Aggiornamento - Amministrativo

 

Silenzio inadempimento e obbligo di provvedere

 Consiglio di Stato sez. III, 02/07/2020, n.4273

 

Il ricorso di primo grado era altresì rivolto avverso il "silenzio serbato dal Questore di Salerno in relazione all'interpello proposto dall'Istituto ricorrente, datato 27.6.18, inoltrato a mezzo pec in pari data, avente n. prot. 93/18, col quale si è richiesto se poteva ritenersi compatibile con le modifiche apportate al regolamento l'organizzazione di turni di servizio e pattugliamento svolti nel territorio di Napoli e Provincia da due gg.pp.gg. a bordo di due veicoli diversi che effettuano contestualmente e contemporaneamente il servizio".

 

7. Peraltro, la prospettazione ritenuta nel ricorso in appello non sfugge all'ulteriore rilievo che il rimedio di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. non concerne propriamente la mancata adozione di atti interpretativi di precedenti provvedimenti (a contenuto regolamentare).

Per costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, "la fattispecie del del c.d. "silenzio-inadempimento" riguarda le ipotesi in cui, di fronte alla formale richiesta di un provvedimento da parte di un privato, costituente atto iniziale di una procedura amministrativa normativamente prevista per l'emanazione di una determinazione autoritativa su istanza di parte, l'Amministrazione, titolare della relativa competenza, omette di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge; di conseguenza, l'omissione dell'adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-inadempimento (o rifiuto) solo nel caso in cui sussisteva un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell'adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico; presupposto per l'azione avverso il silenzio è, dunque, l'esistenza di uno specifico obbligo (e non di una generica facoltà o di una mera potestà) in capo all'amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente" (così, ex multis, IV Sezione, sentenza n. 5417/2019).

I presupposti per l'attivazione del rito sono dunque sia l'esistenza di uno specifico obbligo di provvedere in capo all'amministrazione, sia la natura provvedimentale dell'attività oggetto della sollecitazione: l'azione prevista dagli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo rappresenta infatti sul piano processuale lo strumento rimediale per la violazione della regola dell'obbligo di agire in via provvedimentale sancita dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990.

Secondo la prevalente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato il ricorso avverso il silenzio-inadempimento non è esperibile ove volto a sollecitare l'adozione di atti amministrativi generali e a contenuto programmatorio (così, ad esempio, IV Sezione, sentenze n. 7090/2018 e n. 8799/2019): il che porta ad escludere - per evidente identità di oggetto e di ratio: ed anzi considerando a fortiori che l'attività interpretativa è un quid minus rispetto a quella che pone un assetto d'interessi - che possa addivenirsi ad una soluzione opposta per l'ipotesi di sollecitazione interpretativa sul contenuto del regolamento.

In ogni caso, come già ricordato, la precisazione in parola era già implicitamente ma inequivocamente contenuta nella nuova disposizione regolamentare: il che, sul piano sostanziale, prevale su ogni altra considerazione nel senso del rigetto della censura in esame.

 

 

 

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