Aggiornamento - Amministrativo |
Cons. Stato, Commissione speciale, 14 febbraio 2013, n. 677 (reso in
sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato), sull’immediata
impugnabilità dei regolamenti e sulla legittimazione degli enti
esponenziali Gli Enti esponenziali sono legittimati ad
impugnare immediatamente i regolamenti
a tutela di interessi omogenei del gruppo rappresentato. E’ questo il principio affermato, in sede di
decisione su ricorso straordinario al capo dello Stato, concernente
l’impugnativa da parte di un'associazione di categoria, di alcune
disposizioni del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con
il quale è stato adottato il "Regolamento di esecuzione e di attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/Ce»". Le persone fisiche non sono di norma legittimati ad impugnare disposizioni regolamentari che contengono
norme generali e astratte, mancando sia una posizione differenziata, sia
l'attualità della lesione, se non unitamente ai provvedimenti applicativi di
detta norma regolamentare. Le associazioni di categoria, invece, in
quanto enti esponenziali degli interessi omogenei della categoria di
riferimento, sono legittimati alla immediata presentazione del ricorso, a
condizione che la norma regolamentare impugnata, ancorchè
generale ed astratta, leda l'interesse
omogeneo del gruppo (e non pregiudichi l'interesse di alcuni contro
l'interesse di altri rappresentati). Infatti, la norma regolamentare impugnata, pur non
potendo, per il suo carattere di generalità e astrattezza, provocare un
pregiudizio immediato in capo al singolo (che sarà leso con concretezza ed attualità solo dal provvedimento applicativo), può,
tuttavia, essere fonte di disposizioni che colpiscono indistintamente, in
maniera indifferenziata, l'interesse comune ed omogeneo di tutti gli
appartenenti ad una determinata categoria del quale è titolare l'ente
esponenziale. Infatti, l'annullamento può essere chiesto dall’Ente
esponenziale, al fine di tutelare interessi omogenei
e comuni degli appartenenti al gruppo. Tale possibilità di tutela immediata
azionabile da parte dell'ente esponenziale richiede, quindi, quale condizione
di ammissibilità che l'interesse che si fa valere, in sede di ricorso avverso
l'atto regolamentare, sia appunto un interesse omogeneo e comune a tutti gli
appartenenti alla collettività rappresentata. L'ente collettivo non è
legittimato, invece, ad agire a tutela degli interessi di alcuni appartenenti
al gruppo contro gli altri, venendo altrimenti meno la sua funzione e la sua
stessa ragion d'essere e, quindi, l'interesse collettivo del quale l'ente è titolare (N.D.R. diversa è la posizione
della giurisprudenza per quanto concerne la più ampia legittimazione degli
Ordini professionali trattandosi di Enti Pubblici vedi Ad Plen
3 giungo 2011, n. 10 ) |
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