Aggiornamento - Amministrativo |
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Corte di giustizia dell’Unione
europea, sez. IX, ordinanza 6 febbraio 2020, C-11/19, in
materia di partenariato per affidamento del servizio di trasporto c.d.
“ordinario” dei pazienti in ambulanza, senza l’indizione di una gara ad
evidenza pubblica L’ordinanza in rassegna ha evidenziato che: a) nessuna disposizione della
direttiva n. 2014/24/UE obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi idonei ad essere
svolti direttamente o affidati mediante strumenti diversi dagli appalti
pubblici; b) la libertà degli Stati membri
di scegliere il metodo di gestione che ritengono più appropriato per
l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi non può essere
illimitata. Essa deve al contrario essere esercitata nel rispetto delle
regole fondamentali del TFUE e, segnatamente, della libertà di circolazione
delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei
servizi, nonché dei principi che ne derivano come la
parità di trattamento, il divieto di discriminazione, il mutuo
riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza; c) legittimamente, le
amministrazioni possono scegliere la modalità di prestazione di servizi
mediante indizione di una gara pubblica solo quando sia impossibile
concludere un partenariato tra amministrazioni aggiudicatrici; d) il trasporto di pazienti in
situazioni di emergenza è escluso dall’applicazione della direttiva n.
2014/24/UE purché lo stesso sia svolto da organizzazioni e associazioni senza
scopo di lucro, così come è consentito l’affidamento senza gara, ad
altra amministrazione aggiudicatrice, del servizio di trasporto sanitario
ordinario in considerazione della conformità all’ordinamento UE
dell’obbligo dell’amministrazione di giustificare
l’indizione di una gara pubblica in luogo dell’affidamento, mediante
convenzione, ad altro soggetto pubblico; Corte di giustizia
dell’Unione europea, sez. IX, ordinanza 6 febbraio 2020, C-11/19, Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’articolo 10, lettera h), della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 Tale
domanda è stata presentata
nell’ambito di una controversia tra l’Azienda ULSS n. 6
Euganea (Italia) (in prosieguo: l’«AULSS n. 6») e Contesto normativo Direttiva
2014/24 3 I considerando 2, 5, 28, 31 e 33 della direttiva
2014/24 enunciano quanto segue: «(2) Gli
appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020,
illustrata nella comunicazione della Commissione [europea] del (...) (5) È
opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva
obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare
la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare
con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente
direttiva. (...) (...) (28) La
presente direttiva non dovrebbe applicarsi a taluni servizi di emergenza se
effettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, in quanto
il carattere particolare di tali organizzazioni sarebbe difficile da
preservare se i prestatori di servizi dovessero essere scelti secondo le
procedure di cui alla presente direttiva. La loro esclusione, tuttavia, non
dovrebbe essere estesa oltre lo stretto necessario. Si dovrebbe pertanto
stabilire esplicitamente che i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza
non dovrebbero essere esclusi. In tale contesto è
inoltre necessario chiarire che nel gruppo 601 “Servizi di trasporto
terrestre” del CPV [Common Procurement Vocabulary (vocabolario comune per gli appalti
pubblici)] non rientrano i servizi di ambulanza, reperibili nella classe
8514. Occorre pertanto precisare che i servizi identificati con il codice CPV
(...) (31) Vi
è una notevole incertezza giuridica circa la misura in cui i contratti
conclusi tra enti nel settore pubblico debbano essere disciplinati dalle
norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea a tale riguardo viene
interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle
diverse amministrazioni aggiudicatrici. È pertanto necessario precisare in
quali casi i contratti conclusi nell’ambito del settore pubblico non sono soggetti all’applicazione delle
norme in materia di appalti pubblici. Tale
chiarimento dovrebbe essere guidato dai principi di cui alla pertinente
giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea. Il solo fatto che entrambe le parti di un accordo
siano esse stesse autorità pubbliche non esclude di
per sé l’applicazione delle norme sugli appalti. Tuttavia,
l’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non dovrebbe
interferire con la libertà delle autorità pubbliche di svolgere i compiti di
servizio pubblico affidati loro utilizzando le loro stesse risorse, compresa la possibilità di cooperare con altre autorità
pubbliche. Si
dovrebbe garantire che una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata
non dia luogo a una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori
economici privati nella misura in cui pone un fornitore privato di servizi in
una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti. (...) (33) Le
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter decidere di fornire
congiuntamente i rispettivi servizi pubblici mediante cooperazione senza
essere obbligate ad avvalersi di alcuna forma giuridica in particolare. Tale
cooperazione potrebbe riguardare tutti i tipi di attività connesse alla
prestazione di servizi e alle responsabilità affidati alle amministrazioni
partecipanti o da esse assunti, quali i compiti obbligatori o facoltativi di
enti pubblici territoriali o i servizi affidati a organismi specifici dal
diritto pubblico. I servizi forniti dalle diverse amministrazioni
partecipanti non devono necessariamente essere identici; potrebbero anche
essere complementari. I
contratti per la fornitura congiunta di servizi pubblici non dovrebbero
essere soggetti all’applicazione delle norme stabilite nella presente
direttiva, a condizione che siano conclusi esclusivamente tra amministrazioni
aggiudicatrici, che l’attuazione di tale cooperazione sia dettata solo
da considerazioni legate al pubblico interesse e che nessun fornitore privato
di servizi goda di una posizione di vantaggio
rispetto ai suoi concorrenti. Al fine
di rispettare tali condizioni, la cooperazione dovrebbe fondarsi su un
concetto cooperativistico. Tale cooperazione non comporta che tutte le
amministrazioni partecipanti si assumano la responsabilità di eseguire i
principali obblighi contrattuali, fintantoché sussistono impegni a cooperare
all’esecuzione del servizio pubblico in questione. Inoltre,
l’attuazione della cooperazione, inclusi gli eventuali trasferimenti
finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, dovrebbe
essere retta solo da considerazioni legate al pubblico interesse». 4 L’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della
presente direttiva definisce un «organismo di diritto pubblico» nei seguenti
termini: «gli
organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche: a) sono
istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale,
aventi carattere non industriale o commerciale; b) sono
dotati di personalità giuridica; e c) sono
finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o
locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta
sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di
amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della
metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da
altri organismi di diritto pubblico». 5 Il capo I di detta direttiva, intitolato «Ambito di
applicazione e definizioni», contiene una sezione 3 relativa alle
«Esclusioni», che include gli articoli da 6 L’articolo 10 della direttiva 2014/24,
intitolato «Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi», così dispone: «La
presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi: (...) h) concernenti
servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i
pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro
identificati con i codici CPV (...)». 7 L’articolo 12 di tale direttiva, intitolato
«Appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico», prevede
quanto segue: «1. Un appalto pubblico
aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona
giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra
nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’amministrazione
aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo
analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre
l’80% delle attività della persona giuridica controllata sono
effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione
aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate
dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella
persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di
capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati
che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni
legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano
un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata. (...) 4. Un contratto concluso
esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra
nell’ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il
contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni
aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici
che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di
conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune; b) l’attuazione
di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti
all’interesse pubblico; e c) le
amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
del 20% delle attività interessate dalla cooperazione. (...)». 8 Il regime alleggerito menzionato al considerando 28
di detta direttiva è definito agli articoli da Diritto
italiano 9 L’articolo 15, relativo agli «[a]ccordi fra pubbliche amministrazioni», della legge «Anche
al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune». 10 L’articolo 5, intitolato «Principi comuni in
materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e
amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico», del
decreto legislativo «Un
accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici
non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo
stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici
o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi
pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione
di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti
all’interesse pubblico; c) le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono
sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla
cooperazione». 11 L’articolo 17 di tale codice, intitolato
«Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi»,
così dispone al suo comma 1: «Le
disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle
concessioni di servizi: (...) h) concernenti
servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i
pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro
identificati con i codici CPV (...)». 12 L’articolo 57, intitolato «Servizio di
trasporto sanitario di emergenza e urgenza», del decreto legislativo «I servizi
di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via
prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di
volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di
cui all’articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa
regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura
specifica del servizio, l’affidamento diretto garantisca
l’espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di
effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli
obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e
adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non
discriminazione». 13 La legge regionale n. 26 del 14 L’articolo 1 di tale legge, intitolato
«Obiettivi e finalità», prevede quanto segue: «1. 15 L’articolo 2 di detta legge, intitolato
«Definizioni», così dispone al suo comma 1: «Ai fini
della presente legge, viene definito
[“]trasporto sanitario di soccorso ed emergenza[”]
l’attività svolta con mezzi di soccorso dal personale, sanitario e non
sanitario, adibito a tale servizio, nell’esercizio delle seguenti
funzioni: a) servizi
di trasporto di emergenza e urgenza, eseguiti mediante mezzi di soccorso e
gestiti dalle centrali operative di coordinamento del servizio urgenze ed
emergenze mediche (SUEM); b) servizi
di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), effettuati
con mezzi di soccorso; c) servizi
di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono
esclusivamente l’utilizzo di un mezzo di soccorso e durante il percorso
la necessità di assistenza di personale sanitario o di altro personale
adeguatamente formato, nonché l’esigenza di garantire la continuità
delle cure». 16 Ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale
n. 26/2012, che concerne l’«[e]lenco
regionale»: «1. Entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, 2. Oltre ai soggetti di
cui al comma 1, sono inseriti nell’elenco regionale di cui al medesimo
comma i comitati della Croce rossa italiana (CRI), a seguito di specifico
accordo con il comitato regionale veneto del medesimo ente, nonché gli
istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) che svolgono attività
di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, previo assenso e relativa
dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti autorizzativi di
cui alla legge regionale [n. 22] e successive modificazioni e dei requisiti
indicati dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, nel
rispetto della normativa europea in materia di libertà di stabilimento e di
libera circolazione dei servizi. 3. L’elenco
regionale di cui al comma 1 è aggiornato annualmente, con nuovi enti sanitari
e associazioni che soddisfino i requisiti di autorizzazione e accreditamento
previsti dalla legge regionale [n. 22] e successive modificazioni. 4. I soggetti iscritti
nell’elenco regionale sono sottoposti a verifiche periodiche,
finalizzate ad accertare la presenza ed il mantenimento dei requisiti». 17 L’articolo 5 di tale legge, relativo
all’«[o]rganizzazione dell’attività di
trasporto sanitario di soccorso ed emergenza», così dispone: «1. L’attività di
trasporto sanitario di soccorso ed emergenza è svolta dalle aziende ULSS,
nonché dai soggetti iscritti nell’elenco regionale di cui
all’articolo 4. 2. I rapporti con le
aziende ULSS, nonché le modalità con le quali i soggetti iscritti
nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 concorrono
all’attività di soccorso ed emergenza, sono regolati da apposite
convenzioni, stipulate sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta
regionale e rese pubbliche in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici. 3. Le convenzioni di cui
al comma 2 prevedono un sistema di budget definito secondo criteri basati
sulla applicazione di costi standard individuati dalla Giunta regionale ed
aggiornati con cadenza triennale. (...) 5. Qualora
l’attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza non possa
essere assicurata dai soggetti iscritti all’elenco regionale di cui
all’articolo 4, le aziende ULSS possono affidarla, a titolo oneroso a
soggetti individuati attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica,
nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale ed europea in
materia di contratti pubblici e rispondenti ai requisiti idonei a garantire
livelli adeguati di qualità e a valorizzare la funzione sociale del
servizio». Procedimento
principale e questioni pregiudiziali 18 Nel 2017 l’AULSS n. 6 ha indetto una gara
d’appalto per l’affidamento, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto
concernente il servizio di trasporto sanitario di pazienti in ambulanza ed
emodializzati, per un periodo di cinque anni, con opzione di un ulteriore
anno (in prosieguo: la «gara d’appalto controversa»). Il valore annuo
di tale appalto era stimato in EUR 5 043 560,
pari a EUR 25 217 800 per il quinquennio. 19 20 A tal riguardo, 21 Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha
tuttavia osservato che gli articoli 10 e 74 della direttiva 2014/24, nonché
l’articolo 17, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici
prevedevano l’aggiudicazione del contratto di trasporto in ambulanza a
carattere non emergenziale mediante gara d’appalto. 22 Poiché detto giudice ha però accolto il motivo di
ricorso vertente sulla mancata abilitazione della AULSS n. 6 ad organizzare
la gara d’appalto controversa, quest’ultima ha impugnato la
sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto relativamente a
tale punto dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio. 23 Il giudice del rinvio, che ha respinto
l’appello principale, deve tuttora pronunciarsi sull’appello
incidentale nell’ambito del quale 24 Il giudice del rinvio ritiene che occorra
distinguere tra, da un lato, il servizio di soccorso sanitario in emergenza
e, dall’altro lato, il servizio di trasporto in ambulanza.
L’articolo 10 della direttiva 2014/24, letto
in combinato disposto con il considerando 28 di quest’ultima, nonché
l’articolo 17, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici
sottrarrebbero alla regola dell’aggiudicazione mediante gara degli
appalti pubblici il servizio di soccorso sanitario di emergenza, che
consiste, per le organizzazioni senza scopo di lucro, nel trasporto in
ambulanza e nell’attività di prima cura del paziente che versa in una
situazione di emergenza. Il servizio di trasporto in ambulanza, essendo privo
della connotazione dell’urgenza, sarebbe invece soggetto al «regime
alleggerito» introdotto dagli articoli da 25 Ciò premesso, ai sensi dell’articolo 5 della legge
regionale n. 26/2012, il trasporto «di soccorso ed emergenza» in
ambulanza, qualora non sia svolto direttamente dalle ULSS, dev’essere effettuato da soggetti iscritti
nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 di tale legge e i
rapporti con tali ULSS, nonché le modalità di svolgimento del servizio, sono
regolati da apposite convenzioni. Inoltre, soltanto qualora tale attività non
possa essere assicurata dai soggetti iscritti a
detto elenco regionale, l’appalto relativo all’attività di
trasporto sanitario di soccorso ed emergenza in ambulanza potrebbe essere
affidato mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica. 26 Peraltro, ai sensi dell’articolo 2 della legge
regionale n. 26/2012, l’ambito di applicazione della disciplina dell’affidamento
dell’appalto relativo al servizio di «trasporto di soccorso ed
emergenza» includerebbe l’attività svolta con mezzi di soccorso, tra
l’altro, dal personale sanitario, consistente in particolare nei
«servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),
effettuati con mezzi di soccorso» nonché nei «servizi di trasporto nei quali
le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente
l’utilizzo di un mezzo di soccorso e durante il percorso la necessità
di assistenza di personale sanitario o di altro personale adeguatamente
formato, nonché l’esigenza di garantire la continuità delle cure».
Secondo il giudice del rinvio, le attività incluse in detta disciplina
sarebbero quindi attività che, soprattutto nell’ultima ipotesi,
sembrano rientrare non nel trasporto di emergenza, ma nel trasporto
ordinario di pazienti. 27 Di conseguenza, il giudice del rinvio ritiene che il
servizio oggetto del procedimento principale possa essere qualificato come
«servizio di trasporto ordinario» o «servizio di trasporto sanitario di
soccorso», e non come «servizio di trasporto sanitario di emergenza».
Pertanto, conformemente all’articolo 5 della
legge regionale n. 26/2012, il giudice del rinvio considera che
l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe indire una gara
d’appalto solo qualora non fosse possibile praticare
l’affidamento diretto dell’appalto mediante convenzione. 28 Il giudice del rinvio dubita tuttavia della
compatibilità con il diritto dell’Unione dell’articolo 5 della
legge regionale n. 26/2012, laddove tale disposizione si applica a
servizi diversi da quelli di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza.
Peraltro, tale dubbio riguarderebbe anche l’ipotesi in cui
l’affidamento diretto dell’appalto costituisca attuazione di un
partenariato tra amministrazioni aggiudicatrici. 29 Il giudice del rinvio rileva che, ai sensi
dell’articolo 15 della legge n. 241/1990, le amministrazioni
pubbliche possono sempre ricorrere allo strumento della convenzione per
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione
di attività di interesse comune. Tuttavia, una tale collaborazione tra
amministrazioni pubbliche non può interferire con l’obiettivo
principale delle norme dell’Unione applicabili in materia di appalti pubblici, vale a dire la libera circolazione
dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli
Stati membri. 30 L’articolo 5, comma 6, del codice dei
contratti pubblici confermerebbe l’esclusione dall’applicazione
della disciplina dell’aggiudicazione degli appalti pubblici
nell’ipotesi in cui siano soddisfatte le condizioni da esso indicate.
Orbene, così avverrebbe nel caso di specie. Infatti, l’AULSS n. 6
e 31 Il giudice del rinvio rileva però che
l’articolo 15 della legge n. 241/1990 e l’articolo 5, comma
6, del codice dei contratti pubblici si limitano a presentare il partenariato
tra enti nel settore pubblico in alternativa all’aggiudicazione di un
appalto pubblico e che essi non lo imporrebbero come modalità prioritaria.
L’accordo tra amministrazioni aggiudicatrici sarebbe quindi un’opzione aperta ad esse e richiederebbe la formazione di
un’intesa bilaterale tra le parti contraenti. Di conseguenza,
un’amministrazione aggiudicatrice potrebbe soltanto esprimere la propria
volontà di concludere un tale partenariato, senza
poter obbligare un’altra amministrazione aggiudicatrice a scegliere
questa opzione. In proposito il giudice del rinvio rileva che, nel caso di
specie, l’AULSS n. 6 non ha inteso avvalersi di tale possibilità, dato che ha deciso di indire la gara d’appalto
controversa. 32 Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che
l’articolo 5 della legge regionale n. 26/2012 non possa obbligare
l’amministrazione aggiudicatrice a motivare la sua scelta di affidare
mediante gara l’appalto relativo al servizio oggetto del procedimento
principale. Infatti, una tale esigenza di
motivazione si giustificherebbe soltanto nell’ipotesi in cui
l’amministrazione aggiudicatrice intendesse ricorrere
all’affidamento diretto, in esito a negoziazioni bilaterali, dato che
una tale procedura non consentirebbe di disporre di parametri di confronto
volti ad identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa. 33 Viceversa, la procedura di gara d’appalto garantirebbe
il rispetto dei principi del diritto dell’Unione di imparzialità,
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, attraverso
la comparazione di più offerte alla luce del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. 34 Pertanto, laddove il diritto dell’Unione non
qualifichi interessi generali diversi e concomitanti, come la valorizzazione
del volontariato, il ricorso all’affidamento diretto di un appalto
mediante una convenzione non può essere giustificato. Così avverrebbe nel
caso di specie, poiché 35 In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali: «1) Stabilisca
2) Stabilisca
Sulle
questioni pregiudiziali 36 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di
procedura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può
essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale
questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, 37 Tale
disposizione dev’essere
applicata nell’ambito della presente causa. Sulla
prima questione 38 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede,
in sostanza, se l’articolo 10, lettera h), e l’articolo 12,
paragrafo 4, della direttiva 2014/24 debbano essere interpretati nel senso
che ostano a una normativa regionale che subordina l’aggiudicazione di
un appalto pubblico al fatto che un partenariato tra enti del settore
pubblico non consenta di garantire il servizio di trasporto sanitario
ordinario. 39 Come rilevato dalla Corte nella sentenza del 40 Dal punto 43 della sentenza Irgita
risulta che l’articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva, relativo
alle operazioni interne, altresì denominate «contratti in house»,
che si limita in tal modo a precisare le condizioni che
un’amministrazione aggiudicatrice deve rispettare quando desidera
concludere un’operazione interna, ha soltanto l’effetto di
autorizzare gli Stati membri ad escludere una tale operazione dal campo di
applicazione della direttiva 2014/24. 41 Detta
disposizione non può quindi
privare gli Stati membri della libertà di favorire una modalità di
prestazione di servizi, di esecuzione di lavori o di approvvigionamento di
forniture a scapito di altre. In effetti, questa libertà implica una scelta
che viene effettuata in una fase precedente
all’aggiudicazione di un appalto e che non può quindi rientrare
nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/24 (sentenza Irgita, punto 44). 42 La libertà degli Stati membri di scegliere la
modalità di prestazione di servizi mediante la quale le amministrazioni
aggiudicatrici provvederanno alle proprie esigenze deriva anche dal
considerando 5 della direttiva 2014/24, che stabilisce che «nessuna
disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a
terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi
che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli
appalti pubblici ai sensi della presente direttiva», consacrando così la
giurisprudenza della Corte anteriore a tale direttiva (sentenza Irgita, punto 45). 43 Pertanto, così come la direttiva 2014/24 non obbliga
gli Stati membri a ricorrere a una procedura di appalto pubblico, essa non
può obbligarli a ricorrere a un’operazione interna quando sono
soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1 (sentenza
Irgita, punto 46). 44 Peraltro, come rilevato dalla Corte al punto 47
della sentenza Irgita, la libertà in tal modo
lasciata agli Stati membri è messa in luce più nettamente dall’articolo
2, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del «La
presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali,
regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei
propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto
nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo
migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei
servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza
e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione
dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici. Dette
autorità possono decidere di espletare i loro
compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in
cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a
operatori economici esterni». 45 Tuttavia, la libertà degli Stati membri di scegliere
il metodo di gestione che ritengono più appropriato per l’esecuzione
dei lavori o la prestazione dei servizi non può essere illimitata. Essa deve
al contrario essere esercitata nel rispetto delle regole fondamentali del
trattato FUE, segnatamente, della libertà di circolazione delle merci, della
libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché dei principi che ne derivano come la parità di
trattamento, il divieto di discriminazione, il mutuo riconoscimento, la
proporzionalità e la trasparenza (sentenza Irgita,
punto 48). 46 Di conseguenza, 47 Dalle considerazioni che precedono discende che, in
primo luogo, la libertà degli Stati membri di scegliere la modalità di
prestazione dei servizi mediante la quale le amministrazioni aggiudicatrici
provvederanno alle proprie esigenze li autorizza, mutatis
mutandis, a subordinare l’aggiudicazione di
un appalto pubblico all’impossibilità di concludere un partenariato tra
amministrazioni aggiudicatrici, conformemente alle condizioni stabilite
all’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24. 48 Ai sensi di tale disposizione, un partenariato tra
amministrazioni aggiudicatrici può essere concluso solo se il contratto
stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono
tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli
obiettivi che esse hanno in comune, se l’attuazione di tale
cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti
all’interesse pubblico e se le amministrazioni aggiudicatrici
partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività
interessate dalla cooperazione. 49 A tale riguardo si deve rilevare, come fatto dalla
Commissione nelle sue osservazioni scritte, che sebbene 50 Incombe altresì al giudice del rinvio verificare se
l’articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale n. 26/2012 sia
effettivamente idoneo a dimostrare l’esistenza di una cooperazione tra
amministrazioni aggiudicatrici in quanto, ai sensi di tale disposizione, i
rapporti tra le ULSS e i soggetti iscritti nell’elenco regionale di cui
all’articolo 4 di tale legge e che concorrono all’attività di
soccorso ed emergenza sono regolati da apposite convenzioni, stipulate sulla
base di uno schema tipo approvato dalla giunta regionale. 51 In secondo luogo, la libertà degli Stati membri di
scegliere la modalità di prestazione dei servizi mediante la quale le
amministrazioni aggiudicatrici provvederanno alle proprie esigenze li
autorizza, nell’ambito dei servizi di difesa civile, di protezione
civile e di prevenzione contro i pericoli, a privilegiare
l’aggiudicazione, a favore di organizzazioni e associazioni senza scopo
di lucro, di un appalto soggetto al regime alleggerito definito agli articoli
da 52 A tal riguardo occorre ricordare che
l’articolo 10, lettera h), di detta direttiva deve essere interpretato
nel senso che rientrano nell’esclusione dall’applicazione delle
norme di aggiudicazione degli appalti pubblici prevista in detto articolo
l’assistenza prestata a pazienti in situazione di emergenza in un veicolo
di soccorso da parte di un paramedico/soccorritore sanitario, di cui al
codice CPV 53 Infine, nei due casi citati ai punti 47 e 51 della
presente ordinanza, spetta agli Stati membri, nell’esercizio della loro
libertà di scegliere la modalità di prestazione di servizi mediante la quale
le amministrazioni aggiudicatrici provvederanno alle proprie esigenze,
garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non
discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza
(sentenza Irgita, punto 48). 54 Si deve quindi rispondere alla prima questione dichiarando
che l’articolo 10, lettera h), e l’articolo 12, paragrafo 4,
della direttiva 2014/24 devono essere interpretati nel senso che non ostano a
una normativa regionale che subordina l’aggiudicazione di un appalto
pubblico alla condizione che un partenariato tra enti nel settore pubblico
non consenta di garantire il servizio di trasporto sanitario ordinario,
sempre che la scelta espressa a favore di una particolare modalità di
prestazione di servizi, ed effettuata in una fase precedente a quella dell’aggiudicazione
dell’appalto pubblico, rispetti i principi di parità di trattamento,
non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza. Sulla
seconda questione 55 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede,
in sostanza, se l’articolo 10, lettera h), e l’articolo 12,
paragrafo 4, della direttiva 2014/24 debbano essere interpretati nel senso
che ostano ad una normativa regionale che impone all’amministrazione
aggiudicatrice di giustificare la sua scelta di aggiudicare il servizio di
trasporto sanitario ordinario mediante gara d’appalto anziché di
affidarlo direttamente mediante una convenzione conclusa con un’altra
amministrazione aggiudicatrice. 56 Come risulta dalla risposta fornita alla prima
questione, né l’articolo 10, lettera h), né l’articolo 12,
paragrafo 4, di tale direttiva ostano ad una normativa regionale che prevede
l’aggiudicazione di un appalto pubblico solo in via sussidiaria e
derogatoria. 57 Di conseguenza, il diritto dell’Unione, in
particolare l’articolo 10, lettera h), e l’articolo 12, paragrafo
4, della direttiva 2014/24, non può ostare ad una normativa regionale che
impone all’amministrazione aggiudicatrice di dimostrare che le
condizioni di applicazione di dette disposizioni non sono soddisfatte. 58 Si deve quindi rispondere alla seconda questione
dichiarando che l’articolo 10, lettera h), e l’articolo 12,
paragrafo 4, della direttiva 2014/24 devono essere interpretati nel senso che
non ostano ad una normativa regionale che impone all’amministrazione
aggiudicatrice di giustificare la sua scelta di aggiudicare l’appalto
per il servizio di trasporto sanitario ordinario mediante gara
d’appalto piuttosto che di affidarlo direttamente mediante una
convenzione conclusa con un’altra amministrazione aggiudicatrice. Sulle
spese 59 Nei confronti delle parti nel procedimento
principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al
giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute
da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione. Per
questi motivi, 1) L’articolo
10, lettera h), e l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2) L’articolo
10, lettera h), e l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24
devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa
regionale che impone all’amministrazione aggiudicatrice di giustificare
la sua scelta di aggiudicare il servizio di trasporto sanitario ordinario
mediante gara d’appalto anziché di affidarlo direttamente mediante una
convenzione conclusa con un’altra amministrazione aggiudicatrice. Lussemburgo,
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