Aggiornamento - Amministrativo |
Anche per Cassazione
civile, sez. un.,
L'ipotesi
prospettata di inefficacia del vincolo per
inopponibilità dovuta alla asserita nullità/inesistenza della trascrizione e
al difetto di notifica non implica che il successivo esercizio della
prelazione, fondato su siffatto vincolo, integri
una fattispecie di carenza di potere in astratto. L'unica che consente di
configurare, nel sindacato giurisdizionale relativo all'esercizio di funzioni
restrittive, la giurisdizione del giudice civile. Sussiste, infatti, la giurisdizione del
giudice ordinario quando, nelle funzioni restrittive, il provvedimento nullo
per difetto di attribuzione pretende di incidere su un diritto soggettivo a
stampo conservativo. In questa ipotesi l'azione amministrativa che si riversa
in un provvedimento nullo per difetto di attribuzione non è idonea a scalfire
il diritto soggettivo. E', pertanto, tale posizione giuridica che viene fatta valere direttamente dal soggetto leso, con
conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario. Tuttavia, va precisato che secondo la
giurisprudenza amministrativa ormai consolidata, "con Per contro,
quando mancano, nel caso concreto, i requisiti fissati dalle norme per
l'esercizio del potere formalmente attribuito alla Pubblica Amministrazione,
ricorre una violazione di legge che mette in discussione la legittimità
dell'atto e il corretto esercizio del potere amministrativo. L'orientamento
della giurisprudenza amministrativa è stato confermato anche da questa Corte,
secondo cui "il difetto assoluto di attribuzione delineato in via
generale dalla L. 3.1) Venendo al
caso di specie, le doglianze si appuntano sulla violazione delle norme in
tema di notifica e trascrizione del vincolo, le quali presuppongono
l'esistenza del potere del Ministero, conferito originariamente dalla L. n.
1089 del 1939, di valutare la rilevanza storica ed
artistica del bene, riservandosi il successivo e conseguente potere di
valutare l'opportunità dell'acquisizione del medesimo per la tutela
dell'interesse generale. Tali norme perimetrano l'esercizio del diritto di prelazione,
fissandone i requisiti e le modalità esplicative.
L'eventuale inosservanza delle norme in tema di trascrizione e notificazione,
ancorchè si risolvano
nella asserita inesistenza/nullità/inefficacia di tali atti non attengono
all'an bensì al quomodo
della potestà pubblica, essendo un posterius
rispetto all'atto amministrativo, vincolo archeologico, con cui è stato
esercitato il potere attribuito al Ministero dalla legge. I vizi prospettati
in ricorso gravitano, pertanto, nell'ambito della illegittimità
e sono attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo. Contrariamente a
quanto sostiene parte ricorrente, infatti, la posizione fatta valere, a
fronte del potere formalmente conferito in astratto, è di interesse
legittimo oppositivo, e non di diritto soggettivo. In questo senso
è corretta l'affermazione secondo cui "le questioni attinenti alla
notifica del vincolo ed alla sua trascrizione (...)
sono relative all'esercizio del potere discrezionale della PA ed alle sue
modalità di esplicazione". Va affermata,
pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo. |
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