Aggiornamento - Amministrativo

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – sentenza 4 aprile 2016 n. 6450, spetta al giudice ordinario la domanda risarcitoria proposta contro la P.A. ove si contesti la lesione dell’affidamento incolpevole su di un provvedimento amministrativo

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Nel 2012 Aurum Gestioni spa, titolare dell’azienda alberghiera Baia Paraelios, ha citato il comune di Parghelia, davanti al tribunale di Napoli, svolgendo domanda di risarcimento dei danni causati dalla chiusura dell’attività alberghiera, disposta dal Comune per mancanza dei certificati di agibilità e di prevenzione incendi.

Ha dedotto che il Comune aveva in precedenza (10 giugno 2005) concesso la licenza di esercizio, senza la quale essa non avrebbe mai acquistato il ramo di azienda cedutole dalla Parmatour spa.

Ha convenuto in giudizio anche la Timog spa, locatrice dell’immobile.

Il Comune, costituendosi con comparsa del luglio 2012, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo; ha rilevato che pende presso il Tar Calabria procedimento promosso da Aurum per l’annullamento dell’ordinanza di chiusura n. 24/2010.

II Comune ha resistito alla domanda rilevando la propria carenza di legittimazione passiva e deducendo che l’ordinanza di chiusura non equivale a revoca delle precedenti autorizzazioni amministrative, ma solo ad una chiusura temporanea a tutela dell’incolumità pubblica e privata.

1.1) Il giudice istruttore di Napoli, con ordinanza 26 settembre 2013, dopo aver trattenuto la causa in riserva sulla questione di giurisdizione, ha rigettato l’eccezione e disposto il prosieguo della trattazione.

Il Comune ha notificato ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Aurum ha resistito con controricorso.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria ex art. 380 ter c.p.c..

Ha condivisibilmente rilevato che l’istanza è proponibile, perchè successiva non a una sentenza – sul merito o la giurisdizione – ma a un’ordinanza revocabile.

Ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2) Il Comune di Parghelia deduce che nel giudizio promosso per impugnare davanti al Tar l’ordinanza di chiusura n. 24 potevano essere svolte le domande risarcitorie, perchè davanti al giudice amministrativo devono essere concentrati “sia i poteri di annullamento dell’atto sia la pronuncia sul risarcimento del danno”.

Chiede quindi che sia dichiarato il difetto di giurisdizione per favorire la concentrazione dei giudizi.

Questa tesi non può essere accolta.

La domanda esposta in citazione, alla quale occorre avere riguardo per stabilire quale sia il giudice munito di giurisdizione, non si basa su vizi dell’atto amministrativo, ma è imperniata diversamente.

Aurum si duole infatti dell’affidamento indotto dal comune con la licenza d’esercizio rilasciata nel 2005, che avrebbe spinto parte attrice (cfr. pag. 8 della citazione) ad acquistare l’azienda senza poter “prevedere o immaginare” che il Comune avrebbe successivamente ordinato la chiusura per assenza di quei certificati, che erano “presupposto imprescindibile” per il rilascio iniziale della licenza stessa.

Opportunamente il PG, la cui requisitoria si muove nel senso ora esposto, ha rilevato che oggetto principale dell’azione instaurata davanti al giudice ordinario non è un vizio dell’ordinanza di chiusura, la cui validità è anzi presupposto fattuale dell’asserita illiceità della licenza di esercizio rilasciata nel 2005, sulla quale avrebbe in buona fede fatto affidamento l’acquirente.

2.1) Nella prospettazione di citazione non vi è materia per sussumere la pretesa risarcitoria di cui qui si discute nel giudizio amministrativo in cui è impugnata la ordinanza di chiusura.

Il risarcimento che si invoca non è infatti consequenziale a una illegittimità dell’atto impugnato davanti al Tar, ma alla erronea emanazione del precedente atto amministrativo, fonte di affidamento incolpevole in vista di un investimento economico (l’acquisto del bene), che potrebbe rivelarsi pregiudizievole.

3) I rilievi svolti in memoria, ove si deduce la contraddittorietà delle posizioni assunte da Aurum, che nel giudizio amministrativo “considera lecita la licenza di esercizio”, non influiscono sulla individuazione della materia del contendere dedotta davanti al tribunale e quindi sulla giurisdizione.

La prognosi di fondatezza di una domanda o le finalità, in ipotesi cautelative, che hanno portato a introdurre un giudizio ordinario restano irrilevanti, sullo sfondo della contesa.

Ai fini del regolamento sulla giurisdizione le Sezioni Unite devono infatti verificare soltanto se la domanda proposta appartenga, in relazione al petitum sostanziale dedotto in giudizio, alla giurisdizione del giudice adito o del giudice amministrativo (cfr. Cass. 11229/14).

Nel caso di specie non v’è dubbio che sia rimproverata all’amministrazione pubblica non un’illegittimità provvedimentale riconducibile a un potere discrezionale dell’amministrazione (Cass. 9690/13), ma una condotta illecita, in violazione del generale principio del neminem laedere.

Trattasi di materia del contendere rimessa quindi al giudice ordinario (cfr. Cass. 17586/15), poiché l’attore lamenta una lesione della sua integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l’esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l’efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole.

4) La tesi sostenuta in ricorso va quindi disattesa e deve farsi luogo alla declaratoria di sussistenza di giurisdizione del giudice ordinario.

Per completezza va precisato che infondatamente parte resistente aveva dedotto la carente esposizione dei fatti ex art. 366 c.p.c., n. 3 e il difetto di procura speciale.

Come rilevato dalla Procura generale, il ricorso consente di comprendere senza difficoltà i fatti di causa, relativamente alla questione controversa, limitata alla decisione sulla giurisdizione.

La procura rilasciata per il ricorso per regolamento è sicuramente procura speciale, giacché è posta a margine del ricorso e risulta rilasciata da persona qualificatasi come Sindaco del Comune (Cass. 1215/15).

5) Discende da quanto esposto la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo a carico di parte ricorrente, risultata soccombente. Ratione materiae non è applicabile il disposto di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 1 quater, introdotto della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

 P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 8.000 (ottomila) per compenso, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 17 novembre 2015.

Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2016.

 

 

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