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Sentenza Pretura civile di Bologna n. 110 del 7 gennaio 1999, sull’assicurazione fideiussoria con clausola di pagamento ”a prima richiesta”. “L’assicurazione fideiussoria con clausola di pagamento ”a prima richiesta”
si sostanzia in un tipo innominato di fidejussione, pur presentando altresì
elementi propri del contratto di assicurazione, venendo a svolgere una
funzione di garanzia e non di indennità. E' allora un negozio misto,
al quale -per la nota teoria dell'assorbimento- la giurisprudenza applica
la disciplina del negozio tipico prevalente, e cioè quella della
fidejussione, solo però se compatibile e non derogata dalla disciplina
stipulata contrattualmente.
MINISTERO DELLE FINANZE in persona del Ministro p.t.. "Rigettare la proposta opposizione dichiarando l'illegittimità del rifiuto dell'opponente ad assolvere l'obbligazione di pagamento delle somme garantite in favore dell'Amministrazione delle Finanze. Con vittoria di spese e competenze del giudizio". Da un primo punto di vista, rilevava l'attore l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per la tardività dell'escussione della fidejussione da parte del Ministero. Infatti, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento della Comunità Europea n. 2220 del 22/7/1985, tale escussione sarebbe dovuta avvenire "senza indugio" una volta verificati gli elementi che impongono l'incameramento; ed in ogni modo, la garanzia fidejussoria era soggetta al termine decadenziale di sei mesi stabilito dall'articolo 1957 c.c., decorrente dal momento dell'invio -da parte della Beca al Dipartimento delle Dogane- della documentazione richiesta. La decadenza si era quindi verificata fin dal 24/12/1994, e cioè un anno e mezzo prima dell'invio dell'ingiunzione di pagamento. Da un seconda angolazione, l'ingiunzione era poi anche stata posta in essere in violazione dell'articolo 3 comma 4° della legge 241/1990, per aver erroneamente individuato nel Tribunale di Bologna (e non nella Pretura) l'autorità giurisdizionale alla quale poter ricorrere. A conferma della bontà delle proprie argomentazioni, parte ricorrente citava anche una ordinanza emanata dal Tribunale di Bologna in data 10/7/1996, al termine della fase sommaria introdotta da un ricorso ex art. 700 c.p.c. Con tale ordinanza infatti, il Tribunale dichiarava "legittimo il mancato pagamento da parte degli Istituti di Credito e Assicurativi ricorrenti ed intervenuti... delle fidejussioni rilasciate all'Amministrazione delle Finanze, Dipartimento delle Dogane, in favore della Beca s.p.a." 2) Con comparsa di risposta ritualmente depositata e tramite il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, si costituiva in giudizio il Ministero delle Finanze. Esponeva parte convenuta che nelle operazioni di verifica che precedono l'eventuale escussione della fidejussione, l'unico termine al quale è soggetto il Ministero è quello della prescrizione quinquennale ex art. 84 DPR 43/1973 sulla riscossione dei diritti doganali. Inoltre, la fidejussione con garanzia a prima richiesta, che ha natura giuridica assimilabile a quella del deposito cauzionale, non ammette la proponibilità di eccezioni relative al rapporto sottostante, in deroga al dettato codicistico di cui all'articolo 1945 c.c. In ogni modo, anche nel merito le doglianze di parte attrice andavano disattese, posto che la documentazione fornita dalla Beca relativa alle esportazioni doganali era non rispettosa delle normative comunitarie. Da ultimo, a nulla rilevava il giudizio ex art. 700 c.p.c. pendente presso il Tribunale di Bologna, non essendovi tra i due procedimenti pregiudizialità. 3) Con ordinanza riservata in data 4/2/1997, il Pretore respingeva allo stato l'istanza di sospensione dell'ingiunzione opposta. Rilevata preliminarmente la giurisdizione del giudice ordinario, la competenza per materia del giudice adito, l'ammissibilità e la tempestività dell'opposizione ex art. 82 DPR 43/1973, l'ordinanza provvedeva a qualificare il contratto come fidejussione a prima richiesta. Pertanto, ad esso doveva applicarsi la disciplina codicistica della fidejussione solo se non derogata dalle parti. Nel caso di specie, la previsione codicistica di cui all'articolo 1957 c.c. relativa alla validità semestrale dell'obbligazione fidejussoria, doveva intendersi derogata dalla volontà delle parti di porre in essere un negozio assimilabile per ratio al deposito cauzionale, che consentisse al creditore di potere esercitare senza vincoli il diritto di garanzia. Ferma restando, ovviamente, la possibilità di riequilibrio contrattuale mediante il sistema delle rivalse per il pagamento di quanto eventualmente non dovuto. 4) Alla quinta udienza del 9/6/1998 le parti precisavano le rispettive conclusione, ed il Pretore tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di legge ex art. 190 c.p.c. Preliminarmente alla soluzione della controversia, è necessario chiarire la natura giuridica del contratto stipulato tra la Cassa di Risparmio e la Beca, la disciplina applicabile a tale rapporto, nonché il regime delle eccezioni opponibili dal fidejussore al creditore. a1) Ritiene il Pretore, come già evidenziato nell'ordinanza riservata in data 4/2/1997, che non possa esserci dubbio sul fatto che il contratto di cui è causa rappresenti quella forma di garanzia atipica che in dottrina e giurisprudenza è stata chiamata nei diversi modi di assicurazione fidejussoria, assicurazione cauzionale, polizza fidejussoria, polizza assicurativa o cauzione fidejussoria. Trattasi in buona sostanza di una convenzione tra debitore ed assicuratore, con la quale l'assicuratore assicura il fatto dell'inadempimento del debitore nei confronti del creditore, svolgendo la funzione del deposito cauzionale. Finalità del contratto è quella di esentare il contraente tenuto al versamento di una cauzione da un esborso immediato a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti del terzo, il che avviene riversando il relativo obbligo su un'impresa assicurativa, dietro corrispettivo di un premio. Non si realizza però una datio immediata di denaro al creditore garantito, ma solo la prestazione di una garanzia in ordine all'adempimento di un debito pecuniario, normalmente subordinato (come nel caso concreto) ad un accertamento insindacabile ed a semplice richiesta del creditore. Così, la clausola di "pagamento a prima richiesta e senza eccezioni", unitamente alla solidità economica del garante, fornisce al creditore la stessa sicurezza del deposito cauzionale, pur senza immobilizzo di denaro da parte del debitore (cfr. Cass. civ. 4/4/1995 n. 3940, Cass. civ. 24/12/1992 n. 13661). a2) Per quanto riguarda la disciplina applicabile al rapporto, va chiarito che la figura contrattuale si sostanzia in un tipo innominato di fidejussione, pur presentando altresì elementi propri del contratto di assicurazione, venendo a svolgere una funzione di garanzia e non di indennità. E' allora un negozio misto, al quale -per la nota teoria dell'assorbimento- la giurisprudenza applica la disciplina del negozio tipico prevalente, e cioè quella della fidejussione, solo però se compatibile e non derogata dalla disciplina stipulata contrattualmente (cfr. Cass. civ. 11/10/1994 n. 8295, Cass. civ. 18/10/1991 n. 11038, Cass. civ. 26/6/1990 n. 6499, Cass. civ. 2/8/1990, n. 7766, Cass. civ. 17/5/1988 n. 3443, Cass. civ. 13/10/1986 n. 5981, Cass. civ. 17/7/1985 n. 4218, Cass. civ. 26/1/1985 n. 385, Cass. civ. 25/10/1984 n. 5450, Cass. civ. 17/11/1982 n. 6155). E' appena il caso di accennare che tale possibilità di deroga contrattuale alla disciplina codicistica della fidejussione, è ben possibile anche nei confronti del disposto di cui all'articolo 1957 c.c. ("il debitore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore"), come la consolidata giurisprudenza insegna: cfr. da ultimo Cass. civ. 19/7/1996 n. 6520. a3) La già descritta clausola del pagamento "a prima richiesta" è poi la più comune delle deroghe che le parti apportano alla disciplina legale delle fidejussione, una volta che viene stipulata una assicurazione fidejussoria. Tale clausola, stipulata con assoluta evidenza anche nel contratto di cui è causa, deroga al disposto di cui all'articolo 1945 c.c. ("il debitore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità"). Ritiene infatti la giurisprudenza, ed il Pretore non ha motivo di discostarsi da questa posizione, che la pattuizione in oggetto renda non invocabili da parte del fidejussore le eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore principale relativamente al rapporto sottostante (cfr. Cass. civ. 26/6/1990 n. 6499). Pertanto, il creditore ha la possibilità di realizzare il suo credito sui beni oggetto della garanzia mediante un atto unilaterale di richiesta scritta ed incameramento della cauzione, con effetti analoghi a quelli del deposito cauzionale (cfr. Cass. Civ. 4/4/1995 n. 3940), ferma ovviamente restando la possibilità di eventuale rivalsa nel caso di successivo accertamento definitivo dell'inesistenza del debito assolto (cfr. Cass. civ. 7/6/1991 n. 6496). Tale posizione giurisprudenziale è facilmente comprensibile se si riflette sulla natura giuridica del contratto di fidejussione con clausola a prima richiesta, che si è detto avere la stessa funzione del deposito cauzionale. Infatti, tale funzione di deposito cauzionale sarebbe irrimediabilmente frustrata e completamente stravolta se si consentisse al fidejussore di eccepire le eccezioni relative al rapporto principale, e la clausola "a prima richiesta" perderebbe in tal caso ogni significato e valenza. Gli unici due casi in cui la giurisprudenza ritiene di superare il principio dell'inopponibilità al creditore delle eccezioni fidejussorie, e quindi di superare la funzione di deposito cauzionale svolta dal contratto, riguardano la fattispecie di eccezioni relative direttamente al contratto di fidejussione e quelle rientranti nella cosiddetta exceptio doli. Così, da un lato si ritengono ammissibili eccezioni tese a far valere l'invalidità del contratto di fidejussione (cfr. Cass. civ. 29/3/1996 n. 2909); dall'altro, lato, eccezioni tese a far emergere incontestabili e palesi violazioni del principio di buona fede o di abuso del diritto (cfr. Cass. Civ. 16/10/1989 n. 4006 e Cass. civ. 18/11/1992 n. 12341). Tutto ciò posto, è possibile analizzare le eccezioni sollevata dalla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia per contestare l'ingiunzione di pagamento del Dipartimento delle Dogane e delle imposte indirette. b) Eccezione di decadenza, e sua inconfigurabilità giusta la deroga all'articolo 1957 c.c. La prima e più argomentata doglianza esposta da parte opponente è relativa alla tardività dell'ingiunzione di pagamento, con conseguente decadenza del Ministero dal potere di escutere la fidejussione. Infatti, il creditore avrebbe proposto le sue istanze ben oltre sei mesi dopo la scadenza dell'obbligazione principale, con ciò violando, secondo la ricostruzione di parte opponente, l'articolo 1957 c.c. e l'articolo 29 Reg. CE 22/7/1985 n. 2220. L'eccezione non ha pregio, e deve pertanto essere respinta, sia nel suo riferimento all'articolo 1957 c.c., sia nel suo riferimento alla normativa comunitaria, giusti i motivi che si vanno ad esporre. b1) Come più sopra ricordato, la disciplina codicistica della fidejussione è applicabile all'assicurazione fidejussoria solo ove non derogata dalle parti. Nel caso concreto, è di assoluta evidenza come le parti abbiano derogato alla disciplina dettata dal 1957 c.c. -relativa al termine di decadenza semestrale decorrente dalla scadenza dell'obbligazione principale- entro il quale il creditore può rivolgersi al fidejussore. E' vero infatti che anche il contratto parla di validità di sei mesi della fidejussione; ma è altrettanto vero che tale termine è chiaramente riferito al periodo entro il quale deve essere compiuta l'operazione doganale di esportazione verso il paese terzo. Il termine di sei mesi previsto dal contratto rappresenta quindi il presupposto per il sorgere delle obbligazioni garantite, e non può essere confuso o sovrapposto con il ben diverso termine di decadenza di cui all'articolo 1957 c.c. Pertanto, posto che il contratto indica chiaramente come la fidejussione abbia efficacia fino alla svincolo della cauzione da parte dell'amministrazione, deve senza dubbio desumersi che le parti abbiano ritenuto di derogare al termine decadenziale di cui all'articolo 1957 c.c. Non si tratta comunque di fidejussione senza termine (contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente a pag. 3 della comparsa conclusionale) perché in ogni modo l'amministrazione stessa incontra nelle operazioni di verifica il termine quinquennale di prescrizione dei tributi doganali di cui all'articolo 84 DPR 43/1973. E neppure si tratta di violazione di quel favor fidejussoris che secondo parte opponente "informa di sè tutta la disciplina dell'istituto" (cfr. pag. 5 della comparsa conclusionale), avendo già lungamente avuto modo di chiarire che in realtà il contratto di assicurazione fidejussoria oggetto della causa è assimilabile più al deposito cauzionale che alla fidejussione. Bisogna quindi dire che -in deroga alla previsione legale e nei limiti della prescrizione quinquennale- le parti hanno statuito che la garanzia del fidejussore resta valida sino al momento dello svincolo della cauzione da parte della Pubblica Amministrazione; hanno disancorato quindi la durata e l'esercizio dell'obbligazione fidejussoria di garanzia dalla scadenza dell'obbligazione principale; ed hanno correlato invece la validità della fidejussione fino al soddisfacimento del credito principale accertato dal creditore stesso tramite la dichiarazione di svincolo. La legittimità di tale pattuizione contrattuale di deroga all'articolo 1957 c.c. non può essere revocata in dubbio, perché conforme al costante insegnamento della Suprema Corte (cfr. ex pluris Cass. civ. 22/6/1993 n. 6897, Cass. civ. 20/8/1992 n. 9719, Cass. civ. 6/4/1992 n. 4208, Cass. civ. 28/3/1990 n. 2545, Cass. civ. 8/2/1989 n. 786, Cass. civ. 19/6/1987 n. 5373, Cass. civ. 8/9/1983 n. 5525, Cass. civ. 2/5/1980 n. 2901, Cass. civ. 2/5/1980 n. 2899, Cass. civ. 9/3/1976 n. 794). Infatti, "con riguardo ad una fidejussione la cui durata sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma all'integrale soddisfacimento di questa -come nel caso di polizza fidejussoria contenente clausola di previsione della efficacia della garanzia prestata fino al momento della liberazione del debitore dagli obblighi inerenti al contratto per il quale la garanzia stessa è stata ottenuta- l'azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione all'area di operatività dell'art. 1957 c.c." (Cass. civ. 19/07/1996 n. 6520). Allo stesso modo, la disposizione dell'art. 1957 c.c. "non si applica quando sia stato espressamente convenuto che la fidejussione -pur se prestata per un'obbligazione specifica- si estingue solo con l'estinzione dell'obbligazione principale" (Cass. civ. 24/3/1994 n. 2827); in tal caso infatti, la durata della garanzia risulta "non più collegata al termine di scadenza dell'obbligazione e correlata, invece, al completo soddisfacimento da parte del debitore principale di tutti i diritti vantati dal creditore" (ancora Cass. civ. 24/3/1994 n. 2827). b2) Egualmente da rigettare è l'eccezione di decadenza dal potere di escutere la fidejussione in riferimento all'articolo 29 Reg. CE 22/7/1985, che prevede come i controlli devono essere effettuati dalla Pubblica Amministrazione "senza indugio". Infatti, da un primo punto di vista, è facile evidenziare come l'espressione "senza indugio" sia una formula troppo generica per avere un significato giuridicamente vincolate, e comunque troppo astratta per individuare un preciso lasso di tempo trascorso il quale debba intendersi come verificata la decadenza della PA dal potere di escutere le fidejussioni. Da un secondo punto di vista, va in ogni caso rilevato come la normativa comunitaria -pur se la si volesse leggere come giuridicamente vincolante- neppure individua una sanzione per la violazione della prescrizione di controllare "senza indugio", e soprattutto manca qualsiasi fondamento legale e testuale per potere individuare tale sanzione nella decadenza dal potere di escutere la fidejussione. Da una terza angolazione, la genericità e l'astrattezza dell'espressione impongono di valutare la ragionevolezza del tempo impiegato dalla Pubblica Amministrazione per richiedere il pagamento al fidejussore, alla luce della reale situazione nel caso concreto. E nel caso concreto, emerge con chiarezza una situazione di complessità tale (esportazioni di merce in paesi colpiti da guerra civile come il Libano, interpello all'ambasciata italiana in Arabia, richieste di spiegazioni alla Beca rimaste senza risposte, fallimento della Beca stessa, necessità di rispettare complesse procedure fissate da norme e provvedimenti comunitari) da giustificare la notifica dell'ingiunzione di pagamento nel luglio 1996. c) Eccezione di violazione dell'articolo 3 quarto comma della legge 241/1990, e sua inconfigurabilità per raggiungimento dello scopo La seconda doglianza esposta da parte opponente, argomentata nell'atto introduttivo e non più coltivata nelle successive difese, è relativa alla violazione dell'articolo 3 quarto comma della legge 241/1990. Espone infatti parte opponente che l'ingiunzione di pagamento opposta ha erroneamente individuato nel Tribunale di Bologna, e non già nella Pretura, l'autorità giudiziaria competente per opporsi all'ingiunzione stessa. Mentre da un lato non si può non convenire sul fatto che l'indicazione della competenza del Tribunale di Bologna è erronea, e che pertanto correttamente la casa di Risparmio di Reggio Emilia ha adito il Pretore, come già rilevato nell'ordinanza riservata del 4/2/1997; da altra angolazione deve con fermezza evidenziarsi che da tale erronea indicazione non può certo farsi discendere un vizio del provvedimento di ingiunzione. Infatti, la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato ha sempre chiarito che la mancata indicazione dell'autorità cui ricorrere (ed a fortiori, la erronea indicazione) non costituisce un vizio del provvedimento, ma consente semplicemente la riammissione in termine per l'impugnativa ove questa sia stata presentata ad organo incompetente: cfr. Cons. Stato 15/4/1996 n. 434, Cons. Stato 11/1/1996 n. 1958, Cons. Stato 8/2/1995 n. 542, Cons. Stato 16/11/1994 n. 1782. Pertanto, detto che la Cassa di Risparmio ha correttamente e tempestivamente azionato l'opposizione davanti al giudice competente, nessun rilievo assume ormai l'indicazione erronea del giudice competente per l'opposizione: è infatti stato comunque raggiunto lo scopo della norma violata, e cioè il consentire a parte opponente di non subire pregiudizio alcuno nel caso di difficile e controversa individuazione dell'autorità cui ricorrere. d) Pendenza del giudizio ex art. 700 cpc davanti al Tribunale di Bologna e non necessità di sospensione del giudizio pretorile Va da ultimo affrontata la questione procedurale della pendenza davanti al Tribunale di Bologna di una controversia azionata ex art. 700 c.p.c., e di una ordinanza emanata al termine della fase sommaria. In tale ordinanza, il Tribunale "dichiara legittimo il mancato pagamento da parte di tutti gli istituti di Credito e assicurativi... delle fidejussioni rilasciate all'Amministrazione delle Finanze, Dipartimento delle Dogane, in favore della BECA s.p.a. per garantire i contributi o prefinanziamenti erogati dalla CEE, per l'esportazione di carni verso i paesi extracomunitari". d1) Ritiene il Pretore che se parte opponente -con la produzione nella presente causa del ricorso ex art. 700 c.p.c., dell'ordinanza di accoglimento al termine della fase sommaria e di una memoria istruttoria- ha inteso proporre anche in questa sede le doglianze di merito che emergono dagli atti depositati, l'eccezione vada respinta. Infatti, in tali documenti la Cassa di Risparmio oppone al creditore una serie di eccezioni spettanti al debitore principale (e cioè la Beca), e sostanzialmente tese a dimostrare l'adempimento delle obbligazioni del debitore stesso nei confronti del creditore (e cioè il Ministero delle Finanze), per evitare così di onorare le fidejussioni che il creditore intende escutere nei confronti del fidejussore ritenendo parte debitrice inadempiente. Ad avviso del Pretore tali eccezioni, sostanzialmente fondate sull'articolo 1945 c.c., sono inopponibili in questa sede al Ministero, giusto il rilievo in precedenza lungamente argomentato che nel contratto di assicurazione fidejussoria il fidejussore non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, posto che in caso contrario verrebbe frustrata la funzione di deposito cauzionale del contratto stesso. In proposito, basta osservare che le eccezioni sollevate non riguardano l'invalidità del contratto di fidejussione, e neppure possono dirsi integranti un'exceptio doli. Le argomentazioni difensive svolte dall'Avvocatura dello Stato nel presente giudizio (cfr. pag. 3, 4 e 5 della memoria allegata al verbale del 18/12/1997) rendono infatti palese che la decisione della Pubblica Amministrazione di non ritenere provata la esportazione della merce alla luce dei parametri richiesti dalla normativa comunitaria, è una decisione ragionata e logica. Trattasi di decisione che certamente potrà essere opinata in un giudizio di rivalsa, ma non certo fino al punto di considerarla contraria a buona fede ed integrante un caso di abuso del diritto. Pertanto, in aderenza ai principi sopra esposti, la funzione di deposito cauzionale che riveste il contratto di assicurazione fidejussoria impone alla Cassa di Risparmio di onorare la fidejussione escussa, per agire poi con il sistema delle rivalse cercando di dimostrare l'illegittimità della richiesta e la bontà delle eccezioni di adempimento. d2) Ugualmente deve essere respinta l'eccezione se il riferimento al giudizio ex art. 700 c.p.c. si pone sotto il profilo processuale, integrando un'istanza di sospensione necessaria del presente processo ex art. 295 c.p.c. Ritiene infatti la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dalla quale questo Pretore non intende discostarsi, che tale sospensione debba essere disposta solo quando la previa definizione di altra controversia sia imposta da un'espressa disposizione di legge ovvero quando per il suo carattere pregiudiziale costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa, mentre al di fuori di questi presupposti la sospensione cessa di essere necessaria (cfr. ex pluris Cass. civ. 4/4/1997 n. 2905, Cass. civ. sez. un. 19/2/1997 n. 1432 e Cass. civ. sez. un. 19/6/1996 n. 5631, Cass. civ. 23/6/1995 n. 7145, Cass. civ. sez. un. 11/4/1994 n. 3354). Nel caso di specie, non può dubitarsi del fatto che la previa definizione della causa n. 4784/96 pendente presso il Tribunale di Bologna non sia imposta da un'espressa disposizione di legge. Neppure può dubitarsi del fatto che tale causa non rappresenti l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della presente controversia, se non altro perché i soggetti delle due cause sono parzialmente diversi (in Pretura, Cassa di Risparmio di Reggio Emilia/Ministero delle Finanze, in Tribunale Fallimento Beca + 5/ministero delle Finanze), e non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti tra soggetti diversi: Cass. civ. 13/1/1996 n. 250, Cass. civ. 26/1/1995 n. 929). Inoltre, va anche sottolineato che nel caso di specie, con l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. in fase sommaria, il Tribunale si è limitato a dichiarare legittimo il mancato pagamento delle fidejussioni rilasciate dall'Amministrazione finanziaria, ma non ha ordinato al Ministero di non emettere ingiunzioni di pagamento. d3) Da ultimo, non può neppure dirsi esistente tra le due controversie un'ipotesi di litispendenza, continenza di cause o connessione, ex artt. 39 e 40 c.p.c. Infatti, detto della parziale diversità dei soggetti interessati, deve pure rilevarsi la diversità dell'oggetto delle controversie stesse. Correttamente argomenta parte resistente che il giudizio ex art. 700 c.p.c. pendente presso il Tribunale, è stato promosso relativamente agli "inviti di pagamento" emessi dall'Amministrazione Finanziaria ai sensi del R.D. 13/12/1896 n. 65. Si tratta pertanto di atti privi di esecutorietà, che precedono l'ingiunzione di pagamento vera e propria e che con essa non possono essere confusi. Il presente giudizio è invece sorto per la opposizione ad una vera e propria ingiunzione di pagamento, opposizione proposta ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 82 DPR 43/1973. L'inammissibilità della proposizione, al di fuori dello strumento di cui all'articolo 82 DPR 43/1973 qui correttamente azionato, di altre forme di opposizione all'ingiunzione di pagamento doganale (cfr. Cass. 27/2/1996 n. 1527), esclude la litispendenza, continenza o connessione tra il presente giudizio ed altri. c) Conclusioni e spese Alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, deve essere respinta l'opposizione proposta dalla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia all'ingiunzione del Dipartimento delle Dogane e delle imposte indirette -circoscrizione doganale di Bologna, ufficio ricevitoria e credito di imposta- notificata in data 10/7/1996, con la quale si ingiungeva all'opponente di pagare la somma di £. 29.685.610 per garanzia prestata dalla Beca s.p.a. di Prunaro di Budrio (BO) con fidejussione n. 97 del 19/7/1993 per £. 1.000.000.000, presa in carico al n. 184/93 del Registro A/11 ter, a fronte della bolletta doganale Com 7 PF n. 67 del 24/7/1993. Le spese di lite, in aderenza al disposto dell'articolo 91 c.p.c., seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo. - rigetta l'opposizione proposta; - condanna la Cassa di Risparmio di Reggio Emilia a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in £. 460.000 per diritti e £. 4.000.000 per onorari, oltre alle spese prenotate e da prenotarsi a debito, oltre ad IVA e CPA se dovute. Il Pretore Dott.ssa Maria Acierno Bologna, 7/1/1999 (Sentenza decisa con la collaborazione del dottor Gianluigi Morlini, uditore giudiziario). |
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