Aggiornamento - Amministrativo |
Visto il regolamento di competenza chiesto
d’ufficio dal T.A.R. LAZIO – Roma Sezione III- Ter; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 15 e 16, cod.
proc. amm.; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio
2011 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti
gli avvocati nessuno e' presente; 1.Il ricorso di primo grado è
stato proposto da due diverse società avverso provvedimento recante revoca di
contributo finanziario; tale ricorso è stato depositato presso il T.a.r. Lazio- Roma in data 9
settembre 2010. Il T.a.r.
adito, con ordinanza collegiale del 22 ottobre 2010 n.1467, ha chiesto di
ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 15 c.p.a., ritenendo che, avendo le ricorrenti sede
l’una in Lombardia e l’altra nel Veneto, sarebbero competenti
rispettivamente il T.a.r. Lombardia-
Milano e il T.a.r. Veneto. Secondo la remittente Sesta Sezione del Consiglio di
Stato, investito quale giudice regolatore della competenza ai sensi
dell’art. 15 su indicato, per la decisione del
proposto regolamento di competenza di ufficio, si pone innanzitutto una
questione di diritto transitorio, che può avere tre differenti soluzioni, di
cui due già seguite da svariate ordinanze sia del Consiglio di Stato che dei TT.aa.rr.. 2.L’Adunanza Plenaria viene
investita ai sensi dell’art. 99 c.p.a. dalla
sezione remittente proprio perché il punto di diritto – che consiste
nello stabilire il discrimine temporale della nuova e diversa disciplina
sulla incompetenza e che naturalmente è stato evidenziato nell’ambito
della fase incidentale attinente al regolamento di competenza – è
oggetto di contrasti attuali e potenziali di giurisprudenza. Il punto di diritto da decidere consiste in particolare
nello stabilire se il nuovo regime di competenza inderogabile, introdotto dal
c.p.a. - entrato in vigore
in data 16 settembre 2010 - si applichi solo ai giudizi promossi dopo la
entrata in vigore del codice o sia applicabile anche ai giudizi in corso e,
in tale ultima evenienza, entro quali limiti. Le tre tesi possibili sono le seguenti: a) secondo una prima tesi, ai sensi dell’
art. 15 c.p.a. sussisterebbe la
proponibilità del regolamento di competenza e la rilevabilità di ufficio
della incompetenza senza alcuna preclusione, anche per i processi pendenti e
per i ricorsi proposti prima della entrata in vigore della nuova disciplina
introdotta dal c.p.a., e ciò anche in caso di già
avvenuta decorrenza dei termini per la proposizione del regolamento
(regolamento che secondo la previgente disciplina era soltanto preventivo, a
istanza di parte e soggetto a termine stretto di decadenza); b) secondo altra tesi, la nuova disciplina sul rilievo di
ufficio della incompetenza si applicherebbe soltanto
ai giudizi instaurati a partire dal 16 settembre 2010; c) secondo altra impostazione ancora, il nuovo regime
della competenza nei giudizi instaurati prima della data del 16 settembre
2010 si applicherebbe solo se a tale data siano ancora in corso i termini per
la proposizione del regolamento di competenza con il vecchio rito. 3.Questa Adunanza osserva che
certamente la disciplina della competenza e del rilievo della incompetenza è
radicalmente mutata con la normativa sopravvenuta, che è improntata ai
principi della inderogabilità, della rilevabilità anche di ufficio, in primo
grado, della proponibilità con specifico motivo in appello (art. 15 del c.p.a.), mentre la precedente disciplina – come è
noto - prevedeva la rilevabilità solo a istanza di parte e con il rispetto di
tempi ristretti (regolamento c.d. di tipo preventivo). Si pone quindi un problema interpretativo di diritto
transitorio o intertemporale, che, in assenza di disposizioni specifiche nel c.p.a. (a parte l’articolo
2 dell’allegato II, di cui si dirà in seguito), va risolta alla stregua
dell’articolo 11 delle disposizioni del codice civile sulla legge in
generale (“La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha
effetto retroattivo”). L’assoggettamento della disciplina di ciascun fatto
alla normativa del tempo in cui esso si verifica (tempus regit actum) costituisce dunque un principio generale
dell’ordinamento, anche se assume rango costituzionale solo per le
norme incriminatrici e per le altre norme a
carattere afflittivo. Negli altri casi esso resta pur sempre una direttiva
per il legislatore, che può derogarvi conformemente alla regola della
successione delle leggi nel tempo. 4. Venendo al caso di specie, per stabilire quale sia la
norma “del tempo”, occorre far riferimento all’oggetto
della disciplina. A tal fine si consideri che il rapporto processuale è un rapporto complesso ma anche un complesso di rapporti,
di cui taluni, in relazione al decorso dei termini o al susseguirsi delle
fasi processuali, sono o possono essere già definiti: a questi rapporti non
può che essere applicabile la disciplina vigente al momento del loro sviluppo. Un generale principio di certezza giuridica e di
affidamento legislativo (desumibile appunto dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale) preclude,
infatti, la possibilità di ritenere che rapporti già esauriti al momento
della entrata in vigore della nuova disposizione siano da quest’ultima
regolati (così, tra tante, Cassazione civile, III, 12 maggio 2000, n. 6099). In caso contrario si introdurrebbe
una ipotesi di retroattività in modo surrettizio, in mancanza di quella
espressa previsione che l’eccezionalità dell’ipotesi stessa rende
indispensabile. Sarebbe d’altra parte improprio desumere
l’applicabilità della disciplina sopravvenuta dalla generica pendenza
del processo considerato nella sua interezza proprio perché – come
chiarito – si è in presenza di una
molteplicità di fasi e di rapporti ciascuno con un proprio profilo temporale
e quindi da assoggettare alla disciplina a tale profilo legata. Orbene, nel caso di specie l’art. Se ne può trarre dunque una prima conclusione: quella
della non percorribilità della prima opzione (sub
a). Alla stregua di tale disposizione, anche in questa
ipotesi, i termini da rispettare non sono quelli (eventualmente diversi)
stabiliti dalla nuova disciplina, ma quelli previsti da quella previgente che
in tal senso è qualificata ultrattiva. Ritiene altresì che in caso di processi in
relazione ai quali sia ancora in corso il termine per la proposizione
del regolamento di competenza secondo la previgente disciplina (tenendo conto
ovviamente anche della sospensione dei termini nel periodo feriale), in
ossequio al richiamato articolo 2 delle disposizioni transitorie c.p.a., si debba ammettere l’esercizio del potere
nei limiti temporali a suo tempo previsti. 7. Dai principi di diritto affermati deriva che, nella
specie, il rilievo (o regolamento) sollevato di ufficio il 22 ottobre Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione
della presente fase di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza
Plenaria) definitivamente pronunciando sul
regolamento di competenza in epigrafe ai sensi dell’art. 99 c.p.a., lo dichiara inammissibile. Spese compensate. |