Aggiornamento - Amministrativo |
CORTE DI
CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – sentenza 4 aprile 2016 n. 6450,
spetta al giudice ordinario la domanda risarcitoria proposta contro la
P.A. ove si contesti la lesione dell’affidamento incolpevole su di un
provvedimento amministrativo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1) Nel 2012 Aurum
Gestioni spa, titolare dell’azienda alberghiera Baia Paraelios, ha citato il comune di Parghelia,
davanti al tribunale di Napoli, svolgendo domanda di risarcimento dei danni
causati dalla chiusura dell’attività alberghiera, disposta dal Comune
per mancanza dei certificati di agibilità e di prevenzione
incendi. Ha dedotto che il Comune aveva
in precedenza (10 giugno 2005) concesso la licenza di esercizio, senza la quale
essa non avrebbe mai acquistato il ramo di azienda cedutole dalla Parmatour spa. Ha
convenuto in giudizio anche Il Comune, costituendosi con
comparsa del luglio 2012, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario in favore del giudice amministrativo; ha
rilevato che pende presso il Tar Calabria procedimento promosso da Aurum per l’annullamento dell’ordinanza di
chiusura n. 24/2010. II Comune ha resistito alla
domanda rilevando la propria carenza di legittimazione
passiva e deducendo che l’ordinanza di chiusura non equivale a revoca
delle precedenti autorizzazioni amministrative, ma solo ad una chiusura
temporanea a tutela dell’incolumità pubblica e privata. 1.1) Il giudice istruttore di
Napoli, con ordinanza 26 settembre 2013, dopo aver trattenuto la causa in
riserva sulla questione di giurisdizione, ha rigettato l’eccezione e
disposto il prosieguo della trattazione. Il Comune ha notificato ricorso
per regolamento preventivo di giurisdizione. Aurum
ha resistito con controricorso. Il Procuratore generale ha
depositato requisitoria ex art. 380 ter c.p.c.. Ha condivisibilmente
rilevato che l’istanza è proponibile, perchè successiva non a una sentenza – sul merito o
la giurisdizione – ma a un’ordinanza revocabile. Ha chiesto che sia dichiarata
la giurisdizione del giudice ordinario. Parte ricorrente ha depositato
memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 2) Il Comune di Parghelia deduce che nel giudizio promosso per impugnare
davanti al Tar l’ordinanza di chiusura n. 24 potevano essere svolte le
domande risarcitorie, perchè davanti al giudice
amministrativo devono essere concentrati “sia i poteri di annullamento
dell’atto sia la pronuncia sul risarcimento del danno”. Chiede quindi che sia
dichiarato il difetto di giurisdizione per favorire la concentrazione dei
giudizi. Questa tesi non può essere
accolta. La domanda esposta in
citazione, alla quale occorre avere riguardo per stabilire quale sia il
giudice munito di giurisdizione, non si basa su vizi dell’atto
amministrativo, ma è imperniata diversamente. Aurum
si duole infatti dell’affidamento indotto dal
comune con la licenza d’esercizio rilasciata nel 2005, che avrebbe
spinto parte attrice (cfr. pag. 8 della citazione) ad acquistare
l’azienda senza poter “prevedere o immaginare” che il
Comune avrebbe successivamente ordinato la chiusura per assenza di quei
certificati, che erano “presupposto imprescindibile” per il
rilascio iniziale della licenza stessa. Opportunamente il PG, la cui
requisitoria si muove nel senso ora esposto, ha rilevato che oggetto
principale dell’azione instaurata davanti al giudice ordinario non è un
vizio dell’ordinanza di chiusura, la cui validità è anzi presupposto
fattuale dell’asserita illiceità della licenza di
esercizio rilasciata nel 2005, sulla quale avrebbe in buona fede fatto
affidamento l’acquirente. 2.1) Nella prospettazione
di citazione non vi è materia per sussumere la pretesa risarcitoria di cui
qui si discute nel giudizio amministrativo in cui è impugnata la ordinanza di chiusura. Il risarcimento che si invoca non è infatti consequenziale a una illegittimità
dell’atto impugnato davanti al Tar, ma alla erronea emanazione del
precedente atto amministrativo, fonte di affidamento incolpevole in vista di
un investimento economico (l’acquisto del bene), che potrebbe rivelarsi
pregiudizievole. 3) I rilievi svolti in memoria,
ove si deduce la contraddittorietà delle posizioni assunte da Aurum, che nel giudizio amministrativo “considera
lecita la licenza di esercizio”, non influiscono sulla
individuazione della materia del contendere dedotta davanti al
tribunale e quindi sulla giurisdizione. La prognosi di fondatezza di
una domanda o le finalità, in ipotesi cautelative, che hanno portato a
introdurre un giudizio ordinario restano
irrilevanti, sullo sfondo della contesa. Ai fini del regolamento sulla
giurisdizione le Sezioni Unite devono infatti
verificare soltanto se la domanda proposta appartenga, in relazione al petitum sostanziale dedotto in giudizio, alla
giurisdizione del giudice adito o del giudice amministrativo (cfr. Cass.
11229/14). Nel caso di specie non
v’è dubbio che sia rimproverata all’amministrazione pubblica non
un’illegittimità provvedimentale
riconducibile a un potere discrezionale dell’amministrazione (Cass.
9690/13), ma una condotta illecita, in violazione del generale principio del neminem laedere. Trattasi di materia del
contendere rimessa quindi al giudice ordinario (cfr. Cass. 17586/15), poiché
l’attore lamenta una lesione della sua integrità patrimoniale ex art.
2043 c.c., rispetto alla quale l’esercizio del
potere amministrativo non rileva in sé, ma per l’efficacia causale del
danno-evento da affidamento incolpevole. 4) La tesi sostenuta in ricorso
va quindi disattesa e deve farsi luogo alla declaratoria di sussistenza di giurisdizione
del giudice ordinario. Per completezza va precisato
che infondatamente parte resistente aveva dedotto la carente esposizione dei
fatti ex art. 366 c.p.c., n. 3 e il difetto di
procura speciale. Come rilevato dalla Procura
generale, il ricorso consente di comprendere senza difficoltà i fatti di
causa, relativamente alla questione controversa,
limitata alla decisione sulla giurisdizione. La procura rilasciata per il
ricorso per regolamento è sicuramente procura speciale, giacché è posta a
margine del ricorso e risulta rilasciata da persona
qualificatasi come Sindaco del Comune (Cass. 1215/15). 5) Discende da quanto esposto
la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo a
carico di parte ricorrente, risultata soccombente. Ratione materiae
non è applicabile il disposto di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 1 quater, introdotto
della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. P.Q.M. Condanna parte ricorrente alla refusione
a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 8.000 (ottomila) per
compenso, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge. Così deciso
in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 17 novembre
2015. Depositata in Cancelleria il 4
aprile 2016.
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