornire uniformemente l'impianto, senza rischio alcuno per l'Italsider, la tesi per cui possa
ritenersi caso eccettuato od imprevedibile quello di inidoneità permanente dell'impianto alla
depurazione dell'acqua a causa di un evento tra l'altro così prevedibile come quello degli
scarichi abusivi, sia pure di rilievo").
Costituisce d'altro canto principio recepito in giurisprudenza di legittimità quello per il quale
nei contratti a prestazioni corrispettive, ad esecuzione continuata o periodica o differita,
ciascuna parte assume su di se il rischio degli eventi che alterino il valore economico delle
rispettive prestazioni, entro i limiti rientranti nell'alea normale del contratto, da tenersi
pertanto da ciascun contraente presente al momento della stipulazione per gli eventi non
imprevedibili alla stregua della dovuta diligenza (v. Cass., 23/11/1999, n. 12989).
Orbene, in esplicazione dei poteri ad essi spettanti i giudici di merito hanno nel caso accertato
essere stato tale fenomeno invero contrattualmente previsto e regolato "il Comune, accettando di
fornire gratuitamente, ed anche per la totalità, acqua sostitutiva in alternativa a quella
depurata, dimostrava così di essere ben consapevole che un qualunque evento, tra i quali quello
degli scarichi abusivi era certamente uno dei più semplici da prevedere, avesse determinato il
malfunzionamento del depuratore impedendo l'adeguato trattamento dell'acqua depurata, esso non
avrebbe potuto impedire, ciò nonostante, l'esecuzione del contratto, pur se ciò avesse determinato
un notevole aggravio economico della sua prestazione ... a questo fine appare significativo
osservare come in un apposito paragrafo") (punto C dell'art. 5) fossero state precisamente
determinate le caratteristiche chimico-fisiche minime dell'acqua da fornire e come al punto A
dello stesso articolo fosse stato posto a carico del Comune l'obbligo di realizzare la tubatura
idonea a permettere la consegna "uniforme" dell'acqua proveniente da fonti sostitutive ... cioè il
rischio della fornitura sostitutiva era stato assunto come rischio ordinario del contratto, con la
conseguenza che non poteva attribuirsi, in ogni caso, alla società conferente il terreno, neppure
una parte dell'onere economico derivante dal mal-funzionamento dell'impianto di depurazione ...
d'altra parte e comunque, nulla prova la natura inusuale o meglio straordinaria ed imprevedibile
degli scarichi in effetti verificatisi, ne' in se stessi, come risultanti degli scarni rapportini
in atti, riferibili agli anni 1990-1991, ne' nelle loro dimensioni ...".
Nè può d'altro canto nella specie assegnarsi in qualche modo rilievo alla tesi dottrinaria secondo
cui la sopravvenienza di circostanze pur prevedibili rende comunque eccessivamente gravosa, e
pertanto inesigibile, l'adempimento della prestazione, giacché come si è al riguardo da altra
parte della dottrina correttamente obiettato si viene in tal caso a vertere in tema
d'inadempimento, e non già di alterazione dell'economia contrattuale. Infondata è del pari la
doglianza concernente il dedotto vizio di motivazione.
Va anzitutto osservato che in base a fermo principio di questa Corte l'interpretazione del
contratto è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di
legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di
motivazione (v. Cass. 21 aprile 2005, n. 8296).
Il sindacato di legittimità può avere pertanto ad oggetto non già la ricostruzione della volontà
delle parti bensì solamente la individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del
quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di
verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. Cass., 29/7/2004, n.
14495). Pur non mancando qualche pronunzia di segno diverso (v. Cass., 10/10/2003, n. 15100;
Cass., 23/12/1993, n, 12758), costituisce orientamento consolidato quello secondo cui in tema di
interpretazione del contratto ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il
primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni
utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi quando la
comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia
talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa. Il rilievo da assegnare alla
formulazione letterale dovendo essere peraltro verificato alla luce dell'intero contesto
contrattuale, e le singole clausole considerate in correlazione tra loro, procedendosi al relativo
coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per "senso letterale delle parole" va intesa
tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola
che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto
composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al
fine di chiarirne il significato (v. Cass., 25/10/2006, n. 22899; Cass., 22/12/2005, n. 28479;
Cass., 24/11/2005, n. 24813; Cass., 2/4/2004, n. 6513).
Se è vero che l'elemento letterale assume funzione fondamentale, la valutazione del complessivo
comportamento delle parti costituisce peraltro un canone non già sussidiario bensì necessario ed
indefettibile, in quanto le singole clausole, da interpretare le une per mezzo delle altre senza
arrestarsi alla relativa considerazione atomistica, neppure quando il loro senso possa ritenersi
compiuto, debbono essere raccordate al complesso dell'atto, e l'atto deve essere esaminato
valutando il complessivo comportamento delle parti. In questo progressivo ampliamento dell'oggetto
dell'interpretazione assume allora rilievo anche il comportamento delle parti successivo alla
conclusione del contratto, purché sia un comportamento comune, ovvero un comportamento unilaterale
(anche tacitamente) accettato dall'altra parte, atteso che, così come comune è l'intenzione delle
parti, quale fondamentale parametro di interpretazione, del pari comune deve essere il
comportamento delle parti quale parametro di valutazione della volontà da esse manifestata (v.
Cass., 9/2/2007, n. 2901; Cass., 25/10/2006, n. 22899).
Orbene, nel caso in esame, di tali principi la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto
corretta e puntuale applicazione, con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, in
particolare là dove, nel condividere e confermare l'avviso del giudice di prime cure, ha ritenuto
che il contratto sia stato dalle parti stipulato senza che venissero "indicati limiti al minor
rendimento ed essendo anzi addirittura prevista la continuità dell'erogazione anche per il caso di
fermata del depuratore e per i casi di forza maggiore dovuti ad eventi naturali", espressamente
escludendo, "di fronte all'obbligo inderogabile di rifornire uniformemente l'impianto, senza
rischio alcuno per l'Italsider", la possibilità di ritenersi "caso eccettuato od imprevedibile
quello di inidoneità permanente dell'impianto alla depurazione dell'acqua a causa di un evento tra
l'altro così imprevedibile come quello degli scarichi abusivi, sia pure di rilievo".
Interpretazione che la corte di merito ha ravvisato "convalidata dal comportamento del Comune
successivo alla stipula del contratto, posto che pur nel verificarsi degli eventi cd.
imprevedibili fin dal 1985 e poi dal 1989, il medesimo solo in prossimità dell'azione giudiziaria
contestò i suoi obblighi così come sopra definiti, chiedendo in precedenza ancora con lettera del
12/10/90 la comunicazione da parte appellata degli elementi contabili necessari per il pagamento
da parte sua delle forniture di acqua". Al riguardo sottolineando come tale condotta sia
logicamente spiegabile in considerazione delle necessità in cui l'Amministrazione comunale "si
trovava di rinnovare le rete fognaria previa realizzazione di un depuratore", e quindi
nell'interesse ad "acquisire il terreno Italsider, ottimamente collocato, ai fini del miglior
utilizzo economico dell'impianto", oltre che nella sfiducia ... sulle sue capacità di produrre
acqua depurata della qualità richiesta pur in presenza di eventi prevedibili come quello degli
scarichi abusivi industriali. E specificamente escludendo, ancora, la rilevanza in contrario della
durata e dell'esecuzione differita del contratto, in quanto il Comune, "pur partendo, in accordo
con la controparte, dalla valutazione della natura commutativa del contratto (art. 7 e
dichiarazioni di valore ai fini fiscali)", si è "esplicitamente ed implicitamente accollato il
rischio di un suo sbilanciamento in favore dell'Italsider, prendendo atto dell'esigenza
inderogabile della medesima di non dover correre alcun inconveniente rispetto alla fornitura di
acqua concordata, anche sotto il profilo economico, se non e parzialmente per il caso di forza
maggiore dovuta ad eventi naturali".
A tale stregua l'impugnata decisione si sottrae invero alle censure mosse dalla ricorrente,
dovendo al riguardo farsi d'altro canto richiamo al consolidato principio secondo cui in materia
di interpretazione del contratto la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige la
specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati, e del modo attraverso il quale si è
realizzata la violazione, mentre la denunzia del,1^ vizio di motivazione implica la
puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice
del merito.
Nessuna delle due censure può invece risolversi in una critica del risultato interpretativo
raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente
interpretazione. Per non soggiacere al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili,
quella data dal giudice al contratto non deve d'altronde essere l'unica interpretazione possibile,
o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni;
sicché quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili)
non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di
merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (v. Cass.,
25/10/2006, n. 22899; Cass., 2/5/2006, n. 10131). Quanto alla buona fede, la quale distintamente
rileva come criterio di integrazione (art. 1375 c.c.) e quale criterio di interpretazione del
contratto (art. 1366 c.c.), assumendo significati diversi (nel primo caso, di canone di condotta o
correttezza), nella specie risulta indubbiamente evocata quale criterio ermeneutico. Alla stregua
della formulata censura i suindicati principi non risultano dal ricorrente tuttavia osservati.
Esso si limita infatti a dedurre genericamente che "con il ricorso al principio
dell'interpretazione secondo buona fede si possono arricchire le acquisizioni cui si perviene
attraverso l'operazione ermeneutica sul dato testuale, mediante integrazione, utilizzando cioè
tutti gli elementi che, rispetto a quanto è oggetto di formalizzazione esteriorizzata dai
contraenti, consentono di ricostruirne la volontà effettiva: si tratta, in altri termini, di
rapportare il dato testuale, nel concorso di tutti gli elementi valutativi a disposizione
dell'interprete, alla buona fede intesa come buona regola di condotta, al fine di effettuare
un'operazione di controllo che, nell'ambito strettamente interpretativo, consenta di verificare
l'esigibilità dell'adempimento a carico di ciascuna parte, in relazione alle circostanze
sopravvenute e a una valutazione dell'economia dell'affare attenta ad una razionale distribuzione
dei rischi ... . Il principio di buona fede garantisce un equilibrio fra gli interessi dei
contraenti conseguente con le finalità in vista delle quali si sono assunti gli impegni ed in
coerenza appunto con l'assetto contrattuale ... la buonafede si pone nel sistema come limite
interno di ogni statuizione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente attribuita,
concorrendo, quindi, alla relativa conformazione in senso ampliativo o restrittivo, rispetto alla
fisionomia apparente ...".
Per poi, dopo aver esaminato altri profili al riguardo ravvisati interessanti in chiave di
interpratazione del contratto de quo, genericamente concludere: "Il paradosso della sentenza
impugnata è invece quello che discende dalla constatazione (invero incomprensibile) secondo cui
tutto il rischio sarebbe stato da addossarsi alla sola parte pubblica, mentre la parte privata
sarebbe stata in ogni caso garantita di ogni e qualunque evento che avesse inciso sull'equilibrio
delle prestazioni".
A tale stregua risulta invero omessa l'indicazione di quali aspetti (non suscitare e non speculare
su falsi affidamenti; non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella
controparte) in cui si specifica il significato di obbligo di lealtà che la buona fede assume
quale criterio legale d'intepretazione del contratto risulterebbero nella specie violati, la cui
osservanza avrebbe condotto la corte di merito all'adozione di altra e diversa decisione.
Orbene, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, tale
censura appare allora finalizzata piuttosto, ma inammissibilmente, a sollecitare una diversa
lettura delle risultanze di causa, in contrasto proprio con il fermo principio di questa Corte
secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale
possano sottoporsi all'attenzione dei giudici della Corte di Cassazione tutti gli elementi di
fatto già considerati dai giudici del merito a da costoro asseritamente in termini erronei
valutati, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento di quegli stessi elementi già
sottoposti al vaglio del giudice di seconde cure (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass. n. 12984
del 2006).
Quanto infine alla doglianza secondo cui la corte di merito non ha nel caso ravvisato la
sussistenza di un contratto di somministrazione (in particolare "continuativa" e non già a
carattere periodico), quale fonte della fornitura di acqua nel caso erogata dall'AMGA, precisato
anzitutto che la stessa - per non impingere nel divieto di cui all'art. 81 cpv. c.p.c. deve
intendersi formulata con stretto riferimento alla considerazione della detta prestazione quale
modalità alternativa dell'obbligazione a carico del Comune in virtù dello stipulato contratto di
permuta de quo, tenuto conseguentemente al relativo pagamento - ovvero quale contratto da
quest'ultima del tutto autonomo, va al riguardo sottolineato che, come sopra esposto, la corte di
merito ha dato logica e congrua motivazione della relativa considerazione, la censura del
ricorrente invero profilandosi in termini di sostanziale - e in sede di legittimità non consentita
- contrapposizione ermeneutica.
Con il 5^ motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 62
c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o
rilevabile d'ufficio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia confermato la sentenza di 1 grado anche sotto il profilo
della mancata ammissione della richiesta C.T.U. volta ad accertare il mancato funzionamento
dell'impianto di depurazione, e in particolare i dettagli del fenomeno dell'impossibilità di
produzione della convenuta acqua industriale. Il motivo è in parte inammissibile e in parte
infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, qualora con il ricorso per cassazione
siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal
rifiuto del giudice di merito di darvi ingresso pur se ritualmente richiesti, e in particolare
l'omessa ammissione di consulenza tecnica, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente
tali mezzi, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare
sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore
addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da
consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (v. Cass.,
22/2/2007, n. 4178; Cass., 12/6/2006, n. 13556;
Cass., 1/4/2004, n. 6396; Cass., 16/6/2003, n.
9616; Cass., 19/7/2002, n. 10573; Cass., 12/5/2000, n. 6115). Nel caso, il ricorrente ad un tanto
non provvede, non ponendo invero questa Corte in grado di valutare se e quali ragioni della
ritenuta indispensabilità delle indagini tecniche ai fini della decisione (cfr. Cass., 22/3/2005,
n. 6178; Cass., 2/1/2002, n. 10; Cass., 20/11/2000, n. 14979, V. anche Cass., 8/172004, n. 88),
siano state nel caso prospettate ed immotivatamente disattese. Pacifico essendo che il ricorso da
parte del giudice di merito all'ausilio del consulente tecnico d'ufficio è meramente facoltativo e
rimesso al suo potere discrezionale, con la conseguenza che le valutazioni in merito non
necessitano di motivazione ed esulano dal controllo di legittimità (v. Cass., 25/7/2006, n. 16980;
Cass., 3/3/2005, n. 4652; Cass., 16/7/2003, n.
11143; Cass., 9/5/2002, n. 6641; Cass., 17/1/2001,
n. 583); e che d'altro canto la consulenza tecnica non costituisce in linea di massima mezzo di
prova bensì strumento di valutazione della prova acquisita, ma può assurgere al rango di fonte
oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con
l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (v. Cass., 19/1/2006, n. 1020; Cass.,
30/11/2005, n. 26083), va osservato che nell'impugnata sentenza il giudice del merito ha per
converso spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di non disporre nel caso la c.t.u., ponendo
in rilievo che "nulla prova la natura inusuale o meglio straordinaria ed imprevedibile degli
scarichi in effetti verificatisi, ne' in se stessi, come risultanti dagli scarni rapportini in
atti, riferibili agli anni 1990-1991, ne' nelle loro dimensioni", sicché in "in tale contesto ...
non vi sono in causa elementi minimi idonei che consentano di affidare ad un tecnico l'incarico di
verificare la possibilità di fronteggiare con adeguata progettazione od opportuni aggiustamenti
tecnici la predetta situazione continuando a fornire acqua depurata idonea ad usi industriali".
All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari di avvocato, in favore
di ciascuno dei controricorrenti, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2007.
Depositato in
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