Aggiornamento - Amministrativo |
CONSIGLIO DI STATO,
SEZ. V – sentenza Appare invece
fondato, con le precisazioni di seguito esposte, il secondo motivo di
gravame. Con esso l’appellante sostanzialmente
lamenta che “la totale mancanza del criterio economico di valutazione
dell’offerta violava, non solo la lex
specialis che aveva previsto il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche l’art. 81 del Codice degli appalti”: invero, ad avviso di
Delta Aerotaxi, la mancata considerazione, da parte del disciplinare di gara,
dell’aspetto economico dell’offerta – limitandosi la
stazione appaltante ad attribuire i punteggi sulla base delle sole
caratteristiche tecniche dell’offerta, contraddirebbe la ratio stessa del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, data da un complesso e meditato bilanciamento
tra l’aspetto tecnico e quello economico delle diverse soluzioni
prospettate dagli offerenti (bilanciamento che però, in quanto tale,
necessariamente presuppone l’esistenza di specifici parametri di
valutazione per l’una e per l’altra componente, e non solo per
una di esse). Sempre l’appellante rileva poi che la
considerazione, da parte del Disciplinare di gara, dei soli requisiti tecnici
dell’offerta contrasterebbe con il Regolamento ENAC del Va innanzitutto dato atto che,
effettivamente, il Disciplinare di gara non sembra prevedere
l’attribuzione di punteggi specifici per la parte economica
dell’offerta: il p.to
5 di quest’ultimo, rubricato “Procedura e criteri di
aggiudicazione”, dopo aver dato atto che l’aggiudicazione sarebbe
avvenuta seguendo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, precisava che “la concessione sarà aggiudicata a favore
del concorrente ammesso che avrà presentato la miglior offerta individuata in
base agli elementi tecnici di valutazione di seguito indicati”. La sentenza impugnata ha ritenuto di poter
superare l’analoga contestazione formulata nel precedente grado di
giudizio, rilevando che “Il regolamento prevede, inoltre, che gli
affidatari debbano assicurare una gestione improntata a criteri di efficienza,
efficacia ed economicità, e una sostenibilità economica adeguata a garantire
l’operatività in sicurezza dell’aeroporto, nonché
la valorizzazione degli immobili insistenti sul sedime
aeroportuale”. A tal pro, la variabile economica sarebbe stata
implicitamente considerata dall’Amministrazione nel momento in cui
“la componente variabile del canone […]
è strutturalmente dipendente dal successo della complessiva strategia di
gestione dell’aeroporto e dalla sostenibilità del piano
economico-finanziario presentato dagli aspiranti concessionari”. L’argomento non appare però decisivo,
laddove si consideri che, in concreto, nella lex
specialis di gara non è dato
individuare alcun criterio – certo e predeterminato – attributivo
di un qualche punteggio per l’offerta economica. La predeterminazione dei criteri di
valutazione delle offerte – ai quali la stessa
stazione appaltante si autovincola, nel momento in
cui li rende pubblici – è notoriamente finalizzata ad assicurare la
trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, ed in
tanto risulta funzionale allo scopo, in quanto gli stessi risultino
sufficientemente precisi ed univoci; per contro, nel caso di specie, pure
alla luce delle considerazioni riportate in sentenza non è dato individuare
un qualche oggettivo criterio di attribuzione dei punteggi per la valutazione
comparativa anche dell’offerta economica. Secondo il primo giudice, poiché il
concessionario deve corrispondere all’Amministrazione un canone
periodico comprensivo del 10% dei cd. ricavi
aeronautici, l’economicità dell’offerta “viene comunque ad
essere presente nel giudizio della commissione, chiamata a valutare la bontà
del complessivo progetto di gestione dello scalo e, nell’ambito di tale
progetto, la capacità della proposta di generare quella quota di ricavi
aeronautici che concorre all’importo del canone concessorio”. Tale argomento non appare pertinente, poiché
una cosa è dire che l’ente aggiudicatore deve altresì tener conto della
sostenibilità economica dell’offerta (principio, del resto, di carattere
generale), un’altra predisporre (ed applicare,
nel caso di specie) degli astratti criteri valutativi verificabili ex ante da
ciascuno dei partecipanti alla procedura. Quanto sopra senza poi neppure
considerare che i ricavi aeronautici costituiscono solo
una parte dei proventi che il concessionario può trarre dal bene. Anche alla luce della non chiara formulazione
della legge di gara, ritiene il Collegio che debba trovare applicazione, nel
caso di specie, il precedente di cui a Cons. Stato,
V, Il medesimo principio era già stato espresso
in precedenza, ex multis, da Cons.
Stato, VI, |
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