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Cassazione civile, sez. II, sent. n. 10735 del 3 agosto 2001, sulla configurabilità di immissioni in caso di suono del pianoforte del vicino di casa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO dall'appartamento della convenuta, causati dal suono di due pianoforti, erano intollerabili é per sentir condannare la stessa a cessare le turbative e le molestie, nonché a risarcire i danni. La A., costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda sostenendone l'infondatezza. L'adito tribunale di Prato rigettava la domanda con sentenza 15/6/1998 impugnata dalla soccombente con atto di gravame al quale resisteva il M. La corte di appello di Firenze, con sentenza 8/4/1998, in riforma dell'impugnata decisione, inibiva alla A. l'uso del pianoforte e condannava la stessa alla cessazione delle immissioni nonché al risarcimento dei danni liquidati in L.1.530.000 oltre accessori. Osservava la corte di merito: che l'unità immobiliare del M. era un appartamento per civile abitazione per cui era irrilevante la temporanea adibizione a magazzino della stanza interessata dalle immissioni; che tale stanza era stata poi utilizzata come camera da letto; che le immissioni prodotte dall'uso dei pianoforti dell'appellata travalicavano il limite della normale tollerabilità per il cui accertamento non potevano essere utilizzati i criteri previsti dai DPCM 1/3/1991 e 14/11/1997 trattandosi di fonti regolamentari non applicabili ai rapporti interprivatistici; che occorreva far riferimento al criterio comparativo consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo interessato dalle immissioni; che dove va ritenersi superato il limite della normale tollerabilità per quelle immissioni di intensità superiore a tre decibel al livello sonoro di fondo; che, come evidenziato nella prima relazione dell'ing. G., il suono dei pianoforti si sentiva chiaramente nonostante le opere di insonorizzazione; che l'incremento di rumore era stato misurato dal c.t.u. in valori superiori al limite accettabile di 3 db; che un'immissione di tale natura ed intensità, ripetuta tutti i giorni feriali dallo ore 15/16 sino alle 20, disturbava sensibilmente le normali attività ed incideva seriamente, oltre i limiti della normale tollerabilità, sul diritto di proprietà e di godimento del M. in relazione ad una stanza del suo appartamento. La cassazione della sentenza della corte di appello di Firenze è stata chiesta da A. B. con ricorso affidato a due motivi. M. R. non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la A. denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 844 c.c. e del DPCM 1/3/1991. Sostiene la ricorrente che in tale DPCM - che ha funzione integrativa dell'articolo 844 c.c. nella determinazione dei limiti di tolleranza di una immissione rumorosa - vengono fissati per le zone non industriali limiti relativi, ossia una differenza minima da non superare rispetto al livello del rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5 db in periodo diurno. La corte di merito, quindi, non avrebbe potuto considerare intollerabili le immissioni sonore diurne non superiori al limite di 5 db rispetto al rumore di fondo. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 844 c.c. e delle nome che tutelano il diritto allo studio, al lavoro ed all'insegnamento, nonché omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce la A. che la corte di merito non ha contemperato gli interessi in gioco, dando esclusivo rilievo alle esigenze della proprietà e trascurando quelle connesse al diritto allo studio al lavoro ed all'insegnamento. Peraltro la corte di appello non ha tenuto conto che le lezioni di pianoforte erano impartite solo nelle ore diurne tra le 16 e le 19 e che il superamento del limite di 3 db non era costante ma si verificava solo in occasione dell'esecuzione di alcuni brani musicali. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte l'asserita violazione dell'articolo 844 c.c. Occorre premettere che, come più volte affermato da questa Corte, il limite di tollerabilità delle immissioni, a norma dell'articolo 844 c.c., non ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione: il relativo apprezzamento, risolvendosi in un'indagine di fatto, è demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se correttamente motivato ed immune da vizi logici (tra le tante, sentenze 6/6/2000 n. 7545; 12/2/2000 n. 1565; 11/11/1997 n. 11118). Nel caso in esame la corte di appello ha fondato il proprio giudizio di eccedenza rispetto alla normale tollerabilità in relazione sia alle caratteristiche dell'immobile di proprietà del M. inserito in un edificio condominiale con riferimento, in particolare, alla stanza interessata dalle immissioni ed adibita prima a magazzino e poi a camera da letto - sia alla "natura delle attività, materiali ed intellettuali, che normalmente si svolgono in un appartamento di civile abitazione". In proposito il giudice di secondo grado ha richiamato le risultanze della c.t.u. circa l'accertato incremento di rumore diurno di valore superiore al limite accettabile di 3 db. La motivazione sul punto del giudice del merito è adeguata e corretta ed immune da vizi logici o da errori di diritto: la conclusione cui è pervenuta la corte territoriale è peraltro frutto di un indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie nonché di una ineccepibile applicazione dei criteri (compresi alcuni di quelli che, secondo la ricorrente, sarebbero stati trascurati o travisati) utilizzabili per determinare i livelli di accettabilità delle immissioni sonore. Al riguardo è sufficiente osservare che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale hanno finalità e campi di applicazione distinti l'articolo 844 c.c., da una parte, e, dall'altra, le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni rumorose ( segnatamente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/3/1991 richiamato nel primo motivo di ricorso ). Il primo è posto a presidio del diritto di proprietà ed è volto a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini. I secondi, invece, hanno carattere pubblicistico (perseguendo finalità di interesse pubblico) ed operano nei rapporti tra i privati e la p.a. (sentenze 13/9/2000 n. 12080; 6/6/2000 n. 7545; 2/6/1999 n. 5398). Nella specie la corte distrettuale si è correttamente uniformata al detto costante principio giurisprudenziale e, tenuto conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, ha fissato in 3 db il limite accettabile di incremento del rumore (superato dal suono proveniente, pur se non costantemente, dai pianoforti della A. nei giorni feriali e nelle ore pomeridiane ed anche se non costantemente) affermando che l'indicato limite rappresentava "un valido ed equilibrato parametro di valutazione" tale da consentire un idoneo contemperamento delle opposte esigenze dei proprietari. Il giudice di appello ha quindi preso in esame - al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente nella seconda censura - il contesto sociale e l'entità degli interessi in conflitto al fine di stabilire, con equo apprezzamento e con motivazione logica ed esauriente, il punto di equilibrio tra tali interessi. In definitiva il giudizio espresso dalla corte di merito non merita le censure di violazione di legge e di vizi di motivazione mosse dalla A. Il ricorso deve pertanto essere rigettato senza necessità di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità nel quale il M. non si è costituito. La Corte rigetta il ricorso.
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