Aggiornamento - Civile

Cassazione civile, sez. II, sent. n. 10735 del 3 agosto 2001, sulla configurabilità di immissioni in caso di suono del pianoforte del vicino di casa
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il  9/12/1982 M. R. conveniva in giudizio A. B. per sentir accertare che i rumori provenienti
                        dall'appartamento della convenuta, causati dal suono di due pianoforti, erano intollerabili é
                        per sentir condannare la stessa a cessare le turbative e le molestie, nonché a risarcire i
                        danni. La A., costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda sostenendone l'infondatezza.
                        L'adito tribunale di Prato rigettava la domanda con sentenza 15/6/1998 impugnata dalla
                        soccombente con atto di gravame al quale resisteva il M. La corte di appello di Firenze, con
                        sentenza 8/4/1998, in riforma dell'impugnata decisione, inibiva alla A. l'uso del pianoforte e
                        condannava la stessa alla cessazione delle immissioni nonché al risarcimento dei danni
                        liquidati in L.1.530.000 oltre accessori. Osservava la corte di merito: che l'unità immobiliare
                        del M. era un appartamento per civile abitazione per cui era irrilevante la temporanea
                        adibizione a magazzino della stanza interessata dalle immissioni; che tale stanza era stata
                        poi utilizzata come camera da letto; che le immissioni prodotte dall'uso dei pianoforti
                        dell'appellata travalicavano il limite della normale tollerabilità per il cui accertamento non
                        potevano essere utilizzati i criteri previsti dai DPCM 1/3/1991 e 14/11/1997 trattandosi di
                        fonti regolamentari non applicabili ai rapporti interprivatistici; che occorreva far riferimento
                        al criterio comparativo consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo con
                        quello del rumore rilevato nel luogo interessato dalle immissioni; che dove va ritenersi
                        superato il limite della normale tollerabilità per quelle immissioni di intensità superiore a tre
                        decibel al livello sonoro di fondo; che, come evidenziato nella prima relazione dell'ing. G., il
                        suono dei pianoforti si sentiva chiaramente nonostante le opere di insonorizzazione; che
                        l'incremento di rumore era stato misurato dal c.t.u. in valori superiori al limite accettabile di
                        3 db; che un'immissione di tale natura ed intensità, ripetuta tutti i giorni feriali dallo ore
                        15/16 sino alle 20, disturbava sensibilmente le normali attività ed incideva seriamente, oltre
                        i limiti della normale tollerabilità, sul diritto di proprietà e di godimento del M. in relazione ad
                        una stanza del suo appartamento. La cassazione della sentenza della corte di appello di
                        Firenze è stata chiesta da A. B. con ricorso affidato a due motivi. M. R. non ha svolto attività
                        difensiva in sede di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la A.
                        denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 844 c.c. e del DPCM 1/3/1991. Sostiene
                        la ricorrente che in tale DPCM - che ha funzione integrativa dell'articolo 844 c.c. nella
                        determinazione dei limiti di tolleranza di una immissione rumorosa - vengono fissati per le
                        zone non industriali limiti relativi, ossia una differenza minima da non superare rispetto al
                        livello del rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5 db in periodo diurno. La
                        corte di merito, quindi, non avrebbe potuto considerare intollerabili le immissioni sonore
                        diurne non superiori al limite di 5 db rispetto al rumore di fondo. Con il secondo motivo la
                        ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 844 c.c. e delle nome che
                        tutelano il diritto allo studio, al lavoro ed all'insegnamento, nonché omessa e insufficiente
                        motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce la A. che la corte di merito
                        non ha contemperato gli interessi in gioco, dando esclusivo rilievo alle esigenze della
                        proprietà e trascurando quelle connesse al diritto allo studio al lavoro ed all'insegnamento.
                        Peraltro la corte di appello non ha tenuto conto che le lezioni di pianoforte erano impartite
                        solo nelle ore diurne tra le 16 e le 19 e che il superamento del limite di 3 db non era
                        costante ma si verificava solo in occasione dell'esecuzione di alcuni brani musicali. La Corte
                        rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per
                        economia di motivazione e di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per
                        la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte l'asserita violazione
                        dell'articolo 844 c.c. Occorre premettere che, come più volte affermato da questa Corte, il
                        limite di tollerabilità delle immissioni, a norma dell'articolo 844 c.c., non ha carattere
                        assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto
                        tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della
                        popolazione: il relativo apprezzamento, risolvendosi in un'indagine di fatto, è demandato al
                        giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se correttamente motivato ed
                        immune da vizi logici (tra le tante, sentenze 6/6/2000 n. 7545; 12/2/2000 n. 1565;
                        11/11/1997 n. 11118). Nel caso in esame la corte di appello ha fondato il proprio giudizio di
                        eccedenza rispetto alla normale tollerabilità in relazione sia alle caratteristiche dell'immobile
                        di proprietà del M. inserito in un edificio condominiale con riferimento, in particolare, alla
                        stanza interessata dalle immissioni ed adibita prima a magazzino e poi a camera da letto -
                        sia alla "natura delle attività, materiali ed intellettuali, che normalmente si svolgono in un
                        appartamento di civile abitazione". In proposito il giudice di secondo grado ha richiamato le
                        risultanze della c.t.u. circa l'accertato incremento di rumore diurno di valore superiore al
                        limite accettabile di 3 db. La motivazione sul punto del giudice del merito è adeguata e
                        corretta ed immune da vizi logici o da errori di diritto: la conclusione cui è pervenuta la corte
                        territoriale è peraltro frutto di un indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie
                        nonché di una ineccepibile applicazione dei criteri (compresi alcuni di quelli che, secondo la
                        ricorrente, sarebbero stati trascurati o travisati) utilizzabili per determinare i livelli di
                        accettabilità delle immissioni sonore. Al riguardo è sufficiente osservare che costituisce
                        principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale hanno finalità
                        e campi di applicazione distinti l'articolo 844 c.c., da una parte, e, dall'altra, le leggi ed i
                        regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento
                        dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni rumorose (
                        segnatamente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/3/1991 richiamato nel
                        primo motivo di ricorso ). Il primo è posto a presidio del diritto di proprietà ed è volto a
                        disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini. I secondi,
                        invece, hanno carattere pubblicistico (perseguendo finalità di interesse pubblico) ed
                        operano nei rapporti tra i privati e la p.a. (sentenze 13/9/2000 n. 12080; 6/6/2000 n. 7545;
                        2/6/1999 n. 5398). Nella specie la corte distrettuale si è correttamente uniformata al detto
                        costante principio giurisprudenziale e, tenuto conto di tutte le caratteristiche del caso
                        concreto, ha fissato in 3 db il limite accettabile di incremento del rumore (superato dal
                        suono proveniente, pur se non costantemente, dai pianoforti della A. nei giorni feriali e
                        nelle ore pomeridiane ed anche se non costantemente) affermando che l'indicato limite
                        rappresentava "un valido ed equilibrato parametro di valutazione" tale da consentire un
                        idoneo contemperamento delle opposte esigenze dei proprietari. Il giudice di appello ha
                        quindi preso in esame - al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente nella seconda
                        censura - il contesto sociale e l'entità degli interessi in conflitto al fine di stabilire, con equo
                        apprezzamento e con motivazione logica ed esauriente, il punto di equilibrio tra tali
                        interessi. In definitiva il giudizio espresso dalla corte di merito non merita le censure di
                        violazione di legge e di vizi di motivazione mosse dalla A. Il ricorso deve pertanto essere
                        rigettato senza necessità di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità nel
                        quale il M. non si è costituito. 
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.

 

© Diritto - Concorsi & Professioni - riproduzione vietata