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Cassazione civile sez.
II SVOLGIMENTO DEL PROCESSO P.G. conveniva in giudizio Mi.Gr.
per sentir dichiarare la simulazione di una donazione obnuziale
in data Resisteva in giudizio Mi.Gr.,
che chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine e limitatamente alla
sola compravendita, che l'immobile fosse dichiarato acquistato sia da lei che da C.A.. Il contraddittorio era integrato nei confronti di lui, che nel costituirsi in giudizio aderiva
alla domanda della madre, chiedendo che fosse riconosciuta l'efficacia
dell'atto di vendita dissimulato in suo favore quale soggetto acquirente. Entrambe le domande erano respinte in primo grado
dall'adito Tribunale di Tivoli, e in secondo grado dalla Corte d'appello di
Roma, con sentenza n. 3892/13 resa nei confronti di C.A. anche quale erede
della madre. Riteneva Nel merito, riteneva che l'appellante non avesse
provato la simulazione assoluta della donazione, giacchè
la controdichiarazione del Quanto alla vendita, la parte attrice non aveva
provato che essa dissimulasse una donazione. E che anche a non considerare la
quietanza di avvenuto pagamento del prezzo rilasciata dalla P. alla M., e a tener fede, invece, alle dichiarazioni rese in sede penale
da quest'ultima (che aveva ammesso di non aver pagato l'immobile non avendo
ella disponibilità di denaro, salvo aggiungere che il prezzo l'avrebbe pagato
il marito poco per volta col proprio lavoro cui contribuiva la stessa M.),
osservava che il mancato pagamento era un inadempimento ma non per questo
prova della simulazione. Per la cassazione di tale sentenza C.A. ricorre sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso M.G.. Attivato il procedimento camerale ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, inserito, a
decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1,
lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, la parte controricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 112,345 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
4, perchè 2. - Il secondo motivo, riguardante la simulazione
soggettiva della vendita, denuncia la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
4, e la violazione dell'art. 1414 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. - Col terzo motivo è dedotta la violazione degli artt. 2697 e 2733 c.c., e art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, nonchè
la violazione degli artt. 769,1470,782 e 1414 c.c., e L. n. 89 del 1913, artt. 47 e 48, in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
3, per non aver 4. - Il quarto motivo allega la violazione dell'art. 1414 c.c., in relazione
all'art. 360 c.p.c., n.
3, e l'omesso esame d'un fatto decisivo e discusso dalle parti, lì dove 5. - I primi due motivi, da esaminare congiuntamente
per la comunanza della questione che pongono, sono fondati. Qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato
su una domanda o eccezione e la pronuncia sia stata impugnata nel merito da
una parte, senza che l'altra abbia formulato una contrapposta impugnazione
per sostenere che il primo giudice non avrebbe dovuto pronunciarsi perchè la domanda o eccezione non erano
state ritualmente proposte, il giudice di appello non può omettere di
pronunciare nel merito della stessa domanda o eccezione, argomentando che
esse, non ritualmente proposte in primo grado, non avrebbero potuto trovare
ingresso innanzi a lui (Cass. n. 8869/12). Nello specifico, il Tribunale di Tivoli ebbe
espressamente a pronunciarsi sulla domanda di simulazione relativa soggettiva
sia della donazione che della vendita, tant'è che
rigettò entrambe nel merito. Con la conseguenza che 6. - L'accoglimento delle suddette censure,
imponendo di riesaminare una delle due domande alternative inerenti alla
medesima vendita, assorbe l'esame del terzo mezzo che a quest'ultimo
contratto si riferisce. 7. - Anche il quarto motivo è fondato. Questa S.C., in un suo lontano precedente (sentenza
n. 3605/71) riferito alla modifica di convenzioni matrimoniali, soggette
tanto nel c.c. del 1865 quanto nel c.c. vigente (in allora ed
oggi) al requisito di forma dell'atto pubblico sotto pena di nullità, ebbe
occasione di chiarire che le
controdichiarazioni per raggiungere gli effetti che sono loro propri non
richiedono la forma dell'atto pubblico, poichè
hanno un'obbiettività giuridica diversa dalle mutazioni dei patti, giacchè mentre queste ultime implicano un nuovo accordo,
modificativo del precedente, realmente voluto e concluso, ed esigono
pertanto, ad substantiam, l'atto pubblico al pari
dell'atto modificato, le controdichiarazioni rappresentano invece il
documento atto a constatare e a dare la prova della simulazione di un patto,
e sono, quindi, destinate a rimanere segrete tra le parti. Cambiando ciò che v'è da cambiare nella fattispecie
e in rapporto al motivo in esame, è agevole ribadire
il medesimo concetto di base, attraverso il seguente principio di diritto che
si formula ai sensi dell'art. 384 c.p.c.,
comma 1: "dall'art. 1417 c.c., si ricava che la prova della simulazione tra le parti soggiace ad un requisito di
forma scritta ad probationem tantum, non anche a
quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto ad substantiam
per l'atto della cui simulazione si tratta. Pertanto, la prova della parziale
simulazione soggettiva di una donazione non richiede anch'essa l'atto
pubblico, ma può essere fornita mediante una semplice controdichiarazione
sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui
questa è prodotta". 8. - La sentenza impugnata va dunque cassata con
rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che nel provvedere ad un rinnovato esame di merito si atterrà al principio di
diritto enunciato nel paragrafo precedente e regolerà altresì le spese di
cassazione. P.Q.M. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della
Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il
Depositato in Cancelleria il |
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