Cons.
Stato, Ad. Plen., Sent. 30 luglio 2008 n. 9, sulla la sorte del
contratto
d’appalto stipulato sulla base di un’aggiudicazione annullata, sulla
sussistenza della giurisdizione amministrativa e
sull’applicabilità dell’art. 2058 c.c.
L’Adunanza
Plenaria ritiene
di non doversi discostare dal delineato orientamento delle Sezioni
Unite della
Corte di Cassazione, secondo cui sussistente la giurisdizione civile
sulla
domanda volta ad ottenere, con efficacia di giudicato, l’accertamento
dell’inefficacia del contratto, la cui aggiudicazione sia stata
annullata dal
giudice amministrativo.
Tuttavia, la sentenza di annullamento della aggiudicazione determina in
capo
all’amministrazione soccombente l’obbligo di conformarsi alle relative
statuizioni, nell’ambito degli ulteriori provvedimenti che rimangono
salvi ai
sensi dell’art. 26 della legge n. 1034 del 1971: in altri termini,
l’annullamento dell’aggiudicazione è costitutivo di un vincolo
permanente e
puntuale sulla successiva attività dell’amministrazione (Cons.
Stato, Ad. Plen.
19 marzo 1984, n. 6), il cui contenuto non può prescindere
dall’effetto
caducatorio del contratto stipulato.
In sede di esecuzione della sentenza, pertanto, l’amministrazione non
può non
rilevare la sopravvenuta caducazione del contratto conseguente
all’annullamento
dell’aggiudicazione (secondo quanto, del resto, ribadito dalla Corte di
Cassazione, sez. I, 15 aprile 2008, n. 9906), similmente a quanto
avviene nel
caso di annullamento di una graduatoria di un pubblico concorso che
comporta la
caducazione degli effetti del contratto di lavoro su di essa fondato,
ovvero di
annullamento di una concessione di un bene o di un servizio pubblico
che
comporta la caducazione degli effetti dell’accordo accessivo.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
FATTO
1) Con il ricorso n. 212 del 2006, la società Engineering
Sanità Enti Locali
S.p.A. ha adito il Tar del Molise, chiedendo l’annullamento:
- dell’aggiudicazione definitiva adottata con deliberazione della
Giunta
regionale del 30 dicembre 2005, n. 1929, del servizio di attuazione del
programma delle azioni 7.2 e 7.3 E-health Molise e delle
attività di
manutenzione della piattaforma di assistenza ed affiancamento al
soggetto
gestore, della piattaforma stessa e dell'osservatorio individuato dalla
Regione
Molise, nonché dei verbali di gara n. 3 in seduta
riservata del
18.12.2005, n. 4 dell’1.10.2005 n. 5 del 24.10.2005 n. 7 del 29.12.2005
in
seduta pubblica e del verbale della seduta pubblica n. 6 del 22.12.2005;
- del bando, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e della
deliberazione della Giunta regionale n. 832 del 20 giugno 2005, di
nomina della
Commissione di gara.
Nelle conclusioni del ricorso, la società ha chiesto
l’annullamento del
provvedimenti impugnati con ogni conseguente statuizione e in via
subordinata,
qualora nel tempo fosse venuta meno ogni chance a conseguire
la
commessa, la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno
per
equivalente ai sensi dell’art. 7 della legge n. 205/2000, rappresentato
dalle
spese sostenute per la partecipazione alla gara nonché delle
ragionevoli chances
di vittoria che essa avrebbe avuto ove si fosse provveduto a
rinnovare la
procedura di gara, nella misura da quantificare nel corso del giudizio
o
ritenuta di giustizia.
2) La società ha esposto di avere partecipato alla gara indetta
dalla Regione
per la realizzazione di una rete attiva di information society e di
servizi
innovativi e l’istituzione di un osservatorio permanente della H-health
ed
interscambio regionale del programma e-health Molise da aggiudicarsi
con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con
l'assegnazione sino
ad un massimo di 70 punti per la qualità dell’offerta e di 30
punti per il
prezzo. Per il punteggio da attribuirsi all’offerta tecnica, l’art. 8
del
disciplinare di gara prevedeva i sottopunteggi massimi di 25 punti per
la
qualità complessiva, 20 punti per la coerenza della soluzione
proposta e dei
servizi offerti rispetto alle specifiche del capitolato nonché
per il rispetto
e l'aderenza agli standard di riferimento alle soluzioni adottate dal
CNIPA, 15
punti per la capacità e la competenza tecnica della concorrente
ed infine 10
punti per le eventuali migliorie progettuali e/o servizi e/o
prestazioni
aggiuntive rispetto a quanto imposto nel capitolato. Alla gara sono
state
ammesse nove concorrenti, tra cui la società Engineering
Sanità Enti Locali
s.p.a, ricorrente in primo grado e la Kpmg Advisory s.p.a.,
aggiudicataria della gara.
2.1) Dal verbale in seduta pubblica n. 6 del 22.12.2005, risulta che a
tutte le
concorrenti è stato assegnato il medesimo punteggio massimo di
70 punti in
relazione all'offerta tecnica. Nella stessa seduta sono state esaminate
le
offerte economiche, il cui punteggio, sommato a quello di 70 punti,
ottenuto da
ciascuna delle partecipanti ammesse, ha determinato la graduatoria,
nella quale
la società Engineering Sanità Enti Locali s.p.a. si
è posizionata al 7° posto,
con complessivi 88,49 punti, e la controinteressata, Kpmg Advisory ha
ottenuto
il 1° posto, con 100 punti. Ancora nella medesima seduta pubblica, la Commissione ha chiesto
all’aggiudicataria, al raggruppamento Finsiel ed
alla società K Solutions di fornire elementi giustificativi
delle loro offerta
ritenute affette da anomalia. Nella successiva seduta del 29.12.2005,
sono
state ritenute congrue le giustificazioni ed è stata aggiudicata
la gara in via
provvisoria alla Kpmg Advisory s.p.a..
3) Nel giudizio di primo grado, instaurato dalla società
Engineering Sanità
Enti Locali S.p.A. avverso gli anzidetti provvedimenti e l’operato
della
Commissione di gara, si sono costituite la regione Molise e la contro
interessata Kpmg Advisory S.p.A. che hanno eccepito
l’inammissibilità
dell’appello per la posizione in graduatoria della ricorrente (settima
fra le
ditte partecipanti qualificatesi) che non le avrebbe consentito
l’aggiudicazione della gara e per l’inesistenza dell’interesse
strumentale a
vedere indetta una nuova gara. Medio tempore è stato
stipulato il
relativo contratto, registrato il 17 febbraio 2006.
4) Con la sentenza riportata in epigrafe, il Tribunale amministrativo
regionale, respinte le eccezioni d’inammissibilità del ricorso
della Regione e
della controinteressata, lo ha accolto sul duplice rilievo che la Commissione, nell’assegnare
il punteggio massino di 70 all’offerta tecnica
di tutte le concorrenti, avrebbe svilito la ratio della gara
volta ad
individuare il progetto migliore anche eventualmente ad un prezzo
più elevato
in ragione del peso tecnico riconosciuto al valore del progetto
medesimo.
L’attribuzione del punteggio numerico era, poi, di per sé
insufficiente ad
assolvere l’onere di adeguata motivazione laddove la sua assegnazione
fosse
integrata da specifici criteri contenuti nel disciplinare di gara, il
cui art.
8 richiedeva una più puntuale spiegazione per rendere
ostensibili i giudizi
elaborati dalla Commissione.
4.1) La sentenza ha poi dichiarato inefficace il contratto per effetto
dei
venire meno di un presupposto. Nell’evidenza pubblica, il previo
esperimento
della fase di gara instaura un rapporto di presupposizione, assumendo
la
fisionomia propria di una condizione legale di efficacia del contratto,
di modo
che l'annullamento dell'aggiudicazione farebbe venir meno
retroattivamente un
presupposto condizionante del contratto, determinandone, con automatico
effetto
caducante, la perdita di efficacia.
4.2) Siffatta questione è stata ritenuta attratta dalla
giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, estesa, in virtù della communis
opinio,
anche alle questioni relative alla validità ed efficacia del
contratto, ferma
restando l’esclusione delle sole controversie relative all’esecuzione
del
contratto. Nell’esegesi dell'art. 6 della legge n. 205/2000,
l’attribuzione
delle controversie relative alle procedure di affidamento degli appalti
pubblici
alla giurisdizione esclusiva amministrativa risulterebbe del tutto
inutile, se
da tale ambito di competenza si eccettuassero le questioni relative
alla
validità ed all’efficacia del contratto, concernenti diritti
soggettivi.
L'esclusione di queste ultime dal novero di quelle conoscibili dal
giudice
amministrativo determinerebbe inoltre l'inaccettabile conseguenza di
costringere il ricorrente ad un defatigante iter giurisdizionale, dal
giudice
amministrativo per l'annullamento dell'aggiudicazione, a quello
ordinario per
l'annullamento o risoluzione o declaratoria di nullità del
contratto ed
eventualmente di nuovo al giudice amministrativo per il risarcimento
del danno.
5) La sentenza è stata appellata con distinti ricorsi da Kpmg
Advisory S.p.A. e
dalla Regione Molise. Nel procedimento R.G.R. n. 1082/07 si è
costituita la
società Engineering Sanità Enti Locali s.p.a.. Non si
è costituta la Regione
Molise. Nel
procedimento R.G.R. 2333/07 si cono costituite
la società Kpmg Advisory s.p.a e la società Engineering
Sanità Enti Locali
S.p.A.
6) Con l’ordinanza n. 1328/08 in data 28 marzo 2008, la Quinta Sezione ha riunito per
connessione soggettiva e oggettiva
gli appelli a quelli proposti dalla Kpmg Advisory s.p.a. (R.G.R. n.
1083/07) e
dalla Regione Molise (R.G.R. 2332/07) nei confronti della sentenza del
Tribunale amministrativo regionale del Molise 11 dicembre 2006, n. 1009
ed ha
rimesso all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato le seguenti
questioni:
a) la sorte del contratto d’appalto stipulato sulla base di
un’aggiudicazione
annullata;
b) la sussistenza della giurisdizione amministrativa, con riferimento
alle
domande ed al corrispondente tipo di decisioni al riguardo proponibili;
c) l’applicabilità alla fattispecie considerata degli artt. 23 e
25 cod. civ.;
d) l’ammissibilità, nel giudizio di cognizione, della condanna
della pubblica
amministrazione al rilascio di un provvedimento favorevole al
ricorrente;
e) i presupposti di applicabilità dell’art. 2058 cod. civ..
7) In data 30 maggio 2007 e in data 5 giugno 2008, Engineering
Sanità Enti
Locali S.p.A. ha depositato rispettivamente copia del riepilogo dei
costi
sostenuti e buste paga del personale impiegato per la realizzazione
degli
interventi nonché memoria illustrativa nella quale si evidenzia:
a) la Corte di cassazione,
sezione I°,
con la sentenza 15 aprile 2008, n. 9906 ha
affermato che la caducazione dei provvedimenti attraverso i quali si
è formata
in concreto la volontà contrattuale, priva l’amministrazione,
con efficacia ex
nunc, della legittimazione a contrattare sicché l’organo
amministrativo si
trova nella condizione di avere stipulato iniure e
l’annullamento
dell’aggiudicazione segna in via retroattiva la carenza di uno dei
presupposti
di efficacia del contratto;
b) la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 28
dicembre
2007, n. 27169 non è di ostacolo alla cognizione dell’eventuale
nullità o
inefficacia del contratto stipulato non solo in sede di ottemperanza ma
anche
in sede di cognizione diretta dell’atto di aggiudicazione, dal cui
annullamento
deriva la facoltà del Giudice amministrativo di conoscere
incidenter tantum
quando sia necessario quantificare il risarcimento del danno; la
necessità di
adire il Giudice ordinario per l’annullamento del contratto vulnera il
principio comunitario dell’effettività della tutela
giurisdizionale e implica
il rinvio della relativa questione alla Corte di Giustizia comunitaria
ai sensi
234 del Trattato;
c) gli artt. 244 e 11 del D.Lgs. n. 163 del 2006 confermano la riserva
al
Giudice ordinario delle sole controversie riguardanti la fase esecutiva
della
procedura ad evidenza pubblica e attraggono nella giurisdizione
esclusiva anche
le controversie inerenti la stipulazione del contratto di appalto;
escludere
dalla cognizione del giudice amministrativo l’incidenza
dell’annullamento sul
contratto già stipulato, frazionando la tutela del contraente
illegittimamente
pretermesso, contraddice al canone della ragionevole durata del
processo;
d) il novellato art. 7 della legge n. 1034 del 1971 demanda alla
giurisdizione
amministrativa tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento
del
danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica e il
riconoscimento degli altri diritti patrimoniali consequenziali;
l’annullamento
della gara fa sorgere in via consequenziale il diritto a far valere la
sopravvenuta inefficacia del contratto; il carattere rimediale della
cognizione
risarcitoria affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 204
del
2004 e n. 191 del 2006 confermano l’attribuzione al giudice
amministrativo,
dopo la legge n. 205 del 2000, della cognizione del contratto, alla
stregua di
fatto dedotto a fondamento delle domanda, che si assume causativo del
danno
ingiusto. La diversa interpretazione dell’art. 7 sarebbe irragionevole
e pertanto
in contrasto con l’art. 3 cost.;
e) la regola degli artt. 23 e 25 cod. civ. che fa salvi i diritti dei
terzi
acquistati in buona fede sulla base degli atti esecutivi delle delibere
degli
organi amministrativi delle fondazioni annullate non è
applicabile alle
procedure di gara, per il divieto di analogia e per
l’impossibilità di invocare
la buona fede dell’aggiudicatario;
f) l’interesse di Engineering Sanità Enti Locali s.p.a., ove
consegua la
posizione di aggiudicataria, è, alternativamente di tutela
conformativa e
risarcitoria per la parte di contratto rimasta ineseguita e rimane
risarcitoria
per la parte che ha avuto esecuzione;
8) La causa viene in decisione dopo essere stata discussa all’udienza
del 16
giugno 2008. Al termine dell’udienza, l’Adunanza Plenaria ha depositato
il
dispositivo della decisione, cui segue il deposito della relativa
motivazione.
DIRITTO
1) Con la sentenza gravata, il TAR per il Molise ha accolto il ricorso
della
s.p.a. Engineering Sanità Enti Locali ed ha annullato
l’aggiudicazione della
gara (disposta in favore della s.p.a. Kpmg Advisory), indetta dalla
Regione per
la realizzazione di una rete attiva di information society e di servizi
innovativi e l’istituzione di un osservatorio permanente di H-health ed
interscambio regionale del programma E-health Molise.
2) La sentenza ha annullato integralmente l’atto di aggiudicazione,
poiché il
punteggio massimo di 70 assegnato all’offerta tecnica di tutte le
concorrenti
non consentiva di individuare il progetto migliore e poiché il
punteggio
numerico è stato assegnato senza specifica motivazione, in
assenza di criteri
tali da rendere adeguate le valutazioni della commissione.
2.1) In sede di esame della domanda risarcitoria formulata dalla s.p.a,
Engineering, la sentenza ha dichiarato l’inefficacia sopravvenuta del
contratto
stipulato, sul presupposto che sussista sul punto la giurisdizione
amministrativa esclusiva, perché consequenziale all’annullamento
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 6 della legge n. 205/2000.
3) Rilevato che, nel corso del giudizio, vi è stata l’esecuzione
del contratto
quasi nella sua integralità, gli appellanti, Kpmg Advisory
(R.G.R. n. 1082/07)
e Regione Molise (R.G.R. n. 2333/07), hanno chiesto che sia dichiarato
il
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla gravata
statuizione
inerente l’avvenuta caducazione degli effetti del contratto, ed hanno
lamentato
l’ultrapetizione di tale statuizione, perché la questione della
caducazione del
contratto esulerebbe dalle domande formulate col ricorso in primo grado.
4) Con la decisione parziale in data 28 marzo 2008 n. 1328, la Quinta Sezione ha respinto gli
appelli nelle parti in cui essi
hanno contestato la sussistenza dell’interesse ad agire in capo alla
ricorrente
e la sussistenza dei vizi degli atti della Commissione di gara (con la
conseguente conferma della statuizione di annullamento della
aggiudicazione del
contratto) ed ha rimesso all’esame dell’Adunanza Plenaria le questioni
relative:
- alle conseguenze che l’annullamento dell’aggiudicazione comporta
sugli
effetti del contratto già stipulato;
- alla determinazione del giudice competente a conoscerne, in relazione
alle
quali è state demandata anche la censura di ultrapetizione della
sentenza, non
essendo stato il subentro nel contratto oggetto di richiesta in primo
grado.
5) Sugli effetti della pronunzia di annullamento, la Sezione
remittente ha richiamato le argomentazioni poste a base delle ordinanze
del 21
maggio 2004, n. 3355 della IV Sezione di questo Consiglio e dell’8
maggio 2005,
n. 104 del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia (sulle
quali
questa Adunanza Plenaria non si è potuta pronunciare per
intervenuta rinunzia
al ricorso e per irrilevanza dei quesiti formulati).
La Sezione ha precisato,
al
proposito, che la Quinta e la Quarta Sezione hanno
attribuito all’annullamento
dell’aggiudicazione un “effetto caducatorio” del contratto, mentre la Sesta Sezione ha ritenuto
sussistente la caducazione automatica, con la
necessaria cessazione dell’efficacia del negozio.
La Sezione remittente ha
inoltre dato
atto dell’orientamento della Quarta e della Sesta Sezione, circa la
necessità
dell’apposita domanda del ricorrente vittorioso, ferme restando
l’esigenza di
tutelare la buona fede del contraente e quella di evitare l’eccessiva
onerosità
dell’Amministrazione ad effettuare la sostituzione.
Sulla questione di giurisdizione, la Sezione remittente ha
puntualizzato che la richiesta consiste nel verificare se l’ambito
della
giurisdizione esclusiva – prevista dall’art. 6 della legge n. 205 del
2000 –
vada circoscritto alle controversie aventi ad oggetto le procedure di
affidamento di appalti pubblici, ovvero comprenda anche le questioni
inerenti
alla validità e alla efficacia del contratto, anche in relazione
al potere del
giudice amministrativo di emanare pronunce costitutive (di annullamento
o di
risoluzione), oppure se si possa accertare l’inefficacia del contratto
con una
pronunzia dichiarativa, anche in via incidentale, in applicazione
dell’art. 7
della legge n. 205 del 2000.
In questo contesto, è anche rimesso l’esame del vizio di
ultrapetizione della
sentenza, poiché il ricorso di primo grado non avrebbe
espressamente chiesto
che fosse dichiarata la caducazione degli effetti del contratto
conseguente
alla aggiudicazione poi annullata.
5) Così ricostruite le questioni sollevate nell’ordinanza di
rimessione,
ritiene l’Adunanza Plenaria che vada preliminarmente esaminato l’ambito
di
operatività dell’art. 244, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006
(che ha
sostituito, per l’abrogazione disposta dal successivo art. 256, l’art.
6, comma
1, della legge n. 205 del 2000).
Il medesimo comma 1 ha attribuito alla
giurisdizione esclusiva amministrativa tutte le controversie, incluse
quelle
risarcitorie, relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi
e
forniture ad opera di soggetti aggiudicatori comunque tenuti
all’applicazione
delle norme comunitarie o alle regole dell’evidenza pubblica.
Nell’art. 7, comma 1, della legge 205 del 2000 (che ha sostituito,
modificandole, le corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 80 del
1998), alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di
pubblici
servizi sono devolute le controversie aventi ad oggetto le procedure di
affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture svolte
da
soggetti tenuti ad applicare le norme comunitarie (art. 33, comma 1
lett. d),
D.Lgs. n. 80/1998), per le quali lo stesso giudice amministrativo
dispone,
anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento
del
danno ingiusto (art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 80/1988).
5.1) La possibilità di comprendere nella giurisdizione esclusiva
del giudice
amministrativo anche le controversie relative all’esecuzione dei
contratti di
appalto è stata esclusa dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, sia con
riferimento all’art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998 (Cass., Sez. Un. 30
marzo
2000, n. 72) sia con riguardo all’art. 6 della legge n. 205 del 2000,
la cui
disciplina non recherebbe alcuna modifica agli ordinari criteri di
riparto
delle giurisdizioni (Cass. Sez. Un. 19 aprile 2004, n. 76461; 22 luglio
2002,
n. 10726).
5.2) Senza discostarsi dall’indirizzo delle Sezioni Unite, l’Adunanza
Plenaria
di questo Consiglio (Cons. Stato, Ad. Plen. 5 settembre 2005, n. 6) ha
ravvisato la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla
domanda di
risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi
riconducibili
alla fase pubblicistica precontrattuale, poiché l’art. 6 della
legge n. 205 del
2000 ha previsto la
giurisdizione
esclusiva del Giudice amministrativo per tutte le controversie
riguardanti la
fase anteriore alla stipula dei contratti di lavori, forniture e
servizi:
l’art. 6 non è stato inciso dai principi enunciati dalla
sentenza n. 204 del
2004 della Corte costituzionale, che ha riguardato l’art. 7 della legge
n. 205
del 2000 (che ha modificato l’originaria versione degli artt. 33 e 34
del
decreto legislativo n. 80 del 1998 sulla giurisdizione esclusiva in
materia
edilizia, urbanistica e servizi pubblici).
5.3) La limitazione della giurisdizione esclusiva amministrativa alla
sola fase
pubblicistica dell’appalto, anteriore al momento della stipula del
contratto, è
stata affermata dalle Sezioni Unite, in sede di regolamento preventivo,
nelle
controversie sui corrispettivi per l’affidamento di pubblici servizi,
ritenute
proprie della fase di esecuzione del rapporto e quindi estranee
all’art. 33,
del D.Lgs. n. 80 del 1998 (Cass. Sez. Un. ord. 22 agosto 2007, n.
17829; ord.
22 agosto 2007, n. 17830), in relazione a giudizi riguardanti la
domanda di
risoluzione dell’appalto di servizi con incameramento della garanzia
fideiussoria, stante l’attinenza del recesso dal contratto a posizioni
di
diritto soggettivo (Cass. Sez. Un. ord. 27 febbraio 2007, n. 4427) e
nelle
questioni di annullamento dei contratti di manutenzione e ripristino di
opere
pubbliche, sottratti all’incidenza dei poteri discrezionali ed
autoritativi
della pubblica amministrazione (Cass. SS.UU. ord. 27 febbraio 2007, n.
4116).
5.4) L’appartenenza al giudice naturale della legittimità
dell’esercizio della
funzione pubblica della valutazione dell’agire autoritativo consentito
dalla
legge, a prescindere dalla qualificazione dell’atto o del comportamento
come
illecito o illegittimo, è stata più recentemente
ricondotta da questa stessa
Adunanza Plenaria alla “diretta applicazione dei principi di
effettività e
concentrazione della tutela” oltre che dall’attribuzione dalla legge
ordinaria
al “giudice naturale dell’amministrazione” non solo delle domande
impugnatorie
di annullamento dell’attività autoritativa, ma di tutte le
questioni relative
all’eventuale risarcimento del danno ingiusto anche attraverso la
reintegrazione in forma specifica (Cons. Stato, Ad. Plen. 22 ottobre
2007, n.
12).
Nella giurisdizione amministrativa, il risarcimento del danno ingiusto
non
costituisce, infatti, una nuova materia ma uno strumento di tutela
ulteriore
rispetto a quello demolitorio che ne completa i poteri, in armonia con
l’art.
24 Cost., concentrando l’intera protezione del cittadino in un unico
giudice,
idoneo ad offrire la piena tutela oltre agli interessi legittimi, anche
ai
diritti soggettivi anche costituzionalmente garantiti se coinvolti
nell’esercizio della funzione amministrativa (Corte cost. 27 aprile
2007, n.
140).
5.5) Diversamente da siffatta impostazione, che riconduce nell’alveo
della
giurisdizione amministrativa tanto la dichiarazione di nullità,
quanto quella
di inefficacia o di annullamento del contratto di appalto a seguito
dell’annullamento della delibera di scelta del contraente all’esito
dell’aggiudicazione,
le Sezioni Unite hanno mantenuto ferma l’esclusione dagli artt. 6 e 7
della
legge n. 205 del 2000 della fase di esecuzione del rapporto, devoluta
al
giudice civile, cui spetta la verifica di conformità alle norme
positive delle
regole e delle condotte seguite dai contraenti per disciplinare i loro
opposti
interessi (Cass. Sez. Un. 28 dicembre 2007, n. 27169).
5.6) L’art. 244 del D.Lgs. n. 163 del 2006 è stato pertanto
interpretato nel
senso che:
- la giurisdizione del giudice civile sussiste in ordine
all’accertamento delle
conseguenze provocate dalla sopravvenuta mancanza delle condizioni di
legalità
del vincolo contrattuale, essendo il criterio di riparto della
giurisdizione
basato unicamente sulla separazione imposta dall’art. 103, comma 1,
Cost. tra
il piano procedimentale del diritto pubblico e quello negoziale, retto
interamente dal diritto privato (Cass. Sez. Un. 28 dicembre 2007, n.
27169);
- la giurisdizione del giudice civile sussiste anche quando si tratti
di
individuare, con statuizioni idonee a passare in giudicato, le
conseguenze
prodotte sul contratto dalla sentenza amministrativa di annullamento
della
aggiudicazione della gara (Cass. Sez. Un. 23 aprile 2008, n. 10443).
6) L’Adunanza Plenaria ritiene di non
doversi discostare dal delineato orientamento delle Sezioni Unite della
Corte
di Cassazione, secondo cui sussistente la giurisdizione civile sulla
domanda
volta ad ottenere, con efficacia di giudicato, l’accertamento
dell’inefficacia
del contratto, la cui aggiudicazione sia stata annullata dal giudice
amministrativo.
Nel vigente sistema, infatti, non sussiste una espressa previsione
normativa di
carattere generale sulla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in
ordine alle controversie riguardanti la fase dell’esecuzione del
contratto
d’appalto: pertanto, nel caso di una specifica domanda intentata da chi
abbia
chiesto ed ottenuto dal giudice amministrativo l’annullamento della
aggiudicazione, ovvero in presenza di una domanda di una delle parti
del
contratto pubblico d’appalto stipulato medio tempore, sussiste
la
giurisdizione civile quando si intendano far accertare – con efficacia
di
giudicato – le conseguenze che la medesima sentenza ha prodotto sul
contratto.
Resta in tal modo estranea alla cognizione del giudice amministrativo
la
domanda di reintegrazione in forma specifica, pure prevista insieme al
risarcimento per equivalente dall’articolo 35 del D. Lgs. n. 80 del
1998, come
sostituito dall’articolo 7 della legge n. 205 del 2000: infatti, posto
che
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fissata
dall’articolo
244 del D. Lgs. n. 163 del 2006 rientrano le sole controversie inerenti
le
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, con esclusione
di ogni
domanda che concerna la fase dell’esecuzione dei relativi contratti,
alla
richiesta di annullamento dell’aggiudicazione può conseguire
solo il
risarcimento del danno per equivalente, ma non anche la reintegrazione
in forma
specifica che, incidendo necessariamente sul contratto e quindi sulla
fase
negoziale e sui diritti soggettivi, esula dai poteri giurisdizionali
amministrativi.
6.1) Tali conclusioni tuttavia non comportano sul piano del
sistema della
giustizia amministrativa - con specifico riferimento si principi
sanciti dagli
articoli 24 e 113 della Costituzione - una diminuzione della tutela del
soggetto che abbia ottenuto l’annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione.
6.1.1) Innanzitutto, la sentenza di
annullamento della aggiudicazione determina in capo all’amministrazione
soccombente
l’obbligo di conformarsi alle relative statuizioni, nell’ambito degli
ulteriori
provvedimenti che rimangono salvi ai sensi dell’art. 26 della legge n.
1034 del
1971: in altri termini, l’annullamento dell’aggiudicazione è
costitutivo di un
vincolo permanente e puntuale sulla successiva attività
dell’amministrazione
(Cons. Stato, Ad. Plen. 19 marzo 1984, n. 6), il cui contenuto non
può
prescindere dall’effetto caducatorio del contratto stipulato.
In sede di esecuzione della sentenza, pertanto, l’amministrazione non
può non
rilevare la sopravvenuta caducazione del contratto conseguente
all’annullamento
dell’aggiudicazione (secondo quanto, del resto, ribadito dalla Corte di
Cassazione, sez. I, 15 aprile 2008, n. 9906), similmente a quanto
avviene nel
caso di annullamento di una graduatoria di un pubblico concorso che
comporta la
caducazione degli effetti del contratto di lavoro su di essa fondato,
ovvero di
annullamento di una concessione di un bene o di un servizio pubblico
che
comporta la caducazione degli effetti dell’accordo accessivo.
Anche nell’emanare i provveedimenti ulteriori che conseguono
all’effetto
caducatorio dell’annullamento dell’aggiudicazione della gara,
l’amministrazione
deve tenere conto dei principi enunciati nella sentenza di annullamento
e delle
conseguenze giuridiche determinate dal suo contenuto ed orientare
conseguentemente la sua ulteriore azione.
Rispetto a tali provvedimenti, il sindacato del giudice
amministrativo è
pieno e completo, investendo situazioni che restano esclusivamente nel
campo
del diritto pubblico e che non si intersecano mai con il piano dei
diritti
soggettivi sorti dal vincolo contrattuale imperniato
sull’aggiudicazione
annullata.
6.1.2) Ove poi l’amministrazione non si conformi puntualmente ai
principi
contenuti nella sentenza oppure non constati le conseguenze giuridiche
che da
essa discendono, ovvero ancora nel caso di successiva sua inerzia, l’interessato può instaurare il giudizio di
ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo - nell’esercizio
della sua
giurisdizione di merito - ben può sindacare in modo pieno e
completo (e
satisfattivo per il ricorrente) l’attività posta in essere
dall’amministrazione
o anche il suo comportamento omissivo, adottando tutte le misure
(direttamente
o per il tramite di un commissario) necessarie ed opportune per dare
esatta ed
integrale esecuzione alla sentenza e per consentire una corretta
riedizione del
potere amministrativo.
In tal modo, il giudice amministrativo può realizzare il
contenuto conformativo
della sentenza, di per sé riferibile alla fase pubblicistica
successiva
all’annullamento ed emanare tutti i provvedimenti idonei ad assicurare
al
ricorrente vittorioso il bene della vita effettivamente perseguito
attraverso
il giudizio di legittimità e reintegrarlo pienamente nella
situazione concreta
che avrebbe dovuto già conseguire qualora l’amministrazione non
avesse adottato
l’atto di aggiudicazione illegittimo: ciò perché la
funzione del giudice
dell’ottemperanza è proprio quella di adeguare la situazione di
fatto a quella
di diritto nascente dal giudicato, nell’esercizio della potestà
di riformare
l’atto illegittimo o sostituirlo, espressamente conferitagli dall’art.
26 della
legge n. 1034 del 1971.
6.1.3) La separazione imposta dall’art. 103, co. 1, cost. tra
il piano
negoziale e quello procedimentale, se preclude ogni pronunzia da parte
del
giudice amministrativo sul regolamento dei rapporti con
l’aggiudicatario
connessi all’annullamento dell’atto illegittimo (Cass. SS.UU. 28
dicembre 2007,
n. 27169), non incide in alcun modo sulla realizzazione in concreto
dell’effetto conformativo sia da parte dell’amministrazione,
nell’esecuzione
spontanea del giudicato, sia da parte del giudice dell’ottemperanza,
nell’eventuale fase dell’esecuzione.
La sostituzione dell’aggiudicatario, quale “reintegrazione in forma
specifica”
del soggetto che ha ottenuto la statuizione di annullamento,
appartiene,
invero, agli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione che rimangono
comunque salvi dopo la pronunzia emanata nel giudizio di
legittimità.
Di questi provvedimenti, il giudice amministrativo conosce nella sede
dell’ottemperanza perché appartengono alle condotte materiali e
all’adeguamento
della situazione di fatto a quella di diritto, che l’amministrazione
è tenuta a
realizzare nel dare esecuzione al giudicato e ripristinare le ragioni
del
ricorrente in conformità alle statuizioni dell’annullamento.
Non è pertanto escluso che nel quadro della verifica della
corretta
conformazione alla sentenza da eseguire, il giudice amministrativo, per
effetto
dei suoi ampi poteri derivanti proprio dall’esercizio della
giurisdizione di
merito, possa effettivamente reintegrare
in forma specifica la parte vittoriosa nei diritti connessi al
giudicato e
quindi, eventualmente, nella sua posizione di aggiudicatario della
gara, in
luogo del contraente nei cui confronti l’aggiudicazione è stata
impugnata.
7) Conclusivamente, si deve ritenere che è sottratta
alla giurisdizione
esclusiva del Giudice amministrativo la decisione sulla domanda
formulata a
pagg. 18/19 del ricorso di primo grado, volta a conseguire - quale
“reintegrazione in forma specifica” - l’aggiudicazione o l’assegnazione
del
servizio (anche parziale).
In tali limiti, vanno accolti gli appelli in epigrafe.
8) La riforma della gravata statuizione sulla caducazione degli effetti
del
contratto comporta l’irrilevanza della ulteriore questione, sollevata
dalla
Sezione remittente, se siano rilevanti i principi espressi dagli artt.
23 e 25
cod. civ. nel caso in cui vi sia la buona fede di chi abbia contratto
con una
persona giuridica privata.
9) Pertanto, l’adunanza plenaria, ferme restando le statuizioni
definitive già
pronunciate dalla Sezione remittente:
- accoglie in parte gli appelli e dichiara il difetto di giurisdizione
del
giudice amministrativo sulla domanda di primo grado e riproposta nel
giudizio
d’appello, volta a far accertare - con efficacia di giudicato -
l’avvenuta
caducazione del contratto d’appalto;
- fa salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità
amministrativa,
conseguenti all’annullamento dell’aggiudicazione, disposto con la
sentenza di
primo grado, con una statuizione confermata dalla Sezione remittente;
- dispone che sulle residue questioni controverse tra le parti –
nonché sulle
spese e sugli onorari del giudizio - si pronunci la Sezione
remittente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria):
- accoglie in parte gli appelli e dichiara il difetto di giurisdizione
del
giudice amministrativo sulla domanda di primo grado (e riproposta nel
giudizio
d’appello) volta a far accertare – con efficacia di giudicato –
l’avvenuta
caducazione del contratto d’appalto;
- fa salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità
amministrativa,
conseguenti all’annullamento dell’aggiudicazione (disposto con la
sentenza di
primo grado, con una statuizione confermata dalla Sezione remittente);
- dispone che sulle residue questioni controverse tra le parti –
nonché sulle
spese e sugli onorari del giudizio - si pronunci la Sezione
remittente
Dispone la restituzione del fascicolo alla segreteria dell’adunanza
plenaria,
affinché provveda a trasmetterlo alla Quinta Sezione.
Così deciso in Roma il 16 giugno 2008 dal Consiglio di Stato, in
sede
giurisdizionale (adunanza plenaria), in camera di consiglio, con
l’intervento
dei signori:
Paolo Salvatore - presidente del Consiglio di Stato
Giovanni Ruoppolo - presidente di sezione
Gaetano Trotta - presidente di sezione
Costantino Salvatore - consigliere
Luigi Maruotti - consigliere
Pier Luigi Lodi - consigliere
Paolo Buonvino - consigliere
Luciano Barra Caracciolo - consigliere
Cesare Lamberti - consigliere estensore
Aldo Fera - consigliere
Filoreto D’Agostino - consigliere
Domenico Cafini - consigliere
Claudio Marchitiello - consigliere
DEPOSITA IN
SEGRETERIA
IL 30/07/2008
|